Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4536/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 268/10/15 depositata il 7 luglio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-la Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il
quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2007, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3 -bis , della L. n. 724 del 1994;
-la contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso;
-la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, la quale, con sentenza n. 268/10/15 del 7 luglio 2015, accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, annullando l’atto impositivo impugnato;
-secondo il giudice regionale, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina sulle società di comodo dettata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, in quanto, non avendo l’incorporata RAGIONE_SOCIALE chiuso due esercizi contabili anteriormente a quello oggetto di accertamento, non risultava praticabile nei suoi confronti il test di operatività previsto dal comma 1 del citato articolo;
-avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
-la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
-nel termine fissato dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa;
considerato che:
-con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che la disciplina sulle società di comodo dettata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 non potesse trovare applicazione, con riferimento al periodo d’imposta 2007, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2006, dal momento che, ai fini del test di operatività ivi previsto, il comma 2 del menzionato articolo «valorizza un arco temporale minimo di tre esercizi, inclusivo di quello corrente e dei due esercizi precedenti» ; -obietta, in proposito, la ricorrente che, in base a quanto statuito dal n. 2) del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , vigente a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 35, comma 15, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006-, sono sottratti al predetto test di operatività solamente i «soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta», fra i quali non rientrava la menzionata RAGIONE_SOCIALE ;
-la questione di diritto posta dal motivo in esame, in ordine alla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, riveste particolare importanza, sicchè appare opportuno disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione