Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2788 Anno 2026
Oggetto: Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2788 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Società cRAGIONE_SOCIALE. di comodo –
Contraddittorio endoprocedimentale procedura di interpello disapplicativo
ORDINANZA
Sul ricorso n. 13308 del ruolo generale dell’anno 2023 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1267/09/2023, depositata in data 6 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2589/05/2020 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego opposto dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE II di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 2, in ordine al credito IVA dell’anno 2018, chiesto a rimborso per euro 113.063,00, con istanza presentata in data 21 febbraio 2019, credito che era stato oggetto di cessione da parte della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (poi cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 20 luglio 2018). L’Ufficio Territoriale aveva motivato il diniego di rimborso sulla base del rilievo che la ‘ società (cedente) non fosse stata operativa per tre periodi d’imposta consecutivi che, ai se nsi dell’art. 30 della Legge n. 724 del 1994, e non avesse effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE percentuali di cui al comma 1 del suddetto articolo’.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che era fondato il motivo di appello, a carattere assorbente, con il quale era
stata dedotta la nullità del provvedimento di diniego in questione per violazione del contraddittorio preventivo atteso che, nella specie, era stato pretermesso, senza alcuna giustificazione, il diritto della contribuente al contraddittorio endoprocedimentale laddove, per giurisprudenza di legittimità, lo stesso doveva essere garantito anche nell’ipotesi in cui il provvedimento negativo fosse stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque, di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l’Amministrazione finanziaria ( è richiamata Cass. n. 28833/2021). Tale principio veniva in rilievo tanto più nel caso in esame in cui il rimborso del credito d’imposta era stato negato in ragione della pretesa natura di società di comodo della cedente e dell’applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e la contribuente- cessionaria del credito Iva non era stata posta in condizioni, mediante l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, di superare la presunzione relativa di non operatività della cedente. Peraltro, la contribuente aveva assolto, nel caso di specie, alla c.d. prova di resistenza (quanto all’onere di prospettare in concreto e, in modo non puramente pretestuoso, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato) avendo posto in rilievo nell’atto di appello (par.2.2.) aspetti economici -fattuali circa la pretesa natura fittizia della società cedente -in astratto idonei a contrastare la presunzione di inoperatività della medesima
-in ordine ai quali l’Ufficio avrebbe dovuto assicurare, garantendo il contraddittorio preventivo, una adeguata risposta.
La società contribuente resiste, con controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge n. 212/000, 30 della legge 724/1994 e 2697 c.c. per avere la CGT di II grado ritenuto –
equiparando indebitamente l’attività accertativa a quella del rimborso -che l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo sussisteva anche nell’ambito della fase prodromica al diniego di rimborso Iva sebbene la contribuente fosse già a conoscenza dei fatti addotti a sostegno della richiesta di rimborso (bilanci e dichiarazioni Iva della stessa contribuente); peraltro, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, anche a volere aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28833 del 2021 richiamata nella sentenza impugnata) che aveva riconosciuto il diritto al contraddittorio preventivo nell’am bito della fase prodromica al diniego di rimborso, la contribuente era tenuta a dimostrare che il confronto con l’Ufficio avrebbe portato ad un esito diverso rispetto al diniego di rimborso, prospettando in concreto e, in modo non pretestuoso, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio fosse stato effettivamente attivato (il che, nella specie, non era avvenuto avendo la contribuente eccepito nel ricorso introduttivo che il mancato conseguimento di ricavi da parte della cedente era dipeso esclusivamente dall’impossibilità oggettiva di locare il proprio immobile strumentale, facendo riferimento altresì alla straordinaria crisi del settore immobiliare). In ogni caso, nella specie, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23665 del 2020), la proposizione dell’interpello disapplicativo -che nella specie era avvenuto due volte da parte della società cedente con esito negativo- doveva considerarsi equivalente all’instaurazione del contraddittorio endo -procedimentale.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado, con una motivazione apparente, ritenuto assolta la c.d. prova di resistenza da parte della contribuente e viziato il provvedimento di diniego di rimborso per mancato espletamento del contraddittorio endo-procedimentale senza dare conto di quali fossero gli ‘aspetti economici fattuali, ben posti in evidenza al paragrafo 2.2. dell’atto di appello circa la pretesa natura fittizia della società cedente’ che l’Amministrazione avrebbe mancato di valutare (peraltro evidenziandone in ogni
caso il carattere di astrattezza); con ciò enunciando solo il contenuto statico della motivazione e omettendo quello dinamico della stessa.
Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1. In termini generali va ribadito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. SU n. 24823 del 2015; Cass. n. 6480 del 2022).
3.2.Come da ultimo precisato in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 21271 del 25/07/2025).
3.3.In tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ai sensi dell’art. 12,
comma 7, della I. n. 212 del 2000, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l’amministrazione finanziaria (Cass. n. 28833 del 2021; Cass. n. 6480 del 2022; Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32343 del 2022).
3.4.Ciò posto, il motivo in esame involge la questione della configurabilità del diritto al contraddittorio preventivo del contribuente nell’ipotesi di diniego di rimborso Iva motivato sulla base de ll’applicazione della presunzione relativa di inoperatività (nella specie, in capo alla società-cedente del credito Iva) di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 e, dunque, della possibilità per il contribuente di interloquire con l’Amministrazione nella fase endoprocedimentale al fine di contrastare tale presunzione.
3.5. Orbene, va evidenziato che, in ambito di ‘società di comodo’, il contraddittorio è espressamente previsto e regolato da una disciplina ad hoc .
3.6. In particolare, ai sensi dell’art. 30, comma 4 -bis, della L. n. 724/1994, è il contribuente a poter chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, attivando la procedura di interpello disapplicativo regolata dal D.M. 19 luglio 19 98, n. 259, la quale si inserisce nel più ampio quadro previsto dall’art. 37-bis, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 600/1973. La richiesta va presentata alla Direzione regionale, che è tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato. Questa procedura costituisce una forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale, strutturata su base legale, che garantisce al contribuente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima che l’Amministrazione assuma una determinazione definitiva (Cass., sez. 5, Ordinanza n. 24732 del 2025).
3.7.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo il diniego di rimborso Iva per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, avendo la contribuente assolto alla c.d. prova di resistenza avuto riguardo agli ‘ aspetti economici-fattuali ben posti in
evidenza al paragrafo 2.2. dell’atto di appello circa la pretesa natura fittizia della società cedente’ , trattandosi di circostanze in astratto idonee a contrastare la presunzione di inoperatività della società-cedente che esigevano un adeguato confronto con l’Amministrazione ; invero, l’unico ‘luogo’ deputato all’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giustificative da parte della contribuente era quello del procedimento di interpello disapplicativo ( che, peraltro, secondo quanto indicato in ricorso sarebbe stato espletato, con esito negativo, dalla società-cedente, prima dell’emissione dell’impugnato diniego di rimborso).
L’accoglimento del primo motivo per le ragioni sopra indicate comporta l’assorbimento del secondo motivo.
In particolare, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione al fine di riesaminare la vicenda tenendo altresì presente, nel decidere sui motivi di appello che erano rimasti assorbiti, la sentenza della Corte Unionale secondo la quale, proprio in materia di società di comodo o non operative (CGUE, sentenza 7 marzo 2024 in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE), si è dichiarata l’incompatibilità della relativa disciplina interna di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994 con la direttiva 2006/112/CE e i principi generali della neutralità dell’IVA e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA (v. sul valore di ius superveniens dei principi della giurisprudenza unionale, da ultimo, Corte cost. sentenza n. 137 del 2022);
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME