Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 18732/2018 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: EMAIL) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE , con sede in Reggio Emilia, al INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 3412/09/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
n. 18732/2018 R.G.
COGNOME
Rep.
A.C. 13 marzo 2025
Società di comodo.
1.- La vicenda concerne il provvedimento della Direzione Regionale Entrate dell’Emilia-Romagna n. 90940497/2012 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di disapplicazione dell’art. 30 l. n.724 del 1994 avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla normativa antielusiva sulle società di comodo per l’anno 2011.
Tale provvedimento veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima, infatti, dopo aver affermato l’impugnabilità del suddetto provvedimento , ne reputava l’infondatezza in quanto la società contribuente aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire ricavi, nel periodo considerato.
2.- La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, investita da ll’ appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate , – che insisteva sulla non impugnabilità della risposta fornita all’interpello e sull ‘ inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non era possibile applicare il procedimento per mancanza del requisito del valore soglia di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) – con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, lo rigettava.
3.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
4.- La società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in modalità telematica, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione delle modificazioni normative intervenute circa la questione oggetto del ricorso (e, cioè, l’impugnabilità del cd. interpello disapplicativo in materia di società di comodo).
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione .
Dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,