Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
Tributi-società non operative- contraddittorio
avverso la sentenza n. 1233/2/16 della Commissione tributaria regionale della Campania-sez. staccata di Salerno, depositata il 12 febbraio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi a un unico motivo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui, nella controversia avente a oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES dell’anno 2006 , la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società, aveva dichiarato la nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto degli obblighi procedimentali di cui all’art . 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Considerato che:
1 Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.30 del d.lgs. n.724 del 1994. La ricorrente premesso che l’accertamento era stato preceduto da un’istanza di disapplicazione, non accolta dall’Amministrazione, corredata da documentazione -censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di appello aveva ritenuto obbligatorio il preventivo contraddittorio in caso, quale quello in esame, di avviso di accertamento emesso per inapplicabilità della normativa in materia di società di comodo.
1.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso come sollevate dalla Società. Va, invero, rammentato che per soddisfare i requisiti imposti dall’art. 366 cod.proc.civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure
non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo e, nel caso in esame, l’atto difensivo della ricorrente soddisfa tutti i superiori requisiti.
1.2. Il mezzo di impugnazione è, pure, fondato. Nel caso in esame, invero, il contraddittorio e, quindi, la possibilità per il contribuente di esplicitare compiutamente le sue difese è stato instaurato nel rispetto della procedura di cui al citato art.30, così come interpretato da questa Corte . E’ stato, infatti, già condivisibilmente statuito ( cfr. Cass. n. 9852 del 20/04/2018) che :<>.
Ne consegue, in adesione ai superiori principi, l’ accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché proceda all’esame dei motivi di appello riguardanti il merito della pretesa tributaria e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CampaniaSalerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024