Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
RAGIONE_SOCIALE – art. 30 l. 724/1994 – rinuncia al ricorso estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7978/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 506/2016, depositata in data 1° febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE presentava, in data 26 luglio 2012, istanza di interpello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, con la quale chiedeva la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE cc.dd. società di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 36decies e ss., del d.l. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, ed all’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui comma 4bis disponeva (nella formulazione applicabile ratione temporis ) che « in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni antielusive ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 -bis, comma 8, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».
La società, costituita nel 2007 ed esercente attività di costruzione di immobili, deduceva di non aver potuto iniziare l’attività per la persistenza di vincoli urbanistici sui terreni di sua proprietà sui quali dovevano essere realizzate le opere edilizie. Per tale motivo nel triennio in osservazione (dal 2009 al 2011) non erano stati conseguiti ricavi.
Con provvedimento del 15 ottobre 2012 l’RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza, non ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla legge per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sopra citata.
La società proponeva impugnazione -avverso il diniego -innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, affinché venisse riconosciuto illegittimo il diniego.
La CTP accoglieva il ricorso; dopo aver premesso che « quando viene svolta una effettiva attività economica, o viene data dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa stessa attività, non possono essere applicate le penalizzazioni previste »,
riteneva nella specie che « se da un lato l’acquisto di un terreno, su cui già sussiste il blocco edificatorio, deriva inequivocabilmente da una consapevole scelta imprenditoriale e quindi da una situazione soggettiva e non oggettiva…tuttavia, non vi è dubbio che la circostanza che i terreni, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività caratteristica RAGIONE_SOCIALEa società, siano di fatto sottoposti a vincoli urbanistici (imposti dalla previsione di PRG che ne impedisce la immediata utilizzazione edificatoria), costituisce una situazione oggettiva determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle società non operative ». Concludeva, quindi, nel senso che la società ricorrente avesse dato prova idonea e sufficiente a superare la doppia presunzione legale conseguente al mancato superamento dei test di operatività ed al mancato conseguimento del reddito minimo.
L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. Il giudice del gravame rilevava che l’inutilizzabilità, ai fini edificatori, del patrimonio immobiliar e RAGIONE_SOCIALEa società era circostanza ben nota alla stessa, preesistente alla sua costituzione, per cui non poteva integrare la ‘circostanza straordinaria ed eccezionale’ prevista dalla normativa come oggetto di prova contraria da parte del contribuente.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione la società lamenta la « violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 36 decies e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1994 n. 724, RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 bis, comma 8, del Dpr n. 600/73» in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ..
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha escluso, come già aveva fatto l’Amministrazione in sede di interpello, che l’esistenza dei vincoli edificatori sulle aree di propr ietà RAGIONE_SOCIALEa società potesse integrare quelle ‘oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi’, la cui prova, da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, avrebbe comportato, ai sensi del comma 4bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, la ‘disapplicazione RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni antielusive’.
Il motivo si sviluppa lungo plurime direttrici; precisamente, in primo luogo (lett. a) , pagg. 9 e ss. del ricorso) la società lamenta che la CTR non abbia fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 l. 724/1994, la quale, come riconosciuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nella circolare n. 5/E del 2.2.2007 « mira a colpire le società costituite al solo fine di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, sfruttando i meccanismi propri del reddito di impresa »; il giudice di appello avrebbe, invero, dato rilevanza esclusiva, al fine di ritenere applicabile la disciplina antielusiva, ad una sola circostanza, ovvero l’inedificabilità del patrimonio immobiliare sociale, in tal modo ignorando la ratio ispiratrice RAGIONE_SOCIALEa disciplina de qua , volta « a disincentivare il ricorso all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEo strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE più favorevoli norme dettate per le società » e « a penalizzare quelle società che, al di là RAGIONE_SOCIALE‘oggetto sociale dichiarato, sono state costitui te per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale » (così l’RAGIONE_SOCIALE nella circolare cit.).
Sotto altro profilo (lett. b) , pagg. 14 e ss. del ricorso) la società deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe escluso il carattere di straordinarietà ed eccezionalità alla circostanza oggettiva (ovvero, l’inedificabilità dei terreni) onde ritenere legittimo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza volta alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antielusiva. Sul punto rileva che la norma richiede unicamente la presenza di ‘situazioni oggettive’, non
anche straordinarie ed eccezionali, che abbiano impedito il conseguimento di ricavi.
Inoltre (lett. c) , pagg. 15 e 16) la CTR, quando ha affermato che l’inutilizzabilità dei terreni ‘fa venir meno le ragioni per le quali la società è stata costituita’, attesa la stretta correlazione tra l’oggetto sociale (costruzione di edifici) ed i terreni privi di edificabilità, avrebbe ignorato la ragione per cui viene costituita una società immobiliare, ovvero l’acquisizione di aree non edificabili con la prospettiva di poterle sfruttare, per effetto di possibili mutamenti RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica.
Sotto altro aspetto (lett. d) , pagg. 16 e ss.) afferma che nella specie sussistono quelle ‘oggettive situazioni’, indipendenti dalla volontà RAGIONE_SOCIALEa società contribuente che, secondo le disposizioni di legge sopra richiamate, giustificano la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame . In particolare, la ricorrente deduce che aveva acquistato « una vasta area sita nel Comune di RAGIONE_SOCIALE in previsione di effettuare importanti investimenti nel settore edilizio » (pag. 17) previa modifica RAGIONE_SOCIALEa situazione urbanistica esistente, in particolare nell’area di Tor di Valle, ove era in programma la costruzione del nuovo stadio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre (lett. e) , pag. 26) la sentenza sarebbe contraddittoria perché la CTR dopo aver ritenuto applicabile la disciplina sulle società di RAGIONE_SOCIALE in virtù del fatto che il patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALEa contribuente era assoggettato ai vincoli di inedificabilità già prima RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, ha affermato che la preesistenza dei vincoli era ‘situazione da considerare assunta come rischio di impresa’. Proprio il rischio di impresa, peculiare di ogni gestione imprenditoriale, escluderebbe, invece, la qualifica di ‘società di RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALEa ricorr ente.
Infine (lett. f) , pagg. 26 e ss.), la contribuente censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR nella parte in cui sono stati paventati dubbi sulla ‘concreta applicazione di regole commerciali, aziendali ed economiche’ nella gestione societaria, atteso che nel triennio di
competenza erano stati conseguiti ricavi, incrementi di rimanenze e proventi di importo superiore ai minimi previsti dalla legge e per l’anno 2012 era stata presentata una dichiarazione, Unico 2013, con un reddito pari ad € 64.609,00, assoggettato ad Ires.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal contribuente in data 11-12/09/2024, con contestuale adesione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, con richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Non ricorr ono, infine, i presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio .
Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 17 settembre