Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3631 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3631 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5445/2025 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2024/2024, depositata il 23 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 12 dicembre 2016 la Direzione provinciale di Reggio Calabria dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale recuperava le indebite compensazioni IVA 2011 effettuate nell’anno d’imposta 2012, ammontanti a euro 13.977,00. Tale recupero è avvenuto ai sensi dell’art. 30, comma 4, l . n. 724/1994, per cui le società e gli enti considerati ‘non operativi’ non possono chiedere il rimborso dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale, né possono utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art 17 d.lgs. n. 241/97.
La società proponeva ricorso avverso l’atto di recupero unitamente al diniego di interpello disapplicativo ex art. 37 bis d.P.R. n. 600/73 emesso dalla Direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 21 marzo 2012.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 888/2020, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva appello.
Si costituiva l’Ufficio .
Con sentenza n. 2024/05/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettava l’appello .
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituta con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata; error in iudicando ; violazione o falsa applicazione della l. n. 724 del 1994, art. 30, e del d.P.R. 633/72, artt. 19 e ss.;
violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; violazione art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; omessa, apparente motivazione nella redazione di una sentenza per relationem , in relazione all’art. 360 c.p.c., c omma 1, n. 4; omessa motivazione sulla ‘autorizzazione alla detrazione del credito IVA in sede di dichiarazione periodica ‘, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si evidenzia che il giudice del gravame si sarebbe limitato a rigettare l’impugnazione adottando una motivazione per relationem , sulla scorta dell ‘ erronea circostanza secondo la quale la decisione di rigetto dell’appello avverso la sentenza che confermava la validità dell’avviso di accertamento potesse sovrapporsi sic et simpliciter alla motivazione di rigetto della sentenza che confermava la legittimità dell’atto di recupero dell’I VA per il medesimo esercizio fiscale dell’accertamento. La motivazione sarebbe meramente apparente sotto due profili. La sentenza oblitera la circostanza, documentata e mai contestata, secondo cui la società aveva ricevuto una espressa autorizzazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE a portare in detrazione il credito IVA con la dichiarazione periodica. Invero, l’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio territoriale di Reggio Calabria, in data 31.01.2012, nel comunicare il diniego della richiesta di rimborso del credito IVA presentato in data 1.08.2011, precisava testualmente che: ‘Il credito potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale ai sensi dell’Art.1, comma 1 del d.P.R. 443/1997’ . Su tale aspetto la sentenza di appello tacerebbe completamente, pur avendo preso atto della sussistenza di tale argomentazione nella riproduzione in sentenza dei motivi di ricorso enunciati, neppure adducendo una motivazione di rigetto alla validità dell ‘ autorizzazione. In secondo luogo, si evidenzia che la natura diversa dei tributi impedisce la sovrapposizione della disciplina e della motivazione di rigetto della sentenza afferente alla causa connessa.
1.1. -Il motivo è infondato.
In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo giacché, nel caso di specie, pur in presenza di una pluralità di censure, è possibile enucleare con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 26790/2018).
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie non sussiste alcuna motivazione meramente apparente giacché la pronuncia dà conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione, anche riguardo alla questione del diritto al rimborso del credito IVA, su cui non sussiste un ‘ omessa pronuncia.
Non ricorre neppure una mera motivazione per relationem, o il richiamo generico ad altri precedenti di merito -che rileva nel caso in cui la motivazione non indichi gli estremi, le ragioni della decisione, né dia contezza RAGIONE_SOCIALE questioni, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata (Cass. n. 21443/2022; Cass. n. 5209/2018) -poiché nel caso di specie il
contenuto della motivazione reso nel giudizio parallelo (sentenza n. 1611/24, depositata il 6 giugno 24, che ha rigettato l’appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 6480/19) risulta testualmente riportato ed è oggetto di specifica valutazione, dovendosi in tal senso escludere una ‘ acritica ‘ adesione al provvedimento richiamato.
La sentenza, peraltro, non ha riconosciuto alcuna efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 1611/24, ma si è limitata, sulla base di un’autonoma valutazione, a mutuare le argomentazioni in essa contenute.
2. -Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata; error in indicando ; violazione di legge, art. 167 della direttiva IVA 2006/112/CE e del principio di neutralità dell’IVA; violazione art. 11 Cost. sull’obbligo di disapplicazione della norma interna (art. 30, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724) difforme dalle norme comunitarie; obbligo di adeguamento all’interpretazione conforme del diritto comunitario; violazione principio iura novit curia , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3; Violazione di Legge omessa e/o apparente motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non ammissibile la censura sollevata in ordine al mancato recepimento del principio affermato dalla Corte di giustizia dell’UE con la sentenza del 7 marzo 2024, C-341/22, che ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina italiana prevista per le c.d. società di comodo, di cui all’art. 30 della l. 724/1994, rispetto alle regole comunitarie che governano il sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, rispetto al principio di neutralità dell’IVA. Erroneamente la Commissione tributaria regionale avrebbe rigettato l’eccezione opposta, motivando che: « È, tuttavia, evidente che tale deduzione integri un inammissibile motivo nuovo, introdotto per la prima volta nella memoria ultimamente
depositata, atteso che il precedente impianto difensivo era univocamente improntato a contestare l’assunto della configurabilità di una società di comodo e non già a sostenere che anche una società di comodo avesse diritto a detrarre l’IVA versata, e non vi è chi non veda come tale mutatio libelli valga a stravolgere la causa petendi già ampiamente cristallizzatasi ». Al contrario, i giudici avrebbero dovuto verificare se il divieto di portare a compensazione l’IVA, di cui all’art. 30 l. n. 724 del 1994, fosse applicabile al caso di specie, in quanto la difesa non soltanto aveva eccepito l’inapplicabilità del divieto in forza della insussistenza dei requisiti per ritenere la RAGIONE_SOCIALE una società di comodo, ma ancor più perché il mancato superamento del test di operatività aveva ugualmente indotto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a riconoscere il diritto della RAGIONE_SOCIALE a portare il predetto credito in compensazione con la dichiarazione periodica.
2.1. -Il motivo è fondato.
Va in primis respinta l’eccezione di inammissibilità, analogamente a quanto evidenziato con riferimento al precedente motivo di censura, potendosi individuare le questioni portate all’attenzione di questa RAGIONE_SOCIALE.
In tema di società di comodo, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’ UE, 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende RAGIONE_SOCIALE , C-341/22, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in
modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA (Cass. n. 22249/2024).
In base all’art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’ UE, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza di credito e al rimborso (Cass. n. 33424/2024).
In tema di IVA, l’interpretazione dell’art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994 deve essere quindi svolta alla luce dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l’attività viene considerata di per sè, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che – pur in presenza di una società in liquidazione – ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che il soggetto passivo interessato non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva (Cass. n. 25705/2025).
La questione dell’incidenza della pronuncia della Corte di giustizia dell’UE si sarebbe dovuta affrontare e non considerare erroneamente nuova. L’RAGIONE_SOCIALE, sul punto, al di là di una difesa che tende a rimarcare la novità della censura, invoca l’infondatezza della pretesa alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, richiamando l’atto di recupero con cui l’amministrazione finanziaria ha evidenziato una serie di elementi che sembrerebbero idonei a dimostrare un abuso dello
strumento della detrazione, ma la questione avrebbe dovuto formare oggetto di analisi da parte dei giudici del gravame, che invece hanno respinto la doglianza sotto il profilo della inammissibilità.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’UE , peraltro, hanno valore normativo e sono fonti del diritto, inserendosi direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui le norme interne conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo (Corte cost. 137/2022; Corte cost. n. 195/2016).
Nell’esaminare tale motivo, il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova valutazione alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’UE .
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si prospetta la nullità della sentenza impugnata, error in iudicando ; violazione di Legge, art. 15 d.lgs. n. 546/92 e artt. 13 e ss. legge n. 247/2012, D.M. n. 55/2014, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riguardo alla condanna alle spese processuali.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME