Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24442 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
Oggetto: società di comodo – IVA sentenza CGUE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 19358/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti su foglio separato dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) congiuntamente e disgiuntamente con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 474/01/2023 depositata in data 21/02/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IVA per euro 130.000,00; l’istanza era stata rigettata dall’Ufficio perché la società , secondo l’Ufficio , era da considerarsi non operativa a fronte RAGIONE_SOCIALE perdite sistematiche e del mancato superamento dei parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994;
contro
il diniego del rimborso, la società aveva presentato il ricorso alla CTP di Bari; ricorso rigettato con la sentenza n. 2357/18, depositata il 12 dicembre 2018;
la società RAGIONE_SOCIALE appellava tale pronuncia;
con la sentenza qui oggetto di ricorso la CTR della Puglia ha confermato la decisione di primo grado poiché dal 2006 al 2016 la RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto ricavi; quindi, la contribuente, secondo il giudice dell’appello, è ricaduta nello stato di non operatività ex art. 30 L. 724 del 1994 sulle c.d. ‘società di comodo’ ;
-dalla natura di società non operativa deriva l’impossibilità di poter ottenere il rimborso richiesto;
ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi di impugnazione che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.;
-resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, c. 4 -bis, L. n. 724 del 19 94, dell’art. 37 -bis, c. 8, del d.P.R. 600/73, nonché degli artt. 24, 53 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; secondo parte ricorrente il ricorso all’utilizzo dello schema societario è stato posto in essere per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali, come quello, proprio RAGIONE_SOCIALE società c.d. di mero godimento, dell’amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale, anziché esercitare una attività
commerciale; la società aveva ed ha un vero e proprio scopo lucrativo; le iniziative anche giudiziali descritte in narrativa e il loro negativo esito configurano -secondo tale prospettazione – le tipiche ipotesi in cui deve essere disapplicata la disciplina sulle c.d. ‘società di comodo’ e dimostrano che la società ha fatto tutto ciò che rientrasse nell’ambito della propria sfera decisionale per svolgere effettivamente l’attività economica programmata e che soltanto a causa di impedimenti oggettivi (mancato rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni edilizio-urbanistici ed ambientali), indipendenti dalla propria volontà, non è riuscita ancora a realizzare l’oggetto sociale;
-il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U nione Europea in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.;
-il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza e violazione dell’art. 1, c. 2, d. Lgs. 546 del 19 92 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.; invero nel caso di specie -secondo la ricorrente – la sentenza di appello si limita ad operare un rinvio motivazionale alla sentenza di prime cure che non consente di ritenere espresso l’iter logico giuridico che l’ha condotta a decisione, anche in quanto facendo applicazione della ridetta disciplina in tema di c.d. ‘società di comodo’ il principio di neutralità ed il conseguente diritto di detrazione sarebbero totalmente violati ed in concreto vanificati e svuotati, così come gli ulteriori principi di effettività e proporzionalità;
va preliminarmente esaminato, in quanto dirimente, il terzo motivo di doglianza, sul quale la società contribuente insiste specificamente in memoria, il quale si rivela fondato;
come recentemente chiarito dalla Corte unionale (CGUE, sentenza 7 marzo 2024 in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE), l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ancora, l’art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle;
la Corte unionale ritiene in sostanza che la qualità di soggetto passivo non sia subordinata alla condizione che una persona effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico superi una soglia di reddito previamente fissata, la quale corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone; ciò che rileva al riguardo è esclusivamente il fatto che detta persona eserciti effettivamente un’attività economica;
inoltre, la Corte di Giustizia ha ritenuto il richiamato art. 30 contrario all’art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui prevede la perdita del credito IVA ” in quanto nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia “;
va ricordato che secondo costante giurisprudenza del Giudice del Lussemburgo, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e
per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA. Tale diritto, in presenza di tutte le condizioni previste, costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni a meno che non sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso sia stato invocato in un contesto di frode o evasione;
– in proposito è da evidenziare che, sebbene gli Stati membri, ai sensi dell’art. 273 della direttiva IVA, possano adottare misure di contrasto per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, tali misure non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi e non possono essere utilizzate in maniera tale da mettere in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA. Nel caso di specie, la Corte dell’Unione ha ritenuto che il criterio della soglia dei ricavi, individuato dall’art. 30 in argomento, non si basi su una valutazione della realtà effettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate nel corso di un determinato periodo d’imposta, ma solo sulla valutazione del loro volume. Tale criterio, quindi, non appare idoneo a dimostrare che il diritto alla detrazione dell’IVA sia stato invocato in modo fraudolento o abusivo;
ebbene nel presente caso proprio con riferimento alla mancata produzione di ricavi la sentenza di merito ha ritenuto tale elemento idoneo e sufficiente a escludere la soggettività iva in capo alla contribuente; così argomentando la sentenza impugnata risulta non conforme ai principi Unionali sopra riportati e va pertanto cassata; – sul punto, la Corte ritiene opportuno enunciare il seguente principio
di diritto:
‘ In materia di società non operative, alla stregua della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, sent. 7 marzo 2024 in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE), l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la
qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale soggetto dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia. Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodo d’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, ponendosi detta disposizione in contrasto con l’art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi ‘;
conclusivamente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello , al quale si demanda anche di statuire in ordine alle spese di lite;
-all’esito della decisione in ordine al motivo che precede, i restanti motivi sono assorbiti;
p.q.m.
accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Puglia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.