Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto: IVA – società di
comodo
–
presunzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4714/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentane pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale ad litem in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2198/04/2023 depositata in data 18/07/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’IRES, alla maggiorazione IRES ex. d.L. n. 138/2011, all’IRAP e all’IVA con il quale l’Ufficio accertava, per l’anno d’imposta 2012, la non operatività della RAGIONE_SOCIALE in quanto dai dati di bilancio risultava non aver superato il c.d. test di operatività di cui alla L. n. 724 del 1994;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
-appellava l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria;
-con la sentenza qui oggetto di ricorso, il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di prime cure in quanto ha ritenuto condivisibile quanto affermato dai Giudici di primo grado in merito al fatto che la società ha svolto quanto era nella sua sfera decisionale per svolgere l’attività statuita;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo illustrato da memoria;
-resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso che illustra con memoria;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria e ha chiesto la decisione collegiale;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso proposto censura la sentenza impugnata per Violazione e falsa applicazione del comma 4-bis dell’ar t. 30 della L. n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 c.c. (violazione del principio dell’onere della prova), in relazione
all’art . 360, primo comma, n. 3) c.p.c.; secondo parte ricorrente il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto idonee ad escludere la natura di società c.d. ‘di comodo’ in capo alla contribuente le giustificazioni fornite sulle ragioni che le avrebbero impedito lo svolgimento dell’attività produttiva. Le stesse, invece, non sarebbero di carattere oggettivo, straordinario e sopraggiunto ma meri impedimenti burocratici esistenti al momento dell’acquisto del terreno e all’epoca ben conosciuti dalla società;
-con riguardo all ‘IRES e all’IRAP il motivo è inammissibile;
-la sentenza di merito ha chiaramente accertato ‘che gli impedimenti amministrativi per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere da parte dell’appellata possono rientrare nella nozione d’impossibilità … intesa in senso elastico, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali’;
-a fronte di tale accertamento in fatto, la doglianza punta in concreto a un riesame del merito, qui non consentito;
-l’unico motivo di ricorso è poi anche manifestamente infondato quanto all’IVA;
-infatti, la presunzione di cui comma 4bis dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994, che risulta posta a base dell’avviso di accertamento impugnato e che parte ricorrente sostiene anche in questa sede applicarsi, risultando (si sostiene) idoneo a ribaltare in capo al contribuente l’onere della prova del contrario, è invero del tutto illegittima in quanto non consentita dal diritto unionale;
-essa contrasta frontalmente con la recente giurisprudenza di legittimità (tra molte Cass. 22249/2024) che si è prontamente adeguata alle indicazioni della Corte di Giustizia Unionale (CGUE, sentenza 7 marzo 2024 in causa C-341/22, RAGIONE_SOCIALE) secondo la quale in tema di società di comodo, l’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla suindicata sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA;
-in particolare la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone. E ancora,
ha chiarito come l’art. 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, RAGIONE_SOCIALE operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle;
-in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. Sez. Un., n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 4.100 a carico di parte soccombente ed ex art.
96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 2.050,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 8.200,00 per compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, CPA e iva come per legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME