Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: tributi – accertamento – società cancellata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24144/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo PEC
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3262/19/2022, depositata in data 13 aprile 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre
2023 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME ha impugnato un avviso di accertamento (come risulta dalla sentenza impugnata) relativo al periodo di imposta 2010, con il quale -a seguito di PVC -venivano accertati maggiori redditi, con recupero di IRAP e IVA, oltre sanzioni. La società ricorrente deduceva, per quanto qui di interesse, l’intervenuta estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese in epoca precedente la notificazione dell’avviso di accertamento .
La CTP di Agrigento ha accolto il ricorso sul rilievo che dagli atti di causa emergeva che la società contribuente fosse estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 18 luglio 2013 prima della notificazione dell’atto impositivo.
La CTR della Sicilia, con sentenza depositata in data 3 febbraio 2022, ha accolto l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che in caso di estinzione della società i rapporti proseguono in capo ai soci. Nel ritenere, poi, non operante nel caso di specie la novella di cui all’art. 28 d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il giudice di appello ha rilevato che l’atto impositivo è stato impugnato dalla società dopo l’intervenuta cancellazione della stessa e non dai soci, per cui il legale rappresentante della società non era dotato di capacità di agire in quanto decaduto dalla carica per effetto della cancellazione della società , con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso e conferma dell’atto impositivo. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che l’avviso si sarebbe dovuto impugnare dai soci.
Propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME quali soci della società estinta, già parti appellate, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., nonché dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in combinato disposto con gli artt. 75 e 110 cod. proc. civ., nella parte in cui la notificazione nei confronti di una società estinta prima della riforma di cui al d. lgs. n. 175/2014 possa comportare un fenomeno di tipo successorio, i cui rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci. I ric orrenti deducono che l’atto impositivo è stato notificato direttamente alla società in data 3 settembre 2014 (come risulta dalla trascrizione dell’atto impositivo) , una volta che la società era già stata estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese (che risulta avvenuta in data 18 luglio 2013 come da trascrizione della visura camerale) e che è stata la società a impugnare l’atto impositivo (il cui ricorso risulta parimenti trascritto). Deducono i ricorrenti che solo in sede di appello l’Ufficio ha n otificato l’impugnazione ai soci, pur non essendo stati i soci né destinatari dell’atto impositivo, né parti del ricorso introduttivo originario. Osservano, inoltre, i ricorrenti che « l’atto impositivo relativo alla società cancellata dal Registro delle imprese, quindi estinta, era insuscettibile di ogni efficacia provvedimentale in grado di consolidarsi e divenire inoppugnabile» .
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, non essendo individuabile una doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. Va, inoltre, rilevato che risulta accertato dal giudice di appello che l’avviso è stato notificato alla società e per essa al suo legale rappresentante, una volta che la stessa era stata cancellata. Non si tratta, pertanto, del caso in cui la cancellazione della
società era intervenuta in corso di causa (con conseguente legittimazione dei soci alla prosecuzione del giudizio in corso), ma di cancellazione intervenuta prima della notificazione dell’atto impositivo . Questa circostanza appare assorbente rispetto a un’altra anomalia processuale, ossia l’evocazione in giudizio in grado di appello della odierna ricorrente COGNOME, estranea al giudizio di primo grado.
Essendo stato accertato dal giudice di appello che il ricorso originario è stato proposto dalla società in persona del legale rappresentante di società già estinta, non potendosi fare applicazione nel caso di specie della novella di cui al d. lgs. n. 175/2014 (essendo la società contribuente stata cancellata in data 18 luglio 2013), la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, legale rappresentante di società estinta (Cass., Sez. V, 2 aprile 2015, n. 6743).
Va, comunque, rilevata l’invalidità dell’atto impositivo originario, per essere stato tale atto notificato a soggetto inesistente (Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4536).
Le spese dell’intero giudizio (che non poteva essere proposto), stante il rilievo del difetto di legittimazione del legale rappresentante (di carattere officioso), vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’originario ricorso non poteva essere proposto; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2023