Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2035 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2035 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1198/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, difesi e rappresentati dall’AVV_NOTAIO ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo.
Uditi l’ AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE , di cui NOME COGNOME è stato l’ultimo legale rappresentante, nonché socio unitamente a NOME COGNOME, ha svolto attività di commercio all’ingrosso di viterie e bulloni sino alla sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, avvenuta il 13 gennaio 2015. Nel corso del 2012, la società ha effettuato alcune importazioni di elementi di fissaggio provenienti da Taiwan. I prodotti importati sono stati acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, operanti a Taiwan. La RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla società due avvisi di rettifica aventi ad oggetto le medesime dichiarazioni doganali di importazione (IM/A n. 9686 C RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2012, IM/A n. 9687 E RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2012 e IM/A n. 25660 del 19 dicembre 2012). L’RAGIONE_SOCIALE di La Spezi a ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione: l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. NUMERO_DOCUMENTO/RU notificato alla RAGIONE_SOCIALE liquidazione; successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. NUMERO_DOCUMENTO/RU notificato all’ultimo legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società . Dopo l’impugnazione del primo avviso di accertamento presso la Commissione tributaria di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso un nuovo atto di accertamento avente a oggetto le medesime dichiarazioni di importazione contestate nell’odierno procedimento. Tale secondo avviso di rettifica è stato annullato dalla Corte di cassazione , con l’ordinanza 23 maggio 2023, n. 14254.
La Commissione tributaria provinciale di La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 4 maggio 2018, n. 137, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva. I giudici di prime cure, invece, hanno rigettato i motivi di ricorso in relazione all’estinzione del debito per estinzione RAGIONE_SOCIALEa società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, eccependo che non sarebbe maturata la prescrizione/decadenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva e lamentando la carenza e/o insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
I COGNOME si sono costituiti nel giudizio in qualità di ex soci, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prescritta l’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e proponendo appello incidentale con riferimento all’es tinzione del debito per estinzione RAGIONE_SOCIALEa società e all’illegittimità dei dazi oggetto del presente giudizio.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza 15 maggio 2019 n. 611, ha confermato l’annullamento del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
Con l’ordinanza 1° marzo 2023, n. 6206, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo giudizio sul merito.
-Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria, con sentenza n. 449/2024, depositata il 4 giugno 2024, ha respinto il ricorso, affermando la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la Corte ha escluso l’efficacia del giudicato esterno in ordine all’inesistenza
RAGIONE_SOCIALEa pretesa per estinzione RAGIONE_SOCIALEa società sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14254/2023, essendosi tale pronuncia limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del socio e non RAGIONE_SOCIALEa società stessa ed evidenziando che la normativa fiscale (art. 28 del d.lgs. n. 175/2014) prevede che per cinque anni dalla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese la società estinta conservi la legittimazione a ricevere notifiche tramite il suo ultimo liquidatore, senza che i soci possano essere chiamati in causa in tale periodo. Nel merito ha evidenziato che l’amministrazione doganale avesse fornito adeguata prova RAGIONE_SOCIALEa rip resa, dimostrando l’origine RAGIONE_SOCIALE merci contestate e l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa antidumping, escludendo la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore .
-I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, che illustrano con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va preliminarmente rilevata d’ufficio (Cass. n. 11744/2018 e n. 8625/2025), in quanto risultante dagli atti di causa, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘ex liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 13 gennaio 2015, con domanda di cancellazione presentata in data 23 dicembre 2014, secondo quanto risulta dalla visura camerale depositata in atti.
Invero, alla fattispecie si applica il differimento quinquennale degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione RAGIONE_SOCIALEa società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c. che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di
riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e che si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa disposizione, e, pertanto, il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità RAGIONE_SOCIALEa società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass. n. 31846/2021; Cass. n. 20692/2024; Cass. n. 10429/2025).
Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, esaminando la portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, il cui comma 4 stabilisce che «Ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa validità e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese», hanno affermato che la predetta disposizione, di cui hanno ribadito la natura sostanziale così da escludersene l’efficacia retroattiva (così, per prima, Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass. n. 4536/2020), instaura «una finzione legale di mantenimento in vita RAGIONE_SOCIALEa società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa» e, quindi, «deroga -nei soli riguardi RAGIONE_SOCIALE posizioni debitorie indicate e RAGIONE_SOCIALE relative Amministrazioni creditrici -al principio per cui la società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non può agire né essere convenuta in giudizio».
Il Supremo consesso, quindi, ha confermato «il fermo indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione al solo fine di consentire e
facilitare all’RAGIONE_SOCIALE la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di ‘conservare tutti i poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare’. Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale.
Pertanto, nei casi in cui si rende applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 c.c. : ‘la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione’ (Cass. n. 36892 /2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23)».
Dunque, per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, la Corte Cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato), la società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass. n. 6743/2015) e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa società, sul piano sostanziale e processuale.
Si tratta, come hanno osservato le Sezioni unite nella sentenza n. 3625/2025, di «una finzione legale di mantenimento in vita RAGIONE_SOCIALEa società», «comunque temporanea (dovendo allo scadere del
quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art. 2495 c.c.». In tal senso si è ritenuto che «Il venire meno RAGIONE_SOCIALEa fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, RAGIONE_SOCIALEa sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEa società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEa società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali » (Cass. n. 10429/2025).
Pertanto, se il quinquennio di differimento degli effetti RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa società a seguito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l ‘altro, la legittimazione a proporre un atto di impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEa società, di cui alla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 c.c.
Ed è quello che è accaduto nella fattispecie in esame, risultando pacificamente dagli atti di causa che la società contribuente è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 13 gennaio 2015, con richiesta di cancellazione datata 23 dicembre 2014, sicché nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa società il ricorso per cassazione in esame, essendo stato proposto dall’ex liquidatore una volta decorso il quinquennio, e precisamente con atto notificato in data 30 dicembre 2024, va
dichiarato inammissibile per suo difetto di legittimazione attiva, che invece spettava ai soci.
-Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In via pregiudiziale, si prospetta l’efficacia del giudicato formatosi sulla questione del difetto di legittimazione passiva, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione 23 maggio 2023, n. 14254. Si evidenzia che il giudicato sulla legittimazione passiva in relazione all’attività di accertamento impugnata, formatosi tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di La RAGIONE_SOCIALE, non esaurisce i propri effetti nel perimetro di tale giudizio, ma si estende a tutti i provvedimenti aventi il medesimo petitum . Nel caso di specie, a fronte RAGIONE_SOCIALE medesime importazioni, la Corte ha ritenuto che né la RAGIONE_SOCIALE (destinataria RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato), né il COGNOME (destinatario RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte) possono essere ritenuti soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale in relazione all’attività di accertamento promossa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si evidenzia, inoltre, che nessuno dei due avvisi di accertamento è stato emesso nei confronti dei soci, ribadendo che con l’avviso oggetto del presente giudizio la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto responsabile RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione esclusivamente la RAGIONE_SOCIALE (ormai estinta al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento) e, accortasi RAGIONE_SOCIALE‘errore, nel tentativo di sanare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa notifica, ha rinotificato il medesimo avviso soltanto all’ex legale rappresentante.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, d.lgs. 175/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ferma l’eccezione di giudicato sollevata nel precedente motivo di ricorso, si rileva che il principio di diritto espresso dal l’ordinanza 23 maggio
2023, n. 14254 è applicabile anche al caso di specie. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha infatti incardinato nessun contraddittorio nei confronti dei soci di RAGIONE_SOCIALE, ma si è limitata a notificare alla società l’avviso di rettifica, quando ormai quest’ultima risultava già estinta.
2.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha emesso due avvisi identici, per oggetto e motivazione, nello specifico l’avviso di rettifica 8 settembre 2016, n. 31646/RU notificato alla già cessata RAGIONE_SOCIALE liquidazione (oggetto del presente giudizio) e, successivamente, l’avviso di rettifica 18 gennaio 2017, n. 2186/RU notificato a COGNOME NOME. Tale secondo avviso di rettifica è stato definitivamente annullato per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 14254/2023 di questa Corte.
Con i due motivi la parte ricorrente non si confronta con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata di esclusione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del giudicato in base alla considerazione che « … la predetta sentenza -recte, ordinanzasi è limitata a riconoscere la carenza di legittimazione passiva del Sig. COGNOME NOME, ritenendo che fosse la società RAGIONE_SOCIALE a rivestire il ruolo di soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale », posto che « Nel caso di specie sono proprio in discussione gli avvisi di rettifica notificati alla società RAGIONE_SOCIALE».
Tale statuizione si rivela corretta, essendo l’avviso di accertamento successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 4, del d. lgs. n. 175/2014 che ha previsto, ai soli fini fiscali, l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa società estinta; esattamente, quindi, la pronuncia impugnata che ha accertato come correttamente l’accertamento fosse stato notificato alla società proprio sul presupposto che la cancellazione e l’estinzione fossero intervenute nel quinquennio antecedente alla notifica.
Né può assumere forza di giudicato vincolante l’affermazione, contenuta in Cass. n. 14254/23 che l’accertamento dovesse essere notificato ai soci in quanto successori.
In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma non in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025).
Nella specie, il giudicato esterno determinato da Cass. 14253/2023 si riferisce ad altro avviso e concerne l’interpretazione di una norma per cui il giudicato non può estendersi a questo giudizio (v. Cass. n. 24992/2018).
3. -Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare che la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sarebbe illegittima per l’evidente carenza di prova RAGIONE_SOCIALEa stessa. Si evidenzia che per le operazioni contestate le fornitrici hanno regolarmente richiesto, dando piena garanzia RAGIONE_SOCIALE‘origine RAGIONE_SOCIALEa merce da esportare, e ottenuto, all’esito positivo RAGIONE_SOCIALE verifiche previste dalla normativa vigente, validi e regolari certificati di origine RAGIONE_SOCIALEa merce dal Dipartimento del commercio estero di Taiwan. Tali documenti assumerebbero efficacia dirimente nel presente giudizio, giacché attestano, in modo incontrovertibile e con piena efficacia probatoria, che i produttori hanno rispettato gli standard previsti dalle normative internazionali, attestando la loro capacità produttiva, e che i prodotti importati sono stati sottoposti a una trasformazione idonea ad attribuire loro origine taiwanese.
Con il quarto motivo si deduce l ‘ omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si eccepisce, al riguardo, la violazione e falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALEa normativa richiamata, giacché la sentenza impugnata avrebbe statuito in maniera del tutto avulsa sia dalle circostanze fattuali, pacifiche e non controverse, che dalle risultanze probatorie in atti. Il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a considerare acriticamente la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità di Taiwan del 10 maggio 2016, senza attribuire nessun rilievo alla copiosa documentazione prodotta dall’esponente, giungendo ad affermare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento operato dall’Uff icio.
3.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova non sussiste alcuna violazione del criterio di riparto, in quanto la CTR, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori, ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE abbia assolto l’onere su di essa spettante.
Giova al riguardo evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nessuna forza fidefaciente va riconosciuta ai certificati FORM A, come già da tempo chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 6637/2013, punti 3.5 e seguenti; conf., Cass. n. 24439/1013, secondo cui, in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine RAGIONE_SOCIALE merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall’ art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione RAGIONE_SOCIALEo specifico regime doganale previsto in relazione all’origine del prodotto ( condicio sine qua non ), ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” ( iuris et de iure ) RAGIONE_SOCIALEa effettiva origine RAGIONE_SOCIALEa merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un
lato, l’assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall’altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l’effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo specifico regime doganale). Né si pone in contrasto, come invece sostenuto in ricorso, Cass. n. 18124/2023, con la quale questa Corte si è limitata a ritenere inammissibile un ricorso a fronte del convincimento che in quel caso il giudice del merito aveva maturato in esito all’esame del materiale probatorio.
Riguardo alle circostanze fattuali che emergerebbero dalle risultanze probatorie in atti, la censura risulta del pari inammissibile perché contrastante con l’accertamento di fatto secondo cui ‘ Le Autorità di Taiwan, con nota del 10/05/2016, hanno infatti comunicato che le spedizioni oggetto dei certificati d’origine in contestazione provenivano dalla Repubblica Popolare Cinese e che erano state soltanto trasbordate all’interno RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE Zone’ di Taiwan ‘.
I ricorrenti, invero, richiedono una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte di giustizia tributaria.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).
4. -Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del Reg. UE 278/2016 e del Reg. UE 91/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si deduce, al riguardo, che il Reg. CE 91/2009, che ha previsto l’applicazione di
dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (c.d. ‘fasteners’) originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese, è stato abrogato con Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278, ritenendolo ab origine incompatibile con gli impegni internazionalmente assunti dall’Unione europea in sede WTO . Ne conseguirebbe, pertanto, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione (in vigore già a far data dal 27 febbraio 2016) di chiudere tutti i procedimenti relativi all’applicazione dei dazi antidumping in contestazione. Ciò avrebbe dovuto indurre l’RAGIONE_SOCIALE a desistere, già nel settembre 2016 e prima ancora nel luglio 2016, dall’attività accertativa, successivamente sfociata nell’adozione del provvedimento contestato, il quale risulterebbe manifestamente illegittimo. La sentenza impugnata afferma che il Regolamento di esecuzione 26 febbraio 2016, n. 278, si riferirebbe solo ‘ alle operazioni doganali di importazione la cui merce è spedita dalla Malaysia ‘. Tale errata affermazione sarebbe confutata dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma che ha disposto: ‘ i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio e originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie RAGIONE_SOCIALEa Malaysia, sono abrogati ” (art. 1 Reg. UE 26 febbraio 2016, n. 278). Tale norma renderebbe evidente che (i) oggetto di abrogazione sono ‘i dazi antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica cinese’, i quali risultano abrogati ad ogni effetto e, quindi, (ii) anche nella parte in cui erano stati ‘estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia'” con regolamento di esecuzione UE 723 del 2011.
4.1. -Il motivo è infondato.
Sulla validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese, si è chiaramente espressa la Corte di giustizia con la sentenza 9 luglio 2020, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE , causa C -104/19, escludendo la presenza di elementi idonei a inficiarne la validità sulla base RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate dal giudice del rinvio. In particolare, è stato rilevato che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa validità di un atto, che la Corte è tenuta a effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 17 luglio 1997, RAGIONE_SOCIALE e Stapf , C -248/95 e C -249/95, punto 46, nonché 1° ottobre 2009, RAGIONE_SOCIALE , C -247/08, punto 49). Ne deriva che sia l’ado zione del regolamento di esecuzione n. 924/2012 sia il suo parziale annullamento con la sentenza del 5 aprile 2017, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE/Consiglio (C -376/15 P e C -377/15 P), non possono avere effetti sulla validità del regolamento controverso, poiché tali due fatti sono sopravvenuti posteriormente all’adozione di detto regolamento. Analogamente è a dirsi per il regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 richiamato dalla ricorrente.
Sulla irretroattività del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari RAGIONE_SOCIALEa Malaysia si è successivamente espressa la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, 4 ottobre 2024, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE , causa C-412/22. Secondo tale pronuncia, l ‘articolo 2 del
regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 che abroga il dazio antidumping deve essere interpretato nel senso che: l’abrogazione dei dazi antidumping da esso operata non osta a che si proceda, nell’ambito di un recupero a posteriori effettuato dopo la data di entrata in vigore di tale regolamento, alla riscossione di tali dazi antidumping e, se del caso, di altri dazi ad essi relativi, nei confronti di importazioni di prodotti assoggettati a detti dazi antidumping realizzate prima di tale data. Il fatto che tale recupero a posteriori tragga origine da un documento estratto da un procedimento di indagine penale fondato su elementi di prova forniti dall’RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna incidenza al riguardo.
Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE misure “antidumping” sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari RAGIONE_SOCIALEa Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l’art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del ‘ favor rei ‘» (Cass. n. 25096/2020).
L’irretroattività RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del dazio antidumping, per espressa previsione contenuta nell’art. 2 del predetto Regolamento, era stata già affermata da questa Corte, con la sentenza n. 28668/2019, che, nel richiamare le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542/2019, ha osservato come «dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l’abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali (“la Commissione ritiene opportuno … abrogare i dazi
antidumping istituiti…”), sia stata disposta per il futuro, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del … regolamento”» (analogamente, Cass. n. 24895/2023).
-Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11 e comma 5 bis, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata meriterebbe di essere cassata perché esclude la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in rubrica, sull’assunto per cui l’avviso di rettifica ‘contiene l’allegazione del processo verbale di revisione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento’. La mera allegazione del processo verbale, tuttavia, non sarebbe sufficiente a integrare la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
5.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
La decisione impugnata ha escluso il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di rettifica sul presupposto che esso rappresenta chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità doganale taiwanese, a sostenere l’origine cinese RAGIONE_SOCIALE merci. Si precisa, inoltre, che l’atto contiene l’allegaz ione del processo verbale di revisione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in relazione alle dichiarazioni doganali in argomento, il quale in punto di motivazione richiama il processo verbale di constatazione notificato alla parte e, pertanto, nella piena disponibilità e conoscenza RAGIONE_SOCIALEa stessa. Conseguentemente, per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado la contribuente era stata messa in grado di comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa e di difendersi nel merito.
La valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento è una questione di merito: «In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale,
possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, per un atto di accertamento concernente la vendita di un appezzamento di terreno, il riferimento, oltre che ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, altresì a quelli comunicati dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché al valore dichiarato dall’acquirente per l’atto di vendita RAGIONE_SOCIALEo stesso bene a meno di un mese dall’acquisto)» (Cass. n. 9582/2013).
Altra considerazione deve ricevere la valutazione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta del fisco, la base imponibile, che deve ritenersi distinta dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso, investendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa tassazione (di cui agli altri motivi di ricorso). I due piani non possono essere confusi, come prospettato nel ricorso in cassazione.
L’avviso non deve contenere , secondo il regime applicabile al tempo dei fatti, anche le prove RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione RAGIONE_SOCIALEo stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento da quello RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova» (Cass. n. 8016/2024; Cass. n. 15881/2024; Cass. n. 16625/2025).
6. -Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 239 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nei precedenti gradi di giudizio, i ricorrenti hanno eccepito, in via subordinata, l’applicabilità, alla presente fattispecie, RAGIONE_SOCIALEa speciale causa di sgravio RAGIONE_SOCIALEa pretesa, prevista dagli artt. 220 e 239 CDC e rappresentata dall’errore RAGIONE_SOCIALE autorità, in presenza di un comportamento in buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore . La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escl uso l’applicazione di tali esimenti.
6.1. -Il motivo è infondato.
Deve ricordarsi che la persona tenuta all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale è quella a nome RAGIONE_SOCIALEa quale è stata fatta la dichiarazione d’importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE ).
La responsabilità del debitore RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione RAGIONE_SOCIALE quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi.
La buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante RAGIONE_SOCIALEa merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora , punto 8). Se così non fosse, infatti, l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza RAGIONE_SOCIALE‘informazione fornita alle autorità RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO di esportazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘esportatore, né la buona fede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi.
L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis , che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
Tale disposizione, che riprende il contenuto RAGIONE_SOCIALEa norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all’importazione.
Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore RAGIONE_SOCIALE autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ul timo abbia rispettato tutte le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, RAGIONE_SOCIALE . In relazione al regolamento n. 1697/79: 12 dicembre 1996, causa C-38/95, RAGIONE_SOCIALE / RAGIONE_SOCIALE , punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C204/94, RAGIONE_SOCIALE, punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero.
In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede RAGIONE_SOCIALE‘importatore, richiesto dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALEa contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa , ma solo in
quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo RAGIONE_SOCIALE autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte RAGIONE_SOCIALEo stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l’Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023).
Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia RAGIONE_SOCIALE‘importatore, che, per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull’esattezza RAGIONE_SOCIALE informazioni rese dall’esportatore (Cass. n. 4059/2019).
Nel caso di specie, la sentenza ha escluso – con valutazione di merito, alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti l’esistenza di una diligenza qualificata, evidenziando altresì come NOME COGNOME aveva già precedentemente patteggiato una condanna penale per aver presentato all’Autorità doganale 17 false dichiarazioni di origine. Deve poi rilevarsi come i certificati di origine che la parte invoca a sua discolpa sono stati redatti sulla base RAGIONE_SOCIALE attestazioni rilasciate dagli esportatori. Nella specie si tratta di certificati di origine provenienti da paesi esterni all’Unione europea. Non è stato peraltro evidenziato quale sia stato l’ errore attivo
RAGIONE_SOCIALE‘autorità taiwanese non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza.
7. -Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza a carico dei soci mentre, nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa società, va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, stante il recente orientamento formatosi sulla legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALEa società a seguito RAGIONE_SOCIALEa sua cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soci, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese in relazione alla società; condanna i soci al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME