Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5590 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
da
NOME COGNOME, nella qualità di già socio unico e liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata
Oggetto:
Iva-
Operazioni inesistenti-
oggettivamente
Prova.
di RAGIONE_SOCIALE, n. 1700/26/2020, depositata in data 23 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla presidente relatrice NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che, in esito a una verifica svolta dalla Guardia di finanza, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperò nei confronti di RAGIONE_SOCIALE maggiore materia imponibile ai fini irap, iva e ires, in relazione agli anni d’imposta 2011 -2014, reputando che gli acquisti di materiale ferroso cui si riferivano le fatture annotate dalla contribuente nel registro relativo concernessero in realtà operazioni oggettivamente inesistenti.
La società impugnò gli avvisi che erano scaturiti dalla verifica e la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Quella regionale della Lombardia, nel respingere l’appello successivamente proposto dalla contribuente, ha fatto leva, per un verso, sul fatto che la fornitrice RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel corso degli anni aveva più volte cambiato denominazione e, per altro verso, sulle modalità di pagamento degli acquisti, avvenuti a mezzo di compensazione o in contanti, non soltanto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ma anche RAGIONE_SOCIALE altre fornitrici. A tanto ha aggiunto che la società non ha prodotto documenti di trasporto, né comunque « nulla che potesse fornire la prova della effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni ».
Contro questa sentenza NOME COGNOME, nelle qualità indicate in epigrafe, propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria , cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Il ricorrente ha dichiarato di ‘coltivare’ l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società quale ex socio unico e liquidatore : si legge difatti nell’ incipit del ricorso, a pag. 1, che « I .-Il 22.11.2019 la RAGIONE_SOCIALE veniva cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di RAGIONE_SOCIALE (doc. n. 3) cosicché l’impugnazione della Sentenza pronunciata nei confronti della Società viene coltivata, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, dall’ex socio unico e liquidatore, Sig. NOME COGNOME » (il dato trova conferma nella visura allegata al ricorso, dalla quale emerge che la domanda di cancellazione risale al 21 novembre 2019).
A sostegno della prospettazione il ricorrente, nel far leva sulla giurisprudenza di questa Corte, cita e richiama Cass. n. 10841/2020, la quale ha in effetti stabilito che « … va altresì rilevato come, sul versante processuale, la Corte abbia sottolineato che la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cpc con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cpc; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso ». La
pronuncia s’inscrive nel filone che, facendo leva sull’effetto estintivo della cancellazione della società, ne ricostruisce le conseguenze « in termini – lato sensu – successori», aderendo al l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013, che anche Cass. n. 10841/2020 cita.
1.1.-. Il ricorrente non ha quindi speso il potere di rappresentanza della società e, quindi, la qualità di legale rappresentante di questa, evidenziando soltanto di averne rivestito in passato la qualifica.
Anche la procura al difensore è stata rilasciata dal ricorrente nella qualità di « già socio unico e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione…oggi cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ». Si consideri, al riguardo, che una procura rilasciata soltanto a nome proprio non copre anche la non dichiarata qualità rivestita dal soggetto conferente, ossia quella di attuale legale rappresentante della società (in termini, sia pure in relazione a un caso speculare, v. Cass. n. 16523/2025, punto 6); tale qualità, peraltro, nel caso in esame è senz’altro esclusa proprio in base alla prospettazione offerta. Il ricorrente, difatti, in sintonia con l’ incipit del ricorso, esordisce, a illustrazione di ciascuno dei tre motivi, riferendo l’impugnazione al « Sig. NOME COGNOME », senza evocare la società; ed è pur sempre il «COGNOME. COGNOME» (v. pag. 12 del ricorso) a chiedere la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi proposti.
2.- Nel caso in esame, tuttavia, la richiesta di cancellazione è avvenuta nel 2019 (nelle more del giudizio d’appello) , quando era vigente l’art. 28 del d.lgs. n. 175/14, ritenuto legittimo ex artt. 3 e 76 Cost. da Corte cost. n. 142/2020; la norma prescrive che « Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,
sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese ».
2.1.- Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 3625/2025, § 3.3.) hanno stabilito che « la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di ‘conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare ‘ . Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 cod.civ.: ‘la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione’ (Cass. n. 36892 del 16 dicembre 2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23) ».
2.2.- Ne deriva che il ricorso presentato, come nel caso in esame, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione dall’ex socio che spenda tale qualità e si limiti ad evocare la passata qualifica di ex liquidatore, senza implicare la società, ridonda nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente,
non si può concludere con una valida pronuncia (Cass., Sez. Un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a).
2.3.- Esso è per conseguenza inammissibile.
Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta, tuttavia, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 novembre 2025 .
La presidente relatrice NOME COGNOME