Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16325/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo STUDIO TRIBUTARIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4714/03/21 depositata il 24/12/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4714/03/21 del 24/12/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 5370/03/19 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento per cui è causa veniva emesso nei confronti di Delma, allora controllata da RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, cessata, e constava di due recuperi a tassazione.
1.2. Un primo recupero (cd. rilievo Trading) riguardava l’illegittima detrazione dell’IVA per l’acquisto, dalla controllante RAGIONE_SOCIALE, di energia elettrica di provenienza estera e derivante da fonte non rinnovabile, così aggirando il divieto di importazione di energia da fonti non rinnovabili oltre un certo massimale quantitativo, superato il quale occorreva l’acquisto dei cd. certificati verdi. Nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, RAGIONE_SOCIALE, raggiunto individualmente quel massimale, effettuava le ulteriori importazioni di energia da fonti non rinnovabili cedendo dall’estero l’energia stessa (tra le altre società, anche) alla propria controllata RAGIONE_SOCIALE, società appositamente costituita e partecipata da RAGIONE_SOCIALE nonché priva di strutture e personale. In tal modo, la cessione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE risultava essere soggettivamente inesistente e, attraverso la stessa, la prima poteva immettere nel mercato
italiano una ulteriore quantità di energia da fonti non rinnovabili pari al massimale.
1.3. Un secondo recupero (cd. rilievo RAGIONE_SOCIALE), di minore entità, riguardava l’IVA indebitamente detratta su prestazioni di consulenza contabile e fiscale fatturate a Delma da RAGIONE_SOCIALE, che però era una mera ‘cartiera’, come emerso dagli accertamenti, divenuti tutti definitivi, emessi a carico della stessa; le prestazioni rese, pertanto, dovevano considerarsi oggettivamente inesistenti.
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistevano in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che NOME risulta cancellata dal registro delle imprese in data 04/10/2016 (con istanza depositata il 28/09/2016) e che, come evidenziato anche dalla controricorrente, il giudizio di primo grado e quello di appello si sono legittimamente svolti nei confronti della società cancellata in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
1.1. Tuttavia, alla data del deposito della sentenza di appello, avvenuta in data 24/12/2021, e, dunque, ben prima della notifica del ricorso per cassazione, è già ampiamente decorso il quinquennio di proroga degli effetti dell’estinzione della società previsto dalla disposizione più sopra richiamata, sicché occorre valutare se il ricorso proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sia ammissibile e se sia ammissibile, altresì, l’intervento del socio unico RAGIONE_SOCIALE
1.2. In proposito, con due ordinanze interlocutorie nn. 10202 e 10205 del 17/04/2025, questa Corte ha già rimesso in pubblica
udienza una questione del tutto analoga, sicché appare opportuna una trattazione unitaria delle controversie.
In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta con le cause oggetto delle menzionate ordinanze interlocutorie.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in pubblica udienza per trattazione congiunta con le questioni oggetto delle ordinanze interlocutorie nn. 10202 e 10205 del 17/04/2025.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.