Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16284/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
AVVISI DI ACCERTAMENTO – SOCIETA’ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA
R.G. 16284/2017
R.G. 18331/2016
R.G. 18343/2016
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 9180/2016, depositata in data 23/12/2016;
sul ricorso iscritto al n. 18331/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – LATINA, n. 306/39/2016, depositata in data 21/1/2016;
sul ricorso iscritto al n. 18343/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – LATINA, n. 307/39/2016, depositata in data 21/1/2016;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause, riunite in simultaneus processus , svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 10 settembre 2024;
Rilevato che:
1.Con il ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. 16284/2017, la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile, espone che per l’anno 2007 aveva presentato la dichiarazione Unico 2008 dichiarando un reddito d’impresa pari ad euro 49.896 e che sulla base di alcuni indici veniva sottoposta ad accertamenti fiscali.
Il sessanta per cento del capitale della società contribuente era detenuto da una s.a.s. (la RAGIONE_SOCIALE), mentre NOME e NOME COGNOME detenevano il 20 per cento ciascuno.
L’Ufficio recuperò a tassazione i movimenti sui conti correnti intestati ai soci NOME e NOME, ritenuti non giustificati e, in applicazione della presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 imputò gli stessi a reddito d’impresa presuntivamente prodotto dalla società e considerò gli stessi come imponibile iva.
r.g. n. 16284/2017, r.g. n. 18331/2016, r.g. n. 18343/2016 a.c. 10/9/2024
AVV_NOTAIO COGNOME
Di conseguenza, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato a mezzo posta, la Direzione Provinciale di Frosinone dell’RAGIONE_SOCIALE recuperò a tassazione per l’anno 2007 l’importo di euro 918.121,42 a titolo di maggiori ricavi ed operazioni imponibili iva non dichiarati, con conseguente maggiore Ires, maggiore Irap, maggiore iva e sanzione pecuniaria.
Proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, quest’ultima lo rigettò. La RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 9180/2016, depositata in data 23/12/2016, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La società ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.
Con il ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, NOME COGNOME espone che presentò ricorso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’amministrazione procedette alla ripresa Irpef in relazione all’anno 2007, oltre alle maggiori addizionali regionale e comunale e all’irrogazione della sanz ione pecuniaria.
Il contribuente dedusse che l’avviso di accertamento era nullo per inesistenza della notifica; che era stato illegittimamente motivato per relationem con riferimento ad un altro avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007, parimenti impugnato con autonomi motivi di ricorso richiamati in quello dell’odierno contribuente; che esso si fondava su una illegittima presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati della società a responsabilità limitata.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALET.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.
Con il ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, NOME COGNOME espone che presentò ricorso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’amministrazione procedette alla ripresa Irpef in relazione all’anno 2007, oltre alle maggiori addizionali regionale e comunale e all’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Il contribuente dedusse che l’avviso di accertamento era nullo per inesistenza della notifica; che era stato illegittimamente motivato per relationem con riferimento ad un altro avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007, parimenti impugnato con autonomi motivi di ricorso richiamati in quello dell’odierno contribuente; che esso si fondava su una illegittima presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati della società a responsabilità limitata.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALET.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.
Considerato che:
Innanzitutto, i tre distinti ricorsi vanno riuniti: pur essendo stati proposti contro tre sentenze diverse, essi sono connessi oggettivamente, in quanto le riprese a tassazione relative all’Irpef a carico di NOME e NOME COGNOME sono la conseguenza dell’accertamento, a carico della società a responsabilità limitata da loro partecipata, di maggiori utili non dichiarati in relazione all’anno 2007. I giudizi RR.GG. n. 18343/2016 e 16284/2017 sono, dunque riuniti al giudizio R.G. n. 18331/2016, anche se, per motivi di pregiudizialità logica, si esaminerà per primo il ricorso proposto dalla società.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la società si duole che la sentenza di appello non abbia verificato la ‘fittizietà’ dell’intestazione dei conti ai soci o, comunque, la riferibilità ad essa dei conti o dei singoli movimenti sui conti personali intestati ai soci.
Solo dopo la verifica positiva della fittizietà, si sarebbe potuto pretendere dalla società la prova che determinati movimenti presenti sui conti correnti dei soci non erano ad essa riferibili.
Deduce la società ricorrente che il giudice di appello non avrebbe valutato che i movimenti sui conti correnti dei soci non erano riferibili alla società odierna ricorrente, ma ad altri soggetti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, la ricorrente tende sostanzialmente ad ottenere un riesame nel merito dei fatti, compresi gli indici fattuali, citati in sentenza, in base ai quali l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto inattendibili i dati economico-patrimoniali esposti dalla società e riferibili alla società odierna contribuente, piuttosto che ad altri soggetti, alcuni movimenti sui conti correnti dei soci.
La non congruità dei citati indici fattuali con i dati economici esposti dalla società e, viceversa, la loro giustificabilità solo alla luce di alcuni movimenti presenti sui conti correnti dei soci sono state avallate dalla sentenza d’appello, che ha anche accertato la sostanziale riferibilità di quei movimenti all’attività commerciale svolta dalla società.
A tal proposito, la ‘fittizietà’ della intestazione dei conti correnti ai soci, espressione contenuta in talune sentenze di legittimità, non deve intendersi in maniera assoluta come integrale riferibilità alla società dei conti correnti dei soci, ma, in maniera più limitata, come riferibilità di alcune transazioni emergenti dai conti dei soci ad atti giuridici compiuti dalla società o imputabili all’attività sociale , riferibilità a sua volta giustificata dalla ristretta base di partecipazione sociale che fa sì che, secondo l’ id quod plerumque accidit , vi sia una certa promiscuità tra i conti sociali e i conti dei singoli soci.
Peraltro è appena il caso di rilevare che nell’ambito del motivo in esame, la società ricorrente non deduce nemmeno quando, in quale atto difensivo e in quale fase processuale avrebbe rappresentato al giudice che i movimenti dei conti dei soci imputati dall’amministrazione finanziaria all’attività sociale sarebbero stati al più riferibili a società diverse rispetto alla RAGIONE_SOCIALE
E tale omissione costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo.
1.2. Con il secondo motivo, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in connessione con l’art. 111, comma 6, della Costituzione ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la società ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto conterrebbe una motivazione apparente.
1.2.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è corredata da una motivazione congrua, che dà atto degli indici fattuali che hanno determinato l’Ufficio a ritenere inadeguata la rappresentazione dei dati economici e patrimoniali relativi alla società e a ritenere, di converso, ingiustificati, e dunque presuntivamente riferiti all’attività sociale, alcuni movimenti sui conti correnti personali dei soci.
1.3. Il ricorso della società, conclusivamente, è infondato.
Passando all’esame del ricorso proposto da NOME (R.G.
18331/2016), egli, con il primo motivo, rubricato ‘Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c., per violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in via subordinata , violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto deliberata senza sospendere il giudizio in attesa dell ‘esito definitivo dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ‘pregiudiziale’ relativo alla RAGIONE_SOCIALE
2.1. Il motivo è infondato.
Il coordinamento RAGIONE_SOCIALE decisioni relative alle impugnazioni degli avvisi di accertamento notificati alla società e ai suoi due soci è avvenuto dinanzi a questa Corte con la riunione dei rispettivi giudizi, con la conseguenza che l’art. 295 c.p.c. ha perso ogni rilievo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. per carenza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (motivazione apparente). In via subordinata, violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver motivato circa il rilievo che l’accertamento sui suoi conti correnti personali sarebbe stato condotto in assenza di qualsiasi prova in ordine
alla intestazione fittizia da parte sua di conti correnti sostanzialmente riconducibili alla società.
Sostanzialmente, secondo il contribuente, la sentenza impugnata non avrebbe motivato circa il rilievo della invalidità dell’autorizzazione al fine di procedere alle indagini sui suoi conti correnti personali.
In via subordinata deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.2.1. Il motivo è infondato.
Il ricorso della società, sopra esaminato, è stato rigettato nella parte in cui aveva censurato la sentenza di appello che, a sua volta, aveva riconosciuto la sussistenza di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società, anche sulla base di alcuni movimenti rilevati sui conti correnti personali dei soci.
Tale accertamento, dunque, è passato in giudicato e non può essere ritrattato in base alla doglianza del socio che si lamenta della mancanza dell’autorizzazione amministrativa alle indagini finanziarie in capo a lui. 2.3. Con il terzo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente deduce che l’art. 24, comma 4, lett. F) della legge n. 88 del 2009 ha abrogato l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, che consentiva agli uffici di accertare il maggiore imponibile iva in base al raffronto tra i corrispettivi fatturati dall’impresa cedente e i valori normali degli immobili ceduti sulla base RAGIONE_SOCIALE quotazioni OMI.
Nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe accertato l’esistenza di ricavi extracontabili, e dunque di utili extracontabili a favore dei soci in base alla presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa, sulla base del solo scostamento tra importi fatturati e valori OMI, con la conseguenza, dunque, che tale accertamento sarebbe illegittimo in quanto contrario a norme di legge.
2.3.1. Anche tale ultima censura è infondata, perché tende a contrastare il giudicato che si è formato nei confronti della società, in seguito al rigetto del ricorso da essa proposto e supra esaminato: l’irretrattabile accertamento di ricavi extracontabili in capo alla società, unitamente al fatto costituito dalla ristretta base partecipativa dell’ente, ha attivato la presunzione di distribuzione di utili extracontabili al socio, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4861 del 23/02/2024, Rv. 670408 – 01), tuttora valida ed operativa anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4 della legge n. 111 del 2023, contenente una delega al Governo da quest’ultimo non ancora esercitata.
2.4. Conclusivamente, il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Passando all’esame del ricorso proposto da NOME COGNOME, deve preliminarmente rilevarsi che esso è del tutto sovrapponibile a quello proposto dall’altro socio, NOME COGNOME, testé esaminato.
Con il primo motivo, rubricato ‘Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c., per violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p .c.’ , il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto deliberata senza sospendere il giudizio in attesa dell’esito definitivo dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento ‘pregiudiziale’ relativo al la RAGIONE_SOCIALE
3.1. Il motivo è infondato.
Il coordinamento RAGIONE_SOCIALE decisioni relative alle impugnazioni degli avvisi di accertamento notificati alla società e ai suoi due soci è avvenuto dinanzi a questa Corte con la riunione dei rispettivi giudizi, con la conseguenza che l’art. 295 c.p.c. ha perso ogni rilievo.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. per carenza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (motivazione apparente). In via subordinata, violazione dell’art. 32 d.P.R. n . 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver motivato circa il rilievo che l’accertamento sui suoi conti correnti personali sarebbe stato condotto in assenza di qualsiasi prova in ordine alla intestazione fittizia da parte sua di conti correnti sostanzialmente riconducibili alla società.
Sostanzialmente, secondo il contribuente, la sentenza impugnata non avrebbe motivato circa il rilievo della invalidità dell’autorizzazione al fine di procedere alle indagini sui suoi conti correnti personali.
In via subordinata deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.2.1. Il motivo è infondato.
Il ricorso della società, sopra esaminato, è stato rigettato nella parte in cui aveva censurato la sentenza di appello che, a sua volta, aveva riconosciuto la sussistenza di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società, anche sulla base di alcuni movimenti rilevati sui conti correnti personali dei soci.
Tale accertamento, dunque, è passato in giudicato e non può essere ritrattato in base alla doglianza del socio che si lamenta della mancanza dell’autorizzazione amministrativa alle indagini finanziarie in capo a lui. 3.3. Con il terzo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente deduce che l’art. 24, comma 4, lett. F) della legge n. 88 del 2009 ha abrogato l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, che consentiva agli uffici di accertare il maggiore imponibile iva in base al raffronto tra i corrispettivi fatturati
dall’impresa cedente e i valori normali degli immobili ceduti sulla base RAGIONE_SOCIALE quotazioni OMI.
Nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe accertato l’esistenza di ricavi extracontabili, e dunque di utili extracontabili a favore dei soci in base alla presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa, sulla base del solo scostamento tra importi fatturati e valori OMI, con la conseguenza, dunque, che tale accertamento sarebbe illegittimo in quanto contrario a norme di legge.
3.3.1. Anche tale ultima censura è infondata, perché tende a contrastare il giudicato che si è formato nei confronti della società, in seguito al rigetto del ricorso da essa proposto e supra esaminato: l’irretrattabile accertamento di ricavi extracontabili in capo alla società, unitamente al fatto costituito dalla ristretta base partecipativa dell’ente, ha attivato la presunzione di distribuzione di utili extracontabili al socio, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4861 del 23/02/2024, Rv. 670408 – 01), tuttora valida ed operativa anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4 della legge n. 111 del 2023, contenente una delega al Governo da quest’ultimo non ancora esercitata.
3.4. Conclusivamente, il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Dal rigetto dei rispettivi ricorsi, consegue la condanna della società e dei due soci al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese dei tre giudizi, che si liquidano in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, de ll’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna: la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano in euro ottomiladuecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre