Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
RAGIONE_SOCIALE ristretta RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13208/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura a margine del controricorso;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna n. 2902/2017 depositata in data 24/10/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Direzione Provinciale di ForlìCesena, relativo all’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo alla sig.ra COGNOME quale socia al 100 per cento di RAGIONE_SOCIALE a sua volta socia al 100 per cento della accertata RAGIONE_SOCIALE
L’avviso era stato impugnato con esito favorevole alla contribuente sia in primo grado (CTP Forlì) sia in appello (CTR Emilia-Romagna) conclusosi con la sentenza n. 2902/2017 che aveva evidenziato come i rilievi avrebbero dovuto essere rivolti alla società RAGIONE_SOCIALE e non ad un soggetto estraneo a ogni atto e fatto gestionale della RAGIONE_SOCIALE
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in base a un motivo mentre NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’affermazione per cui il recupero degli utili extracontabili realizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avvenire mediante un previo accertamento a carico di altra società RAGIONE_SOCIALE e non direttamente in capo alla socia di quest’ultima . Evidenzia come sia fatto non contestato che la contribuente possegga il 100 per cento della RAGIONE_SOCIALE che a sua volta detiene il 100 per cento della RAGIONE_SOCIALE
1.1. Parte controricorrente ha depositato telematicamente domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 chiedendo con memoria pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Alla domanda non risulta però allegata la prova del pagamento della prima rata, per cui non può operare l’effetto estintivo previsto dall’art. 6 , commi 6 e 10, del suddetto d.l. e la causa va decisa nel merito.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Il ricorso è ammissibile in quanto non verte affatto su vizio di motivazione, per cui, come eccepito dalla controricorrente, varrebbe il limite della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348, quarto comma, c.p.c., ma deduce una violazione di legge.
Il ricorso è altresì fondato.
È infatti ius receptum che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti ( ex plurimis , Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 07/12/2017, n. 29412). Invero, l’imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall’eventuale natura adesiva dell’accertamento nei confronti dell’ente (vedi Cass. 05/02/2009, n. 2783, Cass. 04/11/2008, n. 26476, Cass. 08/07/2005, n. 14418); comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 29/07/2016, n. 15824; Cass. 28/11/2014, n. 25271).
2.2. Si è inoltre precisato che la presunzione di riparto di utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali
a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo RAGIONE_SOCIALE della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, per cui essa opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale ed all’attribuzione di rilevanza giuridica all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare (Cass. 09/06/2025, n. 15274; Cass. 23/02/2024, n. 4861; Cass. 18/07/2023, n. 20840; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 10/06/2009, n. 13338).
A questi principi la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ritenendo necessario dal punto di vista procedimentale un previo avviso alla società RAGIONE_SOCIALE peraltro negando ogni ruolo alla contribuente, pacificamente titolare al 100 per cento di quest’ultima a sua volta titolare al 100 per cento della RAGIONE_SOCIALE
Pertanto il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bologna, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME