Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 225 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 225 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
SRAGIONE_SOCIALE. ristretta base -Redditi di partecipazione -Utili conseguiti da società partecipata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23791/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, che indica indirizzo p.e.c. EMAIL;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 1366/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 6/04/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia attiene a due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2014 e 2015, con i quali la Direzione provinciale di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE contestava al contribuente NOME COGNOME la mancata tassazione di utili non contabilizzati e distribuiti da società di capitali a ristretta base partecipativa, la RAGIONE_SOCIALE, partecipata dal medesimo tramite la RAGIONE_SOCIALE; gli avvisi di accertamento nei confronti della società non erano impugnati.
La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, condividendo le valutazioni dell’ufficio in merito alla motivazione degli avvisi e alla operatività della presunzione di distribuzione degli utili, ed evidenziando che il ricorrente non avesse dato prova idonea a superare la presunzione.
Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata.
Il ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025, per la quale il contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione si deduce «violazione di legge ed in particolare dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ed in particolare circa la necessità di notificare l’avviso di accertamento originario anche al sig. COGNOME e quanto meno alla società di cui era socio. Assenza di qualità di socio o di amministratore della società accertata da parte del sig. NOME COGNOME. Assenza di possibilità
o di, comunque, dei presupposti per presuppore una conoscenza dell’accertamento da parte del sig. NOME COGNOME. Omessa pronuncia circa il motivo di impugnazione. Illegittimità e necessità di annullamento della sentenza impugnata».
1.1. Il motivo, nel quale è isolabile la censura relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento, è fondato nei termini che seguono.
Sul punto della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente quale socio di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta socia dell’accertata RAGIONE_SOCIALE, la motivazione della CTR appare costituire una astratta e generica condivisione RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’ufficio, esposte nella parte della sentenza ove sono sunteggiate le difese RAGIONE_SOCIALE parti; in particolare l’ufficio evidenziava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla società e pertanto il socio poteva prenderne visione potendo consultare la documentazione sociale e comunque che gli avvisi impugnati (dal socio) riportavano l’insiem e di quelle parti del pvc e degli avvisi di accertamento nei confronti della società «necessarie e sufficienti a sostenere la pretesa fiscale avanzata nei confronti del contribuente».
Le scarne affermazioni della CTR e il generico rinvio a quanto evidenziato dall’ufficio non si fa nno carico di adattare alle peculiarità del caso concreto i pur condivisibili principi astrattamente espressi; sotto il primo profilo, infatti, occorre rammentare che il ricorrente non è socio diretto della società RAGIONE_SOCIALE, destinataria degli avvisi societari, ma socio della diversa compagine RAGIONE_SOCIALE e la sentenza non spiega se abbia inteso fare riferimento ad una intervenuta notifica degli avvisi anche a tale ultima società (poiché solo in questo caso assumerebbe rilevanza il potere di controllo del socio, in mancanza di altre spiegazioni); sotto il secondo profilo, anche
l’affermazione dell’esistenza di un contenuto autosufficiente degli avvisi di accertamento appare astratta e generica.
Il motivo va quindi accolto.
Con il secondo motivo di impugnazione, si deduce «violazione di legge e in particolare dell’orientamento giurisprudenziale circa la presunzione di divisione ai soci degli utili extracontabili accertati. Utilizzo da parte della Commissione tributaria regionale di presunzioni multiple e illegittime. Necessario annullamento della sentenza impugnata».
2.1. Il motivo si rivela in parte infondato e in parte inammissibile.
In primo luogo, deve osservarsi che esso appare intitolato come violazione di legge ma non indica alcuna disposizione asseritamente violata. Nella memoria, che invero si rammenta, ha solo funzione illustrativa RAGIONE_SOCIALE censure contenute nel ricorso, appare indicata, nella intestazione del motivo, la violazione tanto di norme sostanziali (gli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.) quanto dell’art. 112 c.p.c.
Si è quindi in presenza di plurime censure di diversa natura, esposte contemporaneamente e senza alcuna gradazione logicogiuridica, che determina una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (vi è evidente contrasto logico tra la deduzione dell’omessa pronuncia e quella dell’omessa motivazione: Cass. 05/03/2021, n. 6150; Cass. 18/06/2014, n. 13866), non risultando specificamente separata la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793)
La generica critica alla presunzione di natura giurisprudenziale della distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base dei
maggiori ricavi accertati nei confronti della società si scontra con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 26/10/2005, n. 20851; Cass. 29/01/2008, n. 1924; Cass. 24/07/2013, n. 18032; Cass. 04/04/2022, n. 10679). In questo senso la Corte ha precisato che la prova presuntiva che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto noto attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto ignorato, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto; ciò risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass. 07/12/2020, n. 27982).
Si è chiarito, pertanto, che non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né ad altre norme; è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l’attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. 22/04/2009, n. 9519; Cass. 29/10/2020, n. 23860; Cass. 21/12/2022, n. 37361).
Essa opera con riferimento allo stesso esercizio in cui gli utili sono stati realizzati (Cass. 18/12/2015, n. 25468) e anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio (Cass. 18/11/2014, n. 24572).
In tal caso, la ristrettezza della base sociale è elemento presuntivo idoneo a reggere l’accertamento nei confronti del socio.
Questa Corte ha altresì chiarito che neanche occorre che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro, attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE loro movimentazioni bancarie o l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11/08/2020, n. 16913).
La prova contraria incombente sul contribuente attiene alla dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonati o reinvestiti ( ex plurimis , Cass. 24/07/2013, n. 18032; Cass. 18/10/2017, n. 24534), o anche che essi stessi non esistano, prova che la CTR nel caso di specie ha ritenuto non sia stata fornita.
Infine, e con specifico riferimento alla questione posta nel motivo, si è precisato che la presunzione di riparto di utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, per cui essa opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali (Cass. 23/02/2024, n. 4861; Cass. 09/06/2025, n. 15274).
Anche tale principio risulta applicato dalla CTR che ha richiamato quanto accertato dall’ufficio e cioè il numero ristretto di soci di tutte le società coinvolte e i legami di parentela tra loro.
Il motivo si rivela poi inammissibile laddove deduce circa alcuni elementi in fatto (la propria attività lavorativa o i propri conti correnti bancari) senza in alcun modo specificare non solo la rilevanza nel predetto quadro giurisprudenziale ma anche, e prima ancora, in quale sede processuale tali deduzioni difensive siano state svolte.
Il primo motivo va quindi accolto con rigetto del secondo. Segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME