Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Società a ristretta base partecipativa – Questioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21263/2015 R.G. proposto da NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 588/28/15, depositata il 3 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 588/28/15 del 03/02/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 301/35/13 della Commissione tributaria provinciale di
Roma (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, socia di minoranza della società, avverso gli avvisi di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA, notificato alla società, e a fini IRPEF, notificato al socio, relativi all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento notificato alla società veniva contestata l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nonché il maggior reddito derivante da accertamenti bancari; con l’avviso notificato a NOME COGNOME, invece, veniva imputato al socio per trasparenza il maggior reddito accertato nei confronti della società.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato sub A, NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di censura ritenuti assorbiti in primo grado e riproposti in appello.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Per stessa ammissione di parte ricorrente la CTR ha dato conto nella parte in fatto dei motivi riproposti in appello dalla contribuente e rimasti assorbiti in primo grado e li ha rigettati ritenendoli assorbiti dalla motivazione resa.
1.3. Deve, pertanto, escludersi il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato sub B, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la
violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute assorbite.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto generico.
2.2. La CTR ha ritenuto che i motivi proposti in appello e non specificamente esaminati risultano assorbiti in ragione della motivazione resa. Ne consegue che la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a contestare genericamente il difetto di motivazione, ma avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali ogni singolo motivo non debba ritenersi assorbito dalla motivazione resa dal giudice di appello.
2.3. Del resto, la stessa ricorrente ripropone, nei successivi motivi di ricorso, le singole censure sulle quali si ritiene che la CTR non abbia motivato, con conseguente inadeguatezza della statuizione di assorbimento.
Con il terzo motivo, rubricato sub C, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento notificato a NOME COGNOME in ragione della mancata allegazione dell’avviso di accertamento notificato alla società.
3.1. Osserva la ricorrente che l’avviso di accertamento dovrebbe essere correttamente motivato fin dalla sua emanazione e la motivazione non avrebbe potuto essere integrata nel corso del processo; ne deriverebbe l’illegittimità dell’avviso di accertamento alla stessa notificato in assenza di allegazione del prodromico accertamento notificato alla società.
3.2. Il motivo è inammissibile.
3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento » (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).
3.3.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione RAGIONE_SOCIALE sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva.
3.3.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).
3.4. Nel caso di specie, la ricorrente si limita a contestare che la mancata allegazione dell’avviso di accertamento notificato alla società all’avviso di accertamento riguardante il socio integri un
difetto di motivazione, ma non trascrive la motivazione dell’avviso di accertamento, sicché questa Corte non è messa nelle condizioni di valutare se il riferimento all’avviso di accertamento notificato alla società sia generico ovvero specifico, con l’indicazione di quanto necessario per la comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pretesa.
3.5. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato sub D, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto ammissibile la produzione in appello degli atti impositivi e di contestazione.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati RAGIONE_SOCIALE caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una “praesumptio hominis” » (così, da ultimo, Cass. n. 6772 del 07/03/2023; sull’ampiezza del potere della parte di produrre in appello nuovi documenti si vedano anche Cass. n. 17921 del 23/06/2021; Cass. n. 29568 del 16/11/2018), purché i nuovi documenti siano prodotti entro il termine perentorio di cui
all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 29087 del 13/11/2018).
4.3. Nel caso di specie, la sentenza di appello è stata pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto e non merita la censura articolata dalla ricorrente.
Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., per avere la CTR automaticamente imputato al socio NOME il reddito accertato nei confronti della società in virtù del semplice e non provato presupposto della ristretta base sociale.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui la CTR si è puntualmente conformata, una volta accertata la sussistenza di una ristretta base partecipativa, gli utili conseguiti dalla società vengono presuntivamente imputati ai soci nei limiti della loro partecipazione, spettando a questi ultimi la prova della mancata distribuzione degli stessi ovvero del loro reinvestimento (cfr. Cass. n. 26317 del 19/11/2020; Cass. n. 16913 del 11/08/2020; Cass. n. 33976 del 19/12/2019; Cass. n. 1947 del 24/01/2019), ovvero la prova della estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria (Cass. n. 18042 del 09/07/2018; Cass. n. 23247 del 27/09/2018).
5.3. Nel caso di specie, posta la ristretta base partecipativa accertata dal giudice d’appello, gravava sul socio la prova della mancata percezione dei maggiori proventi accertati nei confronti della società.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato sub F, si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario dichiarato decaduto.
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. La questione della nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario privo di legittimazione a rappresentare l’RAGIONE_SOCIALE per difetto di adeguata qualifica è stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, dunque, preclusa (cfr. Cass. n. 15854 del 13/08/2004; Cass. n. 24681 del 21/11/2006; si veda anche Cass. n. 33769 del 19/12/2019), non essendo stato eccepito alcunché né nel corso del giudizio di appello, né nel corso del giudizio di primo grado.
Con il settimo motivo di ricorso, rubricato sub F, si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto da funzionario senza allegazione della necessaria delega eventualmente conferita.
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte « Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa » (Cass. n. 2038 del 24/01/2019; Cass. n. 20518 del 28/07/2008; si vedano, altresì Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018).
7.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non affronta la questione concernente l’assenza di delega, ritenendola assorbita, ma, nella parte in fatto, dà atto che detta questione è stata sollevata dall’appellato.
7.2.1. Tuttavia, né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso si evince se detta questione era stata posta unitamente al ricorso in primo grado, sicché se ne deve ritenere l’inammissibilità per novità.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2023.