Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26683 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13137/2022 R.G., proposto DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
E
Comune di Ardea (RM), in persona del Sindaco pro tempore
; INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 novembre 2021, n. 5346/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI CASSAZIONE CON RINVIO SOCCOMBENZA VIRTUALE
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 novembre 2021, n. 5346/08/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d el preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. 05720060031756440, n. 05720070021268043 e n. 05720070038161792 per omesso pagamento della TARSU relativa agli anni 2002, 2003 e 2006 in favore del Comune di Ardea (RM), dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 29 settembre 2015, n. 5072/6/2015, con limitato riguardo al capo disponente la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, da parte dell’ordinanza depositata dalla Sezione 6^ – Tributaria di questa Corte il 9 novembre 2017, n. 26616, a seguito della riassunzione del procedimento da parte di NOME COGNOME, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di cui anche il Comune di Ardea (RM) era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 3 aprile 2014, n. 7239/48/2014, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Ardea (RM) sono rimasti intimati.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo
comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice del rinvio la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in primo grado, non tenendo in alcun conto il principio stabilito in proposito dal giudice di legittimità.
1.1 Il predetto motivo è infondato.
1.2 Premesso che: « La sentenza impugnata ha motivato la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese semplicemente richiamando l’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che, nella formulazione in vigore al tempo dell’emanazione della pronuncia letteralmente stabiliva che «Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge», a sua volta stabilendo il comma 1 che «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Sennonché la sentenza impugnata non ha tenuto conto della declaratoria, ad opera di Corte cost. 4 luglio 2005, n. 274, d’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 46 del d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge, pronuncia alla quale il legislatore si è anche formalmente adeguato con la riformulazione, ad opera dell’art. 9, comma 1, del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, del succitato terzo comma, che ora recita appunto: «Nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le h anticipate». La sentenza impugnata, nella parte in cui ha giustificato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese unicamente in ragione del disposto sgravio dei ruoli di cui alle cartelle
impugnate, senza indicarne la ragione, è dunque incorsa nella menzionata violazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, quale risultante a seguito della succitata declaratoria d’illegittimità costituzionale della citata norma, risolvendosi, di fatto, nell’omessa motivazione del provvedimento di totale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass. 6-L ord. 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. sez. lav. 21 giugno 2004, n. 11494), dovendo altrimenti il giudice di merito, ove non si sia in presenza di definizione di pendenze tributarie previste dalla legge, liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo che non ritenga sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, che giustifichino la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite », il giudice di legittimità aveva stabilito che: « Sarà dunque compito del giudice di rinvio, nell’attenersi al principio di diritto sopra enunciato, accertare la ragione in concreto del disposto sgravio dei ruoli al fine della pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero dando motivatamente conto RAGIONE_SOCIALE eventuali ragioni che possano giustificare, secondo il disposto dell’attuale art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ove la cessazione della materia del contendere non riguardi ipotesi di definizione di pendenze tributarie ».
1.3 Conformandosi appieno a tale principio, il giudice del rinvio ha confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, nel senso che: « Nel caso di specie deve evidenziarsi il difetto assoluto di documentazione rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato omettendo, in tal modo, di dare le prove in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante all’omesso riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto RAGIONE_SOCIALE circostanze in questione che al relativo
risultato. Conseguentemente questa Commissione non può che confermare la sentenza sopra specificata non avendo alcuna parte ricorrente esposto alcuna tesi decisiva alla riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 48, avente n. 7239/48/14, depositata in data 03 aprile 2014 ».
1.4 A ben vedere, tale argomentazione dà adeguato conto del riesame della vicenda processuale -con il conseguente rigetto dell’appello -alla stregua del principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘, essendo stata giustificata la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in primo grado (dopo lo sgravio in corso di causa RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento) con una prognosi postuma di infondatezza del ricorso originario in relazione alle risultanze del materiale probatorio in atti.
Difatti, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessazione della materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince affatto nel caso di specie.
1.5 Invero, a nche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante:
Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
In ogni caso, si rammenta che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impositivo in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22231; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2019, n. 8990; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2020, n. 3226; Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2022, n. 25198; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4849).
1.6 Nella specie, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, ritenendo che la motivazione addotta dal giudice di prime cure fosse idonea a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in relazione ad una valutazione prognostica ( ex post ) sull e ragioni poste a fondamento dell’ impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
Dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘inf ondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 settembre
2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME