Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6978 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6978 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13647/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE . – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 404/2022 depositata il 16/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 14 gennaio 2020 NOME COGNOME impugnava, con annessa istanza di reclamo/mediazione, l’avviso di liquidazione n. 2018/00
1NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 15.11.2018 dall’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di euro 417,50, a titolo di imposta di registro ed accessori, nella causa promossa da NOME COGNOME c/ Intesa San Paolo S.p.A., in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 239/18, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 6 maggio 2018; esponeva che nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in data 30.07.201 8, la stessa era stata ammessa, dal RAGIONE_SOCIALE, al gratuito patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sicché dette somme non erano dovute in quanto le spese poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al gratuito patrocinio sono in parte prenotate a debito e in parte anticipate dall’erario.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 164/2021, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo fondata l’eccezione in tale senso formulata dall’ufficio il quale aveva rilevato che la contribuente aveva ottenuto, in data 15/06 /2020, l’integrale accoglimento del reclamo e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato, provvedimento tempestivamente notificato.
La CTR del Molise, con la sentenza n. 404/2022, accoglieva l’appello ed il ricorso in primo grado con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali osservando che, in forza RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali, emergeva che la PEC trasmessa dall’RAGIONE_SOCIALE al difensore costitu ito conteneva, unicamente, il documento ‘interrogazione dati provvedimento giudiziario’ datato 15/06/2020 e non già l’annullamento in autotutela come sostenuto dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio e precisava che ‘tale PEC sebb ene riportasse il file ‘NUMERO_DOCUMENTO‘, non conteneva il file di accoglimento del reclamo come depositato nella successiva data del 14/8/2020 in sede di controdeduzioni al ricorso di parte, con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del reclamo, trascorsi i novanta giorni previsti dalla
normativa, legittimamente aveva coltivato il giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto come richiesto nel ricorso.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente cui ha resistito l’ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo NOME COGNOME ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/92, per avere i giudici di appello nell’accogliere il gravame proposto dalla contribuente, disposto erroneamente la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tale giudizio sebbene andasse pacificamente riconosciuta la soccombenza virtuale RAGIONE_SOCIALEa parte resistente che si era costituita ed aveva resistito pervicacemente nel giudizio di gravame.
Ha chiesto, conseguentemente, previo annullamento con o senza rinvio, disporsi la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio da liquidarsi in ordine alle (sole) spese del grado di appello e del presente grado di legittimità.
L’RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi:
2.1. con il primo motivo ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la sentenza era da ritenere erronea per non aver i giudici di appello esaminato il dirimente e decisivo profilo, risultante dagli atti, RAGIONE_SOCIALEa conoscenza ad opera RAGIONE_SOCIALEa contribuente RAGIONE_SOCIALE‘esito del reclamo ex art. 17 -bis, d.lgs. 546/1992, conoscenza che aveva implicato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
2.2. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 -bis, co. 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di secondo grado rilevato, in erronea difformità rispetto alla pronuncia di primo grado, il sopravvenuto
difetto di interesse alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa lite, essendo l’annullamento in autotutela intervenuto e reso noto entro i termini di legge.
Per ragioni di ordine logico va esaminato, preliminarmente, il ricorso incidentale che è da ritenere inammissibile in quanto depositato tardivamente in data 19/6/2024 oltre il termine di cui all’art. 371, comma secondo, c.p.c. a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione del 16/6/2023.
Passata in giudicato la statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello di cui alla sentenza impugnata, osserva questo Collegio che il ricorso principale deve ritenersi fondato.
4.1. Nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).
Orbene, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente , in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale andava disposta la condanna di parte appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, a nulla rilevando, in sé, la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e non avendo i giudici di appell o indicato quali ‘giusti motivi’ avrebbero giustificato la disposta compensazione. Le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti
configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 14036 del 21/05/2024).
3. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, come richiesto in ricorso, nel senso di liquidare in favore RAGIONE_SOCIALEa contribuente (con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari), la somma di euro 500,00 a titolo RAGIONE_SOCIALE chieste spese processuali relative al secondo grado di giudizio (importo da ritenere congruo valutata la assai modesta complessità RAGIONE_SOCIALEa causa nei suoi risvolti sia economici sia tecnico-giuridici, nonché del correlativo svolgimento di attività defensionale), oltre accessori di legge. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore RAGIONE_SOCIALEa contribuente la somma di euro 500,00 a titolo di spese processuali per il secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO; condanna parte controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in euro 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai difensori antistatari AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO . Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, in data 27 gennaio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME