Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20775/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate -Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’1 giugno 2023 , n. 7646/23/2023, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 gennaio 2014, n. 4346/23/2014, corretta dall’ordinanza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 4 novembre 2022, n. 2550/23/2022;
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ed il suo difensore NOME COGNOME da Napoli hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’1 giugno 2023, n. 7646/23/2023, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 gennaio 2014, n. 4346/23/2014, corretta dall’ordinanza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 4 novembre 2022, n. 2550/23/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini sull’accogli mento del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per l’annullamento di ruoli esattoriali relativi a vari tributi erariali e, in particolare, delle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA sottese alle intimazioni di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, dopo la notifica a mezzo pec il 15 dicembre 2022 di atto di messa in mora con diffida allo sgravio ed all’annullamento dei ruoli esattoriali indicati in ricorso, essendo decorso il termine previsto d all’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza in corso di causa di due provvedimenti di sgravio del 23 maggio 2023 ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, con riferimento all’art. 70, comma 10, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché il giudice dell’ottemperanza si era limitato a disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicarne le ragioni in base al principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Lo sgravio delle cartelle di pagamento in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione delle spese giudiziali.
Spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessazione della materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2024, n. 860), cosa che non si evince nel caso di specie.
Invero, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi
aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ (da ultime: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857), in totale coerenza con l’orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione delle spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le « gravi ed eccezionali ragioni » indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7583; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11088).
Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a carico di una delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3^, 14 luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11088).
1.3 Tuttavia, nella vicenda in disamina, il giudice dell’ottemperanza non ha disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base di una chiara, precisa ed univoca valutazione della soccombenza virtuale, essendosi limitato alla scarna statuizione di tale tenore: « Rilevato che non sussistendo più motivo di contrasto tra le parti contrapposte nel processo, ritiene che debba essere dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art 46 del D.lgs. 546/199 2. Le spese vanno compensate ».
Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del capo relativo alla compensazione delle spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno