Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4283 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1486/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1104/2019 depositata il 18/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR del Piemonte indicata in epigrafe.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come comune premessa alle censure veicolate con i motivi di ricorso, i contribuenti allegano che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso
sei avvisi di accertamento per Ires, Irap, Iva e un atto di contestazione di sanzioni, riferiti a varie annualità e conseguenti ad una verifica fiscale svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Aveva quindi notificato tali atti impositivi alla società RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di beneficiaria della scissione della RAGIONE_SOCIALE e responsabile in solido ex art. 173, comma 13, Tuir) per gli obblighi tributari della società scissa RAGIONE_SOCIALE, nonché agli ex soci ed amministratori di quest’ultima , gli attuali ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
1.2. Solo n ell’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni l’RAGIONE_SOCIALE aveva specificato che la notificazione agli ex amministratori e soci era stata effettuata per conoscenza.
1.3. Quindi, i soci avevano impugnato gli atti impositivi al fine di contestare le eventuali pretese impositive dell’Amministrazione nei propri confronti, e solo a giudizio instaurato, nelle proprie controdeduzioni, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di avere notificato alle persone fisiche tutti gli atti impositivi e sanzionatori in oggetto a titolo informativo, escludendo che nei loro confronti fosse rivolta una qualsivoglia pretesa.
1.4. La CTP di Torino, riuniti i ricorsi, li aveva parzialmente accolti, riducendo la pretesa erariale; aveva condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ragione della soccombenza, la sola società, rilevando che «nulla era stato richiesto ai soci amministratori».
1.5. Infine, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza qui impugnata, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, confermando integralmente gli atti impugnati; aveva quindi condannato la società e gli ex soci ed amministratori, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 . Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, num . 4 c.p.с. e 118
disp. att. c.p.с., per «motivazione apparente, inintelligibile, illogica ed incoerente».
In ragione RAGIONE_SOCIALE svolte premesse, lamentano i ricorrenti che la CTR non abbia adeguatamente motivato la statuizione di condanna dei predetti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo , la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del num . 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S ez. U., sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
2.3. Va ancora rammentato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
2.4. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame.
2.5. La Commissione territoriale ha esposto una motivazione, in astratto, idonea, secondo i parametri ora richiamati, a sorreggere la condanna alle spese degli attuali ricorrenti, ritenuti soccombenti in relazione all’esito finale della lite una valutazione complessiva del giudizio di merito.
Va aggiunto che, come affermato da questa Corte con incontrastato orientamento, «In tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta» (Cass. Sez. 2, 23/02/2012, n. 2730, Rv. 621586 – 01).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 del d.lgs. n. 546/1992, 91 e 97 c.p.с. Deducono i ricorrenti l’ingiustizia della condanna alle spese pronunciata nei loro confronti , in quanto essi non sarebbero risultati soccombenti in esito al giudizio in esame.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Come risulta dalla sentenza di appello impugnata, i ricorrenti avevano impugnato, unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE, gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, denunciando plurimi vizi, formali e sostanziali dei suddetti atti. Come si desume -anche – dagli estratti di sentenza riportati nel ricorso, la CTP aveva accolto in parte i ricorsi dei
contribuenti, tuttavia condannando, in ragione della prevalente soccombenza, la società alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, e tenendo indenni i soci ed amministratori, pur anch’essi soccombenti in relazione alla domanda di annullamento degli atti, con statuizione dal contenuto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ex art. 92 c.p.с.
3.3. Quindi, in esito al giudizio di merito, la CTR ha confermato la legittimità degli atti impugnati, condannando società e soci/amministratori alle spese di lite dell’intero giudizio di merito, in ragione della soccombenza ravvisata in relazione alla domanda, proposta e non accolta, di annullamento degli atti impugnati. È evidente che la circostanza che i contribuenti non abbiano partecipato al giudizio di appello, di per sé, non esclude la loro soccombenza.
Con il terzo strumento di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
4.1. Allegano i ricorrenti che la CTP li aveva tenuti indenni dalla condanna alle spese di lite, in ragione della circostanza che essi erano stati destinatari RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti impugnati solo ‘per conoscenza’, e che tale statuizione non era stata oggetto di specifica impugnazione con l’appello dell’Amministrazione, sì che sul punto si era formato il giudicato interno.
Con il quarto strumento di impugnazione si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 4, c.p.с., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.с.
5.1. Lamentano i ricorrenti che la CTR abbia regolamentato le spese di lite in modo difforme dalla statuizione di primo grado in assenza di specifico motivo di appello dell’Amministrazione.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
6.1. È necessario a tale riguardo rammentare che, come affermato da questa Corte, «In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (In applicazione dei su indicati principi, la RAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l’entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese) (Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606, Rv. 655640 -01; conf., di recente, Cass., Sez. 3 n. 33412 del 19/12/2024 (Rv. 673210 – 01).
6.2. Nella specie, il giudice di appello ha riformato la regolamentazione in senso più favorevole alla parte già parzialmente vittoriosa in primo grado e totalmente in appello, e dunque non possono ravvisarsi ostacoli in termini di giudicato interno, né di ultrapetizione. Ciò senza trascurare che,
ad ogni buon conto, con le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello e, ai fini della autosufficienza, riportate nel controricorso dalla Difesa erariale (cfr. p. 9) , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva comunque instato per la vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME