Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4127 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4127 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 6001/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, alla INDIRIZZO, è legalmente domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la sentenza n. 256/34/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 11 novembre 2015, depositata in data 22 gennaio 2016 e non notificata.
Agevolazioni sisma Sicilia
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016 dalla consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La questione trae origine dall’i stanza avanzata da NOME COGNOME in data 18 novembre 2008 al fine di ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate per imposte sui redditi per gli anni 1991 e 1992 in quanto ritenute indebitamente versate rispetto a quelle dovute, ai sensi dell’art. 9 comma 17 della legge 289/2002.
A fronte del silenzio dell’ Amministrazione, il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito C.t.p.) il diniego tacito del rimborso.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto del contribuente al rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate indebitamente.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (di seguito C.t.r.), che lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. , l’ Amministrazione finanziaria ricorre con tre motivi ed il contribuente è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2016, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n.289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C -132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della
Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C -82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
Ad avviso della ricorrente, essendo il contribuente un soggetto economico titolare di partita iva, non rientrerebbe tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista; inoltre, l’iva stessa , per il principio di neutralità fiscale ed il suo meccanismo di riscossione, non potrebbe essere oggetto di rimborso, come stabilito da ll’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C -82/14.
1.2. Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe riconosciuto erroneamente l’agevolazione fiscale al contribuente, titolare di partita iva, senza considerare un’interpretazione estensiva del concetto di attività di impresa, compatibile con il diritto dell’Unione europea , che ricomprenda anche i lavoratori autonomi.
1.3. Con il terzo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 , comma 17, legge 27 dicembre 2002, n.289, e dell’art. 1 , comma 665, 23 dicembre 2014, n. 190, nonché degli artt. 12 e 15 RAGIONE_SOCIALE preleggi e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE abbia erroneamente riconosciuto il rimborso in favore del contribuente, nonostante quest’ultimo non avesse versato direttamente l’imposta di cui chiedeva la restituzione, avendo assolto ai propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro, sostituto d’imposta.
2.1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
Invero, come risulta dagli atti processuali ed è riportato nella parte descrittiva RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, l’istanza di rimborso avanzata dal contribuente non riguarda gli importi versati per il pagamento del l’ iva. Il primo motivo di ricorso, dunque, è inammissibile perché non si confronta con la fattispecie concreta oggetto di giudizio.
Le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso sono tra loro incompatibili.
C on il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente afferma che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto all’agevolazione tributaria nonostante quest’ultimo svolgesse attività d’impresa ; con il terzo motivo, invece, la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, che avrebbe riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di Irpef dal suo datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.
All’evidenza, la censura contenuta nel terzo motivo è incompatibile con l’assunto che il contribuente fosse un imprenditore o un lavoratore autonomo.
Tale ultima doglianza è, comunque, infondata, poiché questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto la legittimazione del sostituito a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (v. Cass. n.6208/2025, n. 29399/2019, n. 29039/2017).
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME