Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4095 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4095 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Irpef -Rimborsi – Silenzio rifiuto – Sisma Sicilia 1990 Riduzione del 50% sui rimborsi eccedenti i limiti di spesa autorizzata – Giudizio di ottemperanza.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8463/2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente
contro
NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha indicato recapito Pec;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 5082/05/2019 RAGIONE_SOCIALE CTR di PalermoSez. staccata di Catania, dep. Il 26.8.2019;
udita la relazione, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025, del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva
Fatti di causa
La sentenza impugnata è stata resa in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza n. 1104/17/2016 RAGIONE_SOCIALE stessa CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 21/03/2016 e passata in giudicato, di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Ragusa n. 710/02/12 con cui era accolta l’impugnazione proposta da parte NOME COGNOME avverso il silenzio rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio su istanza di rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate per gli anni 1990-1991 e 1992, presentata nell’anno 2009 dal contribuente, all’epoca lavoratore dipendente in un Comune colpito dal Sisma Sicilia del 1990 , con la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 14.534,48, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. La decisione RAGIONE_SOCIALE CTR è passata in giudicato, avendo la Cassazione respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria con pronuncia 10.1.2018, n. 3994.
L’Amministrazione finanziaria corrispondeva al contribuente una somma pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123.
Non avendo conseguito integralmente il pur deliberato rimborso, il contribuente proponeva ricorso in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, che reputava fondata la domanda del contribuente e, ritenuti integrati i presupposti di legge, nominava un commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti necessari al fine di assicurare attuazione al giudicato.
Avverso la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
Il contribuente resiste mediante controricorso.
La difesa di NOME ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso e, in via gradata, ha chiesto di sollevare questione di illegittimità costituzionale d ell’art. all’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017, per contrasto con gli arrt.3,23, 24 e 117 Costituzione e articolo 6 CEDU.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con il suo unico motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123 del 2017, e succ. modd., e del Provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.9.2017, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse ottemperato al giudicato tributario con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma pari al 50% RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, sul presupposto che tale norma disciplinasse espressamente i rimborsi effettuati in sede di procedimento amministrativo, sulla base RAGIONE_SOCIALE istanze presentate dai contribuenti secondo l’ordine cronologico di presentazione, restandone escluse quelle in cui – come nel caso di specie – il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata.
In via preliminare, va rammentato che questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di indicare la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale limita le censure ammissibili contro la
sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni ‘RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento”, interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 14962 del 04/06/2025, Rv. 675131-01).
Nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere-dovere di integrare il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
3. Ciò premesso, risulta definitivamente accertato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso integrale RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, nella misura del novanta per cento RAGIONE_SOCIALE somme versate, dovendo essere affrontata la questione se la modifica legislativa introdotta dal D.L. n. 91 del 2017, come conv. e mod., il quale ha disposto la possibile riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso per intero la corresponsione del rimborso in caso di insufficienza o di superamento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate nel bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia applicabile alla fattispecie, e quali conseguenze ne discendano.
3.1. La CTR, adita in sede di ottemperanza, ha statuito con chiarezza sul punto e, ricordato che il contribuente ha già conseguito il rimborso di circa il 50% RAGIONE_SOCIALE somme che gli sono dovute, ha ritenuto che egli abbia diritto al concreto versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteri ore 50%, come riconosciutogli con sentenza passata in giudicato, così nominando un commissario ad acta per dare attuazione all’integrale rimborso , senza ulteriori indicazioni al riguardo.
4. Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (quale è l’art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5^, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2021 n. 1640), delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).
Ne consegue che il delineato ius superveniens, disciplinato dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, invocato dall’Ente impositore, ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al
rimborso integrale spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’odierno controricorrente, operando la modifica legislativa con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4570, Rv. 657315 -01).
Deve darsi, dunque, continuità al principio secondo cui ‘i limiti quantitativi introdotti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE maggiore impost a versata’ (così Cass. Sez. 6, 14/10/2021, n. 28108, Rv. 662460 -01).
Invero l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014 , come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e poi dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, ed integrato dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, allorquando dispone che, qualora l’ammontare RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ecceda le complessive risorse stanziate dalla medesima norma, «i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute», e che «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi», non prevede una falcidia sostanziale del quantum del relativo credito del contribuente, nel caso di specie accertato con sentenza irrevocabile.
Nella sostanza, quindi, l’avente diritto al rimborso che, per effetto RAGIONE_SOCIALE descritta disciplina di attuazione, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integral e adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente, secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomod o RAGIONE_SOCIALE‘intervento sostitutivo.
L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettiva attuazione, RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, (come, da ultimo, modificato dal d.l. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, l’ ‘effettuazione’ del rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima norma e del relativo provve dimento direttoriale che l’ha integrata, non determina, per quanto già argomentato, l’estinzione del diritto all’integrale rimborso , secondo gli strumenti a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e secondo criteri di ordinata contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A tal fine, va considerato che secondo la stessa prassi amministrativa (nota n. 32882 del 25 marzo 2002 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; nota n. 2002/81152 del 11 aprile 2002 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 4 febbraio 2003, n. 5/E, § 4; circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2014, § 6 e 7, con specifico riferimento alle Agenzie fiscali ed al giudizio di ottemperanza tributario; cfr.
altresì circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 24/2015, con riferimento alla dematerializzazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento), l’RAGIONE_SOCIALE, ed in sostituzione di quest’ultima il commissario ad acta, allo scopo di consentire che il giudicato trovi attuazione, sono eventualmente legittimati anche all’emanazione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30 (ed integrato dai d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015, relativamente alle modalità ed alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘ordine di pagamento), con il quale l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può eseguire comunque il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine rivolto all’i stituto tesoriere (Banca d’Italia), al quale chiede di ‘anticipare’ le somme necessarie ad effettuarlo, registrandolo in conto sospeso, in attesa RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione contabile, che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo, con conseguente ripianamento RAGIONE_SOCIALE‘anticipazione. L’ordine può essere emesso in presenza di due presupposti: la sussistenza di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, e l’assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa.
La ratio del relativo procedimento contabile è quella di evitare gli aggravi di spesa, inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’ef fettivo azionamento RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e dal conseguente possibile blocco RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie pubbliche.
La procedura in parola può quindi essere esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli ordinari di spesa, compreso dunque quello utilizzato per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi.
Si tratta di soluzione interpretativa che, escludendo la falcidia del credito accertato, cosi come la sua incerta dilazione, non solo è costituzionalmente orientata, ma è pure conforme ai precetti RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, rispetto alla quale il largo margine di apprezzamento pur riconosciuto agli Stati nel regolare la materia fiscale (art. 1, comma 2, Protocollo n. 1) va letto alla luce del principio del “giusto equilibrio” (comma 1), in termini di giustificazione e proporzione (CEDU, 03/07/2003, RAGIONE_SOCIALE vs. Italia), non diversamente dalle fattispecie espropriative (CEDU, 16/03/2010, COGNOME vs. Italia)’ (in tal senso Sez.5, Ordinanza n. 4811 del 2025) .
Va, dunque, data continuità al principio di diritto affermato da Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022, Rv. 664728 -01, secondo cui ‘Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario “ad acta”, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione
alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati’.
Erra, pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE laddove sostiene che la mera ‘convalida’ del rimborso, e la sua corresponsione nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE somme dovute, come accertate con sentenza definitiva, possano intendersi quale completa ottemperanza al giudicato, e, tuttavia, era onere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza quello di verificare l’effetto, nel senso già precisato, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16 octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019 – sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo RAGIONE_SOCIALE‘attuazione stessa, a seconda RAGIONE_SOCIALE capienza o meno RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato.
Rimane assorbita, in quanto irrilevante, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, quantunque questa Corte abbia già osservato condivisibilmente che deve escludersi che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza e RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 e del conseguente provvedimento di attuazione del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia configurabile una lesione dei diritti del contribuente, in primis, in quanto, per le ragioni già chiarite, il complesso normativo in questione non incide sull’ an e sul quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, come accertato dalla sentenza passata in giudicato, e non si determina, pertanto, una violazione degli artt. 24 e 3
Cost., per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origine il 90 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta (in tal senso vds. Cass. Sez. 5, 10/01/2025, n. 669, Rv. 673682 -01).
Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere quindi accolto nei termini sinora precisati, e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, affinché proceda a nuovo giudizio nel rispetto del predetto principio.
P.Q.M.
Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE‘ot temperanza perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a disciplinare le spese di lite del processo di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME