Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4070 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4070 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16918/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, ivi domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimata- avverso
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata di Catania, n. 1386/2023 depositata il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente sig.a NOME COGNOME ha chiesto il rimborso del 90% dei tributi su redditi da fabbricato, da partecipazione e di capitale, pagati per gli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della disciplina speciale a sostegno RAGIONE_SOCIALE popolazioni colpite dal sisma nella Sicilia Orientale del dicembre 1990, anche sulla scorta di quanto statuito da questa Suprema Corte di legittimità in ordine al diritto al rimborso, quale forma di equiparazione fra chi aveva potuto e chi non aveva potuto corrispondere le imposte in quegli anni.
Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dell o RAGIONE_SOCIALE, agitando due motivi, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n.190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. NUMERO_DOCUMENTO Final in combinato disposto con il Regolamento Europeo (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407; dell’articolo 267 del Codice civile e dell’articolo 115, del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nella sostanza lamentando la violazione della disciplina de minimis negli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, cui sono soggetti i rimborsi sui tributi qui in controversia.
Con il secondo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 in combinato disposto con l’articolo 132, comma 2, n.4, del codice di procedura civile e con l’articolo 118, RAGIONE_SOCIALE dis posizioni di attuazione; nonché dell’articolo 24, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, in
relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., nella sostanza deducendosi vizio di motivazione parvente.
2.1. Va esaminato con priorità il secondo motivo, poiché il vizio di motivazione parvente -se fondatoassorbe l’esame di ogni altro motivo, che resterebbe infatti precluso dalla parvenza di motivazione che non consente alcun sindacato sulla motivazione.
Il motivo non è fondato, collocandosi la motivazione della sentenza in scrutinio al di sopra di quel ‘minimo costituzionale’ solo al di sotto del quale è consentito il sindacato giurisdizionale di questa Suprema Corte di legittimità.
Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).
2.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Il motivo non può dunque essere accolto.
Deve quindi esaminarsi il primo motivo, ove si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia tenuto conto del regime de minimis nell’appurare se nel triennio -non nel singolo anno di imposta- la contribuente non abbia fruito di altre agevolazioni, tali da far superare la soglia di rilevanza comunitaria. Ancora, con il primo motivo, si lamenta che l’autocertificazione offerta dalla parte contribuente, riguardante comunque solo un anno e non tre, fosse unicamente menzionata, ma non prodotta.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. In linea RAGIONE_SOCIALE, è stato affermato che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno RAGIONE_SOCIALE misure di aiuto di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo
che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento “de minimis” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (Cass. V., n. 30373/2019).
Altresì, è stato detto che in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in RAGIONE_SOCIALE, dimostrando il rispetto della disciplina “de minimis”, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE concesso (cfr. Cass. VI-5, n. 27053/2022).
3.2. Più specificamente, per il caso in esame, è stato statuito che in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990, l’autodichiarazione del contribuente – eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina de minimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE – deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l’anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all’art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l’autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003 (cfr. Cass. T., n. 34530/2024).
È stato altresì precisato che, in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale per il Sisma Sicilia 1990, l’autodichiarazione –
eccezionalmente ammessa come prova e riferita al rispetto della disciplina “de minimis” per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE – è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito ( ibidem ).
In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopraindicati principi, svolgendo i necessari accertamenti in fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME