Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7604/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L’AQUILA n. 1031/2015 depositata il 01/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’ufficio rilevava che la sig.ra COGNOME NOME aveva dichiarato redditi non congrui rispetto ai beni posseduti e provvedeva per l’anno 2008 a rideterminare il reddito imponibile della stessa contribuente.
Esperito inutilmente il tentativo di accertamento per adesione, la contribuente impugnava tale avviso chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via gradata, il riconoscimento di talune detrazioni ed applicarsi il beneficio della riduzione al 40% della eventuale maggiore imposta dovuta, riconosciuto dall’art. 33 co. 28 della l. 183/2011 per le vittime del c.d. sisma abruzzese.
Dopo che il riconoscimento di talune detrazioni era avvenuto in via di autotutela, l’impugnazione della contribuente veniva decisa dalla CTP di L’Aquila con la sentenza 213/2014 che accoglieva solo parzialmente le istanze della ricorrente.
L’appello proposto da quest’ultima veniva parzialmente accolto, con riguardo all’applicabilità del beneficio della riduzione al 40% dei tributi in forza del beneficio riservato agli abitanti nelle zone del c.d. cratere del sisma abruzzese.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
Resiste con controricorso la sig. COGNOME che ha depositato altresì una memoria in vista dell’udienza avanti alla Sez. VI di questa S.C. 6. Soppressa quest’ultima articolazione interna della S.C., a seguito del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che è intervenuto sull’art. 376 c.p.c., il procedimento è stato ricalendarizzato ed è stata fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 16 ottobre 2024.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso si fonda su un solo mezzo:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo l’ufficio la riduzione prevista da detta disposizione non si applicherebbe alle imposte che siano state accertate successivamente dall’amministrazione finanziaria, dovendosi perciò applicare più restrittivamente -ai soli tributi dovuti ed in scadenza nel periodo fra il 06/04/2009 ed il 30/06/2010, mentre l’avviso di accertamento oggetto di giudizio è ben successivo a tale periodo, essendo stato notificato nel 2013, sia pure per l’anno d’imposta 2008.
2. Il motivo di ricorso è infondato.
Premesso che l’unica questione qui controversa riguarda la corretta interpretazione dell’art. 33, comma 28 , della l. n. 183/2011, occorre partire riportando il testo della disposizione, la quale afferma che ‘Per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento’.
Secondo l’ufficio, la riduzione al 40% dovrebbe collegarsi alla sospensione e, quindi, potrebbe applicarsi unicamente ai tributi e contributi già esigibili e liquidati alla data in cui è stata disposta una
moratoria nel pagamento degli stessi per agevolare le persone colpite dal sisma abruzzese.
Tale interpretazione restrittiva, non può tuttavia essere accolta, risultando in primo luogo contraria alla ratio agevolatrice di tale disciplina.
Si deve ricordare che la questione è stata in passato affrontata da Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 16214 del 2013, la quale si occupava di una questione relativa alla pretesa illegittimità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione a reati tributari, nella quale veniva in considerazione -nell’ottica difensiva del contribuente -il mancato ‘sforamento’ delle soglie di rilevanza penale in quanto il tributo dovuto, pur se oggetto di accertamento successivo, doveva intendersi abbattuto al 40% proprio in forza della citata disposizione connessa al terremoto abruzzese del 2009. Nella motivazione di tale decisione è dato leggersi che la norma di cui al secondo periodo della disposizione in esame (art. 33 co. 28 cit.) stabilisce che l’obbligo tributario o contributivo nel suo complesso è ridotto al 40% di quello che sarebbe dovuto secondo la normativa generale, per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti. Ciò significa -prosegue la sentenza penale che, per effetto di tale norma, ‘…il presupposto di imposta, qualunque esso sia e comunque accertato, genera un tributo che è pari al 40% di quello ordinariamente dovuto. In particolare, non sembra che possa distinguersi tra imposte dichiarate ed accertate, posto che in ogni caso per ciascun tributo, come definito sulla base dei suoi presupposti legali, l’importo dovuto è determinato legislativamente nel 40% dell’importo ordinariamente dovuto, come si evince in modo chiaro dallo stesso tenore letterale della disposizione. Non potrebbe pertanto distinguersi tra redditi dichiarati, cui si applicherebbe la riduzione, e redditi accertati, cui la riduzione non sarebbe applicabile. Nemmeno
sembra rilevare la circostanza che l’eventuale accertamento sia avvenuto dopo la sospensione della riscossione, dal momento che la disposizione non individua alcuna distinzione in base al momento dell’accertamento (“L’ammontare dovuto per ciascun tributo…è ridotto al 40 per cento”)’.
Tale interpretazione è stata più recentemente avallata anche dalla decisione resa da Sez. V., ord. N. 12111/2024, non massimata. Anche con tale decisum , cui questo collegio intende dare continuità, si è osservato come la norma non possa -anche su di un piano sistematico -riferirsi unicamente ai tributi dichiarati, in quanto una tale precisazione non è contenuta nella disposizione in esame.
Più in particolare, si consideri esemplificativamente la situazione di due cittadini residenti nei Comuni del cratere sismico del 2009 di cui l’uno abbia presentato la dichiarazione tempestivamente e quindi abbia fruito della sospensione nel pagamento delle imposte, prima, e poi della possibilità di restituzione rateale; l’altro, invece, magari per una qualche omissione, risulta destinatario cinque anni dopo di un avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta, così come di fatto è avvenuto nella vicenda in esame (fra l’altro per un accertamento basato su presunzioni). Ora, pretendere che solo il primo contribuente fruisca della riduzione al 40% in relazione all’ ‘ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo’ significa introdurre una duplice irrazionalità.
In primo luogo, il contribuente che non ha visto sospesi i pagamenti e non può quindi fruire della facoltà di restituzione rateale, oltre alla perdita di quest’ultimo beneficio, del tutto ragionevole in quanto legata al momento del pagamento, si troverebbe contemporaneamente escluso dalla riduzione al 40% per ogni tributo o contributo dovuto che invece spetta a tutti (nella concorrenza degli ulteriori requisiti), come comprova il fatto che la
stessa riduzione può applicarsi anche ai carichi iscritti a ruolo. Il che esclude che l’interpretazione restrittiva trovi causa nel mancato spontaneo adempimento dell’obbligo fiscale da parte del contribuente, quasi fosse una sanzione che, tuttavia, la norma non impone in termini espressi.
In secondo luogo, un ulteriore irragionevole effetto dell’interpretazione proposta, discende dal fatto che limitando l’estensione del beneficio si finirebbe per demandare all’azione amministrativa, non sempre tempestiva per una congerie di motivazioni anche contingenti, la possibilità concreta di fruire della riduzione di imposta, essendo evidente che – caso per caso l’accertamento potrebbe intervenire nell’immediatezza e quindi, entro l’intervallo temporale che va dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, così ancora da consentire di beneficiare della riduzione dei tributi dovuti, mentre in modo del tutto casuale, un accertamento condotto successivamente finirebbe per privare il medesimo contribuente della possibilità di avvalersi della provvidenza concessa dal più volte citato art. 33, comma 28, in spregio dei principi di proporzionalità impositiva e di uguaglianza di cui agli artt. 23, 53 e 3 Cost.
Ed allora, deve ritenersi che la diminuzione al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, riconosciuta dall’art. 33, comma 28 della l. 183/2011, quale misura agevolatrice connessa al sisma abruzzese del 2009, si applichi -nella concorrenza degli ulteriori presupposti previsti – non soltanto alle imposte dichiarate tempestivamente, ma anche a quelle accertate successivamente al periodo di sospensione ex lege previsto.
Ne consegue il rigetto complessivo del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione; condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 950 per compensi, oltre esborsi per Euro 200 e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024