Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34863 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34863 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/12/2023
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 2100/17/15, depositata il 2 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Toscana;
Tributi Altri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15783/2016 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, che si difende in proprio (domicilio digitale: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , società incorporante, per fusione, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
-controricorrente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 2100/17/15, depositata il 2 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo dei tributi (Irpef, Iva, Irap ed altro) dovuti dalla contribuente per il periodo di imposta 2009;
il giudice del gravame – premesso che, come già rilevato dal primo giudice, le cartelle di pagamento erano state notificate in data 12 aprile 2013 e, ciò non di meno, erano state impugnate il successivo 8 luglio 2013 – ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto;
-per la cassazione della sentenza ricorre l’ AVV_NOTAIO che ha depositato memoria (con comunicazione di variato recapito professionale);
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il ricorso è inammissibile;
– come statuito (anche) dalle Sezioni Unite della Corte -alla stregua di un consolidato orientamento della Corte (v., ex plurimis , Cass., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., 21 marzo 2019, n. 8009) – «ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE doglianze
proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALE critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità RAGIONE_SOCIALE questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.» (Cass. Sez. U., 30 novembre 2021, n. 37552);
e le Sezioni Unite hanno, in particolare, rimarcato che « La violazione del dovere di sinteticità può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla sentenza gravata. La sanzione di inammissibilità scatta allorché il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.»;
2.1 -nella fattispecie – a fronte di un decisum che, come anticipato, si è risolto nel rilievo della tardività del ricorso introduttivo del giudizio (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1) – la ricorrente ha sottoposto all’esame della Corte un ricorso che – avuto riguardo, in particolare, alle modalità di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ed allo stesso oggetto del giudizio – è del tutto privo della esposizione dei fatti di causa – requisito, questo, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso in quanto complementare alla esposizione dei motivi di
ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001) – e che, attraverso un excursus di oltre 200 pagine, si dipana tra il «valore RAGIONE_SOCIALE ‘disposizioni sulla legge in generale’ , il procedimento dell”interpretazione della legge’ ex art. 12» ed il «potere di decretazione d’urgenza art. 77 c. II Legge fondamentale», transitando attraverso l’esame di «usi in generale …giudizi dinanzi anche della Corte Costituzionale …. i beni della sovranità d’uso pubblico … sul diritto inviolabile della difesa … » oltrechè sulla illegittimità costituzionale di varie disposizioni normative (quali: il d.P.R. n. 131 del 1986, in tema di imposta di registro; la l. n. 825 del 1971, recante delega legislativa per la riforma tributaria; gli stessi regolamenti parlamentari), e sulla stessa abrogazione della Legge fondamentale (perché non oggetto di richiamo tra le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179), con ciò senza intercettare la ratio decidendi della gravata sentenza che, difatti, non viene investita da specifica censura;
2.2 – come, allora, la Corte ha già avuto modo di rilevare (a fronte di consimili ricorsi; v. Cass., 30 novembre 2022, n. 35342; Cass., 19 maggio 2022, n. 16262; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29030), l’inammissibilità consegue, nella fattispecie, dal deficit di chiarezza e sinteticità che si pone in violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e, quindi, dal difetto di ogni specifica articolazione deduttiva cui possa correlarsi una qualche censura al decisum della impugnata sentenza;
3. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater ).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.