Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28941 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 25112/2022, proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-resistente – avverso la sentenza n. 1295/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Il 12 gennaio 2008 NOME COGNOME formulò all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni compresi fra il 2004 e il 2007 per l’importo di euro 2340,14, deducendo di aver svolto la propria attività nell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione.
Formatosi il silenziorifiuto dell’Amministrazione, la contribuente lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Dopo la notif ica del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvide ad effettuare il rimborso richiesto; il ricorso venne comunque trattato dalla C.T.P. adìta, che lo dichiarò inammissibile per tardività.
La sentenza di primo grado fu appellata dalla COGNOME innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, nel contraddittorio con l’Amministrazione, respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese .
I giudici regionali rilevarono che l’istanza era stata depositata dopo la perenzione del termine di quarantotto mesi successivo al momento nel quale era stata effettuata la ritenuta, e perciò quando ormai la contribuente era decaduta dal relativo diritto, siccome disposto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In tal se nso, in particolare, rilevarono che l’Amministrazione aveva « disposto il rimborso in data 9.12.2017 a fronte di un ricorso introduttivo presentato dalla contribuente in data 26/6/2017, rispetto a un silenzio/rifiuto formatosi in data 11/4/2008 ».
NOME COGNOME COGNOME impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi . L’RAGIONE_SOCIALE genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ha depositato un atto contenente richiesta di partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata la abbia ritenuta decaduta dal diritto al rimborso in ragione della tardività dell’istanza questione mai eccepita dall’Amministrazione, né rilevata dai giudici di primo grado -ed abbia invece trascurato di rilevare la tempestività del ricorso, poiché il rifiuto tacito può essere impugnato entro il termine di prescrizione del diritto alla restituzione.
Il secondo motivo agita la medesima questione in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ .
La ricorrente evidenzia che, ove la RAGIONE_SOCIALE non avesse falsamente applicato le norme evocate con il primo mezzo di impugnazione, il ricors o sarebbe stato dichiarato ammissibile e accolto, e l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto subire la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
L’esame degli atti di merito, consentito dalla denunzia di un error in procedendo mediante la seconda censura, evidenzia la sussistenza di una questione di carattere preliminare.
3.1. Invero, con la propria memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione innanzi ai giudici di primo grado, la contribuente ha documentato di aver ricevuto l’integrale versamento, da parte dell’amministrazione finanziaria, della somma oggetto della sua istanza di rimborso.
Non constano, al riguardo, contestazioni o diverse allegazioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che risulta, peraltro , aver
comunicato alla contribuente la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di istanza dopo la scadenza del termine per la definizione della procedura di mediazione, di cui all’ art. 17bis , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
3.2. Il rilievo dell’avvenuto versamento avrebbe dovuto condurre i giudici di primo grado a dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione del giudizio.
L’omessa adozione di tale provvedimento ha evidentemente riverberato i suoi effetti anche sulla sentenza qui impugnata, poiché i giudici d’appello, allo stesso modo, avrebbero dovuto dare atto della globale definizione della vicenda e, pertanto, del fatto che il giudizio non doveva essere proseguito
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Quanto al regime RAGIONE_SOCIALE spese, va osservato che la cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, RAGIONE_SOCIALE ragioni della contribuente , intervenuto, come si è detto, oltre la scadenza del termine per la definizione della fase di reclamo – mediazione normativamente prevista proprio al fine di evitare l’instaur azione del giudizio.
4.1. Com’è noto, l’ art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 contempla l’ ipotesi dell’estinzione del giudizio nelle ipotesi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
Con la sentenza n. 274 del 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale ultima disposizione nella parte in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere in ipotesi
diverse dai casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge.
La Corte, in particolare, ha affermato che l’ obbligo imposto al giudice di lasciare l e spese processuali ‘ a carico della parte che le ha anticipate’ integra un ‘ ipotesi di vera e propria compensazione ope legis , ontologicamente diversa dall ‘ operazione logica, effetto di apposito giudizio, di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese consentita al giudice dall ‘ art. 15, comma 1, seconda parte, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.
4.2. In continuità con tale impostazione, questa Corte ha ritenuto, in fattispecie inerente ad annullamento in autotutela dell’atto impositivo, che l a compensazione RAGIONE_SOCIALE spese riserverebbe alla parte pubblica «un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un’ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità RAGIONE_SOCIALE parti e del ‘giusto processo’ » (così Cass. n. 1230/2007); si registrano, poi, pronunzie in termini analoghi per le ipotesi di riconoscimento della pretesa del contribuente (v. ad es. Cass. n. 33587/2018; Cass. n. 9174/2011).
Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della ‘ soccombenza virtuale ‘, con conseguente necessità di ripercorrere l’ iter decisionale facendo riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
4.2. In tale ottica, fermo restando quanto sopra evidenziato, entrambe le censure in questa sede formulate sono fondate.
La sentenza impugnata ha ritenuto la contribuente decaduta dal diritto al rimborso facendo riferimento al termine di cui all’art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602/1973, a mente del quale l’istanza di
rimborso dev’essere presentata nel termine di quaranto tto mesi dalla data del versamento.
Tale statuizione, tuttavia, è stata corredata dal rilievo del tempo trascorso fra la formazione del silenzio-rifiuto e la proposizione della relativa impugnazione, in conformità a quanto già ritenuto dai giudici di primo grado; ma, così operando, i giudici d’appello hanno errato nell’applicazione della disposizione evocata, facendo evidente riferimento a termini null’affatto pertinenti alla stessa.
Infatti, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la relativa impugnazione può essere proposta fino alla decorrenza del termine decennale di prescrizione di cui all’ art. 2946 cod. civ (Cass. n. 25446/2021; Cass. n. 30083/2021; Cass. n. 1542/2018).
4.3. L’Amministrazione va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio e di quelle dei gradi di merito, liquidate in dispositivo ex art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata; c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfe tario al 15% ed oneri accessori, nonché RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito, che liquida per il primo grado in € 800,00 e per il grado d’appello in € 900,00, in entrambi i casi oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.