Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29755 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi Pec:
;
EMAIL;
IRPEG RIMBORSO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-resistente -avverso la sentenza n. 2273/19/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con istanza dell’1 /10/2009, chiedeva il rimborso dell’imposta IRPEG dei crediti risultanti dai mod. 760 tempestivamente presentati per gli anni dal 1995 al 1999 . L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuava il rimborso per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1999, escludendolo per l’anno 1998.
La RAGIONE_SOCIALE contribuente ricorrente attivava quindi il procedimento di mediazione di cui all’art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’ammontare (€ 14.265,57) dell’imposta chiesta in restituzione, notificando ricorso-reclamo in data 03/01/2019, atteso che non erano scaduti i termini di prescrizione.
RAGIONE_SOCIALE, in data 20/3/2019, notificava provvedimento di diniego del richiesto rimborso, con la motivazione che il ricorrente non poteva attivare il procedimento di mediazione, poiché il silenzio-rifiuto sulla prima istanza del l’ 1/10/2009 si era formato in data anteriore all’ 1/4/2012, data di entrata in vigore dalla d.l. n. 98/2011, comma 11, che introduceva l’art. 17-bis nel citato d.lgs. n. 546/1992. Ciò in quanto il procedimento di mediazione si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla suddetta data del l’ 1/4/2012.
Successivamente, in data 21/3/2019, la RAGIONE_SOCIALE contribuente depositava il ricorso-reclamo presso la Commissione tributaria provinciale di Milano nel termine di cui all’art. 17-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
La commissione provinciale rigettava il ricorso-reclamo, accogliendo la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il silenzio rifiuto sulla istanza del l’1 /10/2009 si fosse formato in data anteriore al l’ 1/4/2012, e quindi non suscettibile di ricorso-reclamo, ma solo di
ricorso ordinario, il quale risultava inammissibile per non essersi costituito il ricorrente nel termine di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, accogliendo la tesi della inapplicabilità nel caso di specie dell’istituto della mediazione, essendosi il silenzio rifiuto sull ‘ istanza del l’ 1/10/2009 formato in data anteriore all’1 /4/2012, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente si era costituito tardivamente.
Avverso la sentenza della CTR la RAGIONE_SOCIALE contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omessa e/o contraddittorietà della motivazione), per non avere la CTR valutato la circostanza che in data anteriore all’1/4/2012 , data di entrata vigore dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 546/1992 che ha introdotto l’istituto della mediazione, non era stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE contribuente alcun atto.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis, commi 1, 2 e 3, nonché dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che nella fattispecie non potesse trovare applicazione l’istituto della mediazione , per essersi formato il silenzio rifiuto prima del l’ 1/04/2012.
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini,
rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.