Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31220 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11163/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE INDIRIZZO NAPOLI, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE INDIRIZZO NAPOLI
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7922/2018 depositata il 18/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propone due motivi di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza in epigrafe con cui la CTR RAGIONE_SOCIALE Campania ha, per quanto ancora interessa, dichiarato legittima l’iscrizione ipotecaria impugnata con l’originario ricorso, presa in relazione ai crediti portati in sei cartelle. La CTR ha ritenuto di ‘non poter giungere alla conclusione’ dell’odierno ricorrente secondo la quale, perfezionatosi il silenzio -assenso sull’istanza di autoannullamento RAGIONE_SOCIALE ridette cartelle, ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. 24 dicembre 2012, l’iscrizione avrebbe dovuto essere per ciò stesso annullata. Secondo la CTR, la norma dovrebbe essere letta nel senso che, ‘l’ente creditore e l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ipotesi di mancata risposta all’istanza presentata dal debitore entro il termine previsto dal comma 540, devono cancellare l’iscrizione a ruolo ma non per questo l’ente creditore perde il diritto di agire nei confronti del debitore per recuperare il proprio credito qualora ancora nei termini’, dacché la persistenza dell’iscrizione;
2.l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 537 e ss. RAGIONE_SOCIALE l.228/2012 (legge stabilità 2013), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, per violazione di norma di legge’, per avere la CTR errato nella lettura RAGIONE_SOCIALE normativa nei termini sopra riportati e per non avere la CTR annullato in toto l’iscrizione ipotecaria come semplice conseguenza del perfezionamento del silenzio -assenso sull’istanza di autoannullamento RAGIONE_SOCIALE sei cartelle;
2. il motivo è fondato.
2.1. Merita ricordare che, in base all’art. 1, commi 537 e 538, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, i debitori di somma ‘iscritte a ruolo o affidate’
ai ‘RAGIONE_SOCIALE‘, potevano, ‘entro novanta giorni dalla notifica, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del primo atto di RAGIONE_SOCIALE utile o di un atto RAGIONE_SOCIALE procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal RAGIONE_SOCIALEo’, presentare al RAGIONE_SOCIALEo una dichiarazione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima RAGIONE_SOCIALE formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si stava procedendo, erano interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo, oppure da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, oppure da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, oppure, ancora, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che avesse annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse preso parte, oppure da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore, oppure ed infine da da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso’. Nel frattempo l’attività riscossiva era sospesa. Ai sensi del successivo comma 539, il RAGIONE_SOCIALEo doveva, entro un certo termine dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’ente, entro i successivi ‘sessanta giorni’, di dare comunicazione al debitore o RAGIONE_SOCIALE ‘correttezza RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio’, ovvero ‘dell’ inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la RAGIONE_SOCIALE, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la
ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo’. Infine, in base al comma 540, ‘in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, RAGIONE_SOCIALE comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del debitore allo stesso RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi’.
2.2. La CTR ha accertato che il contribuente aveva presentato tempestivamente la dichiarazione e che il termine di duecentoventi giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione era scaduto senza che fosse stata inviata dall’ente creditore al contribuente alcuna comunicazione. Nondimeno, sulla base dello pseudo argomento per cui l’ente creditore avrebbe potuto di nuovo pretendere il pagamento dei crediti portati nei ruoli da cui il contribuente era da considerarsi ‘automaticamente discaricato’, ha ritenuto di poter far sopravvivere l’iscrizione ipotecaria. L’argomento è logicamente inconsistente perché l’iscrizione ipotecaria presa a garanzia di determinate pretese sulla base di determinati titoli (v. artt. 49 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi dei quali il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il RAGIONE_SOCIALEo può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e il RAGIONE_SOCIALEo procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento) sta e cade con tali titoli ed eventuali nuove pretese esercitabili per i medesimi crediti possono (nel caso, avrebbero potuto) giustificare una nuova iscrizione sulla base di nuovi titoli;
il primo motivo di ricorso, per le superiori assorbenti ragioni, deve essere accolto;
il secondo motivo di ricorso, espressamente proposto per l’ipotesi di non accoglimento del primo, resta assorbito;
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario anche per quanto riferito all’annullamento RAGIONE_SOCIALE iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti di cui alle sei cartelle elencate alle righe da 1 a 4 di pagina 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi RAGIONE_SOCIALE vicenda;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese dei gradi di merito;
condanna l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2023, mediante modalità da