Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 23/07/2024
RAGIONE_SOCIALE;
e sul ricorso proposto da
Tributi Altri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11854/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (cf.: P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (cf.: P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (pec.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
NOME (cf. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-controricorrente –
e
-intimata –
NOME (cf. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (cf. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cf.: CODICE_FISCALE), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (cf.: P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (pec.: EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentale –
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 9807/32/15, depositata il 6 novembre 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 11 aprile 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. -con sentenza n. 9807/32/15, depositata il 6 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da COGNOME COGNOME avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 071 2010 00989399 31 ) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’ imposta straordinaria sui beni di lusso (cd superbollo; d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438) dovuta dal contribuente in relazione a pregresso avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO);
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-l’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’imposta straordinaria aveva formato oggetto di impugnazione giudiziale che -definita in prime cure col rigetto del ricorso del contribuente -il giudice del gravame aveva accolto annullando l’atto impositivo (sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, n. 240/11/99 del 6/3/2000); ciò non di meno, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dell’amministrazione ( Cass., 13 dicembre 2007, n. 26143 ) cassando con rinvio l’impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale e il giudizio era stato dichiarato estinto in esito alla sua mancata riassunzione (sentenza del 29.9.2009 della Commissione Tributaria Regionale della Campania);
-medio tempore , l’amministrazione aveva emesso la cartella di pagamento (n. 07120050075324690) che -recando l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto dal contribuente (per € 30.167,28) sulla base della sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnazione del ridetto avviso di accertamento -aveva formato oggetto di sgravio, nel giudizio di impugnazione proposto dal contribuente, «successivamente all’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che … aveva rigettato il ricorso» proposto avverso l’avviso di accertamento, così che il giudice adito dichiarava cessata, tra le parti, la materia del contendere (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 354 del 1 marzo 2007);
in un siffatto contesto, pertanto, doveva rilevarsi che «lo sgravio della pretesa tributaria era stato dichiarato in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE e non dal concessionario della riscossione sicché si deve presumere che tale provvedimento avesse ad oggetto proprio il recepimento dell’istanza del ricorrente e, quindi la rinuncia al credito e non solo l’annullamento della cartella di pagamento impugnata con la conseguenza che … la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha acquistato carattere di definitività non
potendo essere – implicitamente – revocata dall’amministrazione finanziaria attraverso una nuova iscrizione a ruolo e la notifica della cartella impugnata in questo processo.»;
-per di più, l’amministrazione non aveva impugnato detta pronuncia di cessazione della materia del contendere con la conseguenza che «l’accertamento di intervenuta realizzazione dell’interesse del contribuente contenuto nella sentenza dovrebbe comunque ritenersi definitivo … così che quel giudicato certamente impediva e rende nulla la nuova iscrizione a ruolo e l’intimazione di pagamento contenuta nella cartella impugnata in questo giudizio.»;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
COGNOME NOME si è costituito con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1. -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, all’art. 2909 cod. civ., ed all’art. 336 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva riconosciuto efficacia espansiva sull’atto impositivo ancora in contestazione tra le parti al giudicato esterno che si era formato sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alla riscossione provvisoria dell’imposta straordinaria; difatti, si assume, lo sgravio che aveva determinato la cessazione della materia del contendere afferiva al ruolo sotteso a cartella di pagamento la cui illegittimità conseguiva -così come segnalato, in istanza di autotutela, dallo stesso contribuente – dal titolo giudiziale che vi era stato posto al fondamento (una sentenza
della Commissione tributaria provinciale, n. 195/11/19, che era stata pronunciata nei confronti di distinto contribuente) oltreché dalla pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania (n. 240/11/99 del 6/3/2000) che aveva ritenuto illegittimo, per maturata decadenza, l’atto impositivo presupposto, pronuncia, quest’ultima, che, peraltro, aveva formato oggetto di impugnazione con l’accolto ricorso per cassazione cui era conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa sua riassunzione davanti al giudice del rinvio;
-con un solo motivo di ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il controricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza formulata nel corso del giudizio di primo grado, e riproposta in appello, con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c ), risultando (così) che la cartella di pagamento era stata tardivamente notificata (il 10 marzo 2011) quando, ai sensi della citata disposizione, il termine (biennale) di decadenza era maturato al 31 dicembre 2010 (secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo), e posto che il termine annuale previsto per la riassunzione del giudizio veniva a maturare il 13 dicembre 2008, né diversamente rilevando che l’estinzione del giudizio (prodottasi ope legis ) era stata accertata con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 359/01/09 del 24 settembre 2009;
-il ricorso principale è manifestamente fondato;
3.1 -come la Corte ha ripetutamente statuito, lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza di sentenza favorevole al contribuente, e la mancata impugnazione della sentenza che abbia conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del
contendere, in quanto di regola funzionali solo ad evitare un aggravamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nel giudizio sul ruolo, non comportano, di per sé, alcun effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l’impugnazione dell’atto presupposto (v., ex plurimis , Cass., 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21590; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24064);
– il principio di diritto in questione risulta, del resto, consentaneo al rilievo secondo il quale, come ripetutamente precisato dalla Corte, laddove l’atto di riscossione faccia seguito ad un atto impositivo, gli àmbiti della cognizione cui il giudice tributario è chiamato rimangono distinti e afferiscono, per l’appunto, ai vizi propri di ciascun atto impugnato, salvo l’effetto di trascinamento dei vizi determinato (alle condizioni ora poste , quanto all’impugnazione del ruolo, dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4bis ) dall’omessa notifica dell’atto presupposto (v., ex plurimis , Cass., 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., 11 marzo 2015, n. 4818; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2017, n. 25995; Cass., 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., 24 novembre 2000, n. 15207); oltreché al principio di diritto secondo il quale l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (Cass., 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass. Sez. U., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., 27 luglio 2012, n. 13445);
3.2 -nella fattispecie, pertanto, la pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (sentenza n. 354
del 1 marzo 2007, della Commissione tributaria provinciale di Napoli) non poteva che incidere sulla cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) che -emessa per la riscossione provvisoria del tributo, ed in pendenza del giudizio di impugnazione dell’atto presupposto -non trovava più titolo in quest’ultimo (in quanto oggetto di annullamento giurisdizionale), così che lo sgravio -adottato in conformità dell’istanza di autotutela presentata dal contribuente costituiva doveroso adempimento a fronte di pronuncia di annullamento (seppur non passata in cosa giudicata) dell’atto presupposto;
-il motivo di ricorso incidentale è, per converso, destituito di fondamento;
va premesso, che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione di decadenza della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appu nto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962);
4.1 -risulta in effetti che, nella fattispecie, la definitività dell’avviso di accertamento -atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione -è conseguita dall’estinzione del giudizio per sua mancata riassunzione (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63) piuttosto che da un qualche giudicato sulla pretesa impositiva, così che trova applicazione la disposizione [d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 25, comma 1, lett. c )] relativa alla notifica della cartella nel (ivi) previsto termine di decadenza (cfr., ex plurimis , Cass., 22 dicembre 2023, n. 35907; Cass., 8 marzo 2022, n. 7444);
4.2 -secondo, poi, la scansione temporale degli atti che (qui) vengono in considerazione, può dunque rilevarsi che:
la pronuncia rescindente (Cass., 13 dicembre 2007, n. 26143) è stata pubblicata, per l’appunto, il 13 dicembre 2007;
nel testo vigente ratione temporis , l’ art. 63, cit., fissava il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio;
detto termine andava, peraltro, computato tenendo conto del periodo feriale che, sempre ratione temporis , ascendeva a 46 giorni (v. Cass., 3 gennaio 2024, n. 92; Cass., 8 marzo 2022, n. 7444, cit.);
-l’estinzione del giudizio si è, pertanto, prodotta con la scadenza (al 28 gennaio 2009) del termine di riassunzione (così) computato, e dunque il 29 gennaio 2009;
-ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c ), cit., invocato dallo stesso controricorrente incidentale, la notifica andava eseguita entro il «secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo», e dunque entro il 31 dicembre 2011, con conseguente tempestività della notifica eseguita il 10 marzo 2011;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente;
le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente, e ricorrente incidentale, nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
–
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
-cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
-compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.300,00 , oltre spese prenotate a debito;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale proposto, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 aprile