Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10441 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Tributi – IVA – Diniego di sgravio – Sisma del 1990 in RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18011/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del socio e legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3475/13/20, depositata il 29 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3475/13/20 del 29/06/2020 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 7610/07/14 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’atto di diniego n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’Amministrazione finanziaria comunicava che non avrebbe provveduto allo sgravio integrale RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento concernenti l’IVA relativa agli anni 1991 e 1992 in ragione dei carenti versamenti eseguiti dal contribuente a seguito RAGIONE_SOCIALE sospensione generalizzata dei pagamenti conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Catania il 13/12/1990.
1.1. La CTR motivava il rigetto dell’appello di NOME evidenziando che: a) il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente era tempestivo e l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stesso, proposta solo in grado di appello, era generica e meramente esplorativa; b) la sentenza impugnata non era affatto carente di motivazione in quanto la CTP aveva ritenuto che, a fronte dei pagamenti comunque eseguiti dalla contribuente e del precedente provvedimento di sgravio integrale, non si giustificava uno sgravio solo parziale del debito IVA.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE sgravio integrale RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relative all’IVA dovuta per gli anni d’imposta 1990 -1992.
1.1. Il motivo -che, in quanto attinente alla proponibilità del ricorso, integra una eccezione rilevabile d’ufficio ed è, quindi, stato ammissibilmente proposto solo in appello -è infondato.
1.2. Da quanto si evince agli atti di causa, la società contribuente, destinataria di cartelle di pagamento concernenti IVA e relative all’imposta il cui pagamento è stato sospeso a seguito degli eventi
sismici del 13/12/1990, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio ha rifiutato lo sgravio totale RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle in ragione del mancato integrale pagamento di quanto dovuto ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata (con tutta probabilità quella automatica prevista dall’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede due simmetriche possibilità: pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato).
1.2.1. Pertanto, sul presupposto del mancato pagamento del dieci per cento di quanto dovuto, l’Ufficio avrebbe parzialmente sgravato le cartelle in ragione dei pagamenti effettuati anziché procedere allo sgravio integrale RAGIONE_SOCIALE cartelle, il cui pagamento è stato oggetto di sospensione generalizzata.
1.3. Orbene, non è dubbio che tale provvedimento, in quanto lesivo dell’interesse del contribuente di vedere definita la sua posizione debitoria in ragione RAGIONE_SOCIALE definizione automatica conseguente ai pagamenti effettuati, rientra sicuramente nel novero dei provvedimenti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 2144 del 30/01/2020).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’art. 107 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere il pagamento dell’ IVA soggetto a definizione agevolata.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, « l’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d’IVA atteso che, nel prevedere a beneficio RAGIONE_SOCIALE persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al
rimborso, in tale proporzione, RAGIONE_SOCIALE somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come chiarito dall’ordinanza 15 Luglio 2015 RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia nella causa C82/14 » (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018; si veda anche Cass. n. 30927 del 27/11/2019).
2.3. Ne consegue che, non essendo l’imposta oggetto del provvedimento di diniego di sgravio integrale definibile, la società contribuente non può in alcun modo dolersene.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’or iginario ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
3.1. La società contribuente va condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore RAGIONE_SOCIALE lite dichiarato indeterminabile.
3.2. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative alle fasi di merito del presente giudizio, avuto conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente; compensa le spese.
Così deciso in Roma l’ 11 maggio 2023.