Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: tributi -sgravio -acquiescenza -esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32291/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore
-intimato -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria, n. 1573/04/21, depositata in data 12 maggio 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2012 (IRES e IVA), emessa a seguito della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso;
La CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha ritenuto cessata la materia del contendere per essere stato emesso « provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata ».
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e dell’art. 46 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che lo sgravio sia stato disposto a seguito della rinuncia alla pretesa erariale. Osserva, in particolare, che lo sgravio sia stato disposto dall’Ufficio quale effetto della sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, al fine di dare ad essa esecuzione, ma non comporta rinuncia alla pretesa erariale, non potendo tale comportamento comportare acquiescenza alla sentenza medesima. Diversamente, prosegue il ricorrente, la cessazione della materia del contendere si sarebbe potuta predicare solo in caso di annullamento totale del ruolo.
Il ricorso è fondato. Nel processo tributario lo sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusiva, quindi, della relativa impugnazione, trattandosi di un
comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà dell’ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. V, 20 agosto 2021, n. 23186; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976; Cass., Sez. V, 1° aprile 2016, n. 6334).
Diversamente, l’acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione, consiste nell’accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181). Detta acquiescenza non può essere desunta da un comportamento, come quello di sgravare il ruolo per effetto della ottemperanza alla decisione giurisdizionale di merito che sia risultata sfavorevole all’Ufficio , sgravio che può essere indirizzato a evitare ulteriori spese esecutive per l’ufficio medesimo . La sentenza impugnata, nella parte in cui ha desunto dal mero sgravio del ruolo l’esistenza dei presupposti dell’acquiescenza tacita dell’Ufficio alla sentenza di primo grado e della cessazione della materia del contendere, non ha fatto buon governo di tali principi.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio per verificare i presupposti che hanno dato luogo allo sgravio e per l’esame del merito, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024