Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28681 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SENTNOME
sul ricorso iscritto al n. 26802/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat a NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), come da procura in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-resistente- avverso SENTNOME di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE Lombardia, sez. di MILANO n. 2867/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dalla Cons. NOME COGNOME.
Ritenuto che:
NOME COGNOME, dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ricorre con due motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia, che in controversia su impugnazione dell’istanza di rimborso anno 2014 RAGIONE_SOCIALE ritenute effettuate dalla società in qualità di sostituto d’imposta con riferimento all’addizionale del 10% ex art. 33 dl 78/2010, applicabile agli emolumenti variabili ( bonus ) p ercepiti nel 2014, incidenti sull’Irpef da lavoro dipendente, ha respinto l’appello.
La CTR, ha ritenuto sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicabilità dell’art. 33 del dl. 78/2020, ritenendo la RAGIONE_SOCIALE una società finanziaria in base al TUB, ininfluente l’iscrizione nell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Il ricorso è affidato a due motivi.
L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria.
CONSIDERATO che:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33, D.L. 78/2010, attesa l’assenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di cui all’art. 33, comma 1, D.L. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..
Con il secondo motivo si deduce formazione d el ‘giudicato esterno’ per violazione di plurimi giudicati esterni, aventi ad oggetto il medesimo petitum dell’odierno contenzioso con riferimento all’elemento oggettivo per l’applicazione dell’addizionale Irpef in esame.
Va esaminato prioritariamente per ragioni logiche il secondo motivo del ricorso, che è infondato e va respinto.
2.1. Va premesso che il vincolo del giudicato esterno presuppone che le cause interessate siano instaurate tra le stesse parti ed abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico (Cass. n. 26704/2018; Cass. n. 13087/2021). Nel caso di specie, con riferimento a due RAGIONE_SOCIALE sentenze allegate (CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 1033/12/2020 e n. 368/06/2020) sulle quali si fonda l’eccezione di giudicato no n sono state emesse nei confronti dello stesso contribuente, contro i principi consolidati secondo cui l’efficacia di giudicato esterno (non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1306 cod. civ.: cfr. Cass. 13/01/2011, n. 691; Cass. 02/12/2015, Cass. 17/05/2017, n. 12252) presuppone necessariamente che la decisione divenuta irrevocabile sia stata emessa all’esito di un procedimento svoltosi tra le stesse parti ( ex plurimis : Cass., Sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Cass. 07/12/2021, n. 38950; Cass. 24/05/2022, n. 16684; Cass. 15/09/2008, n. 23658).
2.2. Per il resto deve rilevarsi, con riferimento a tutte le sentenze allegate, che la formazione di un giudicato opponibile trova ostacolo in relazione alla pura “interpretazione giuridica” RAGIONE_SOCIALE norma tributaria (nel caso di specie, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie legale astratta dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, ed in particolare sia l’interpretazione dell’espressione testuale ‘settore finanziario’, di cui al comma 1; sia, a seguito RAGIONE_SOCIALE novella di cui al d.l. n. 98 del 2011 e dell’introduzione del comma 2 -bis, l’abrogazione tacita o meno RAGIONE_SOCIALE formula «che eccedono il triplo RAGIONE_SOCIALE parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione», di cui al comma 1), ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è
suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. 21/10/2013, n. 23723). Nel caso di specie, secondo la stessa deduzione del contribuente, le decisioni che si vorrebbe esplicassero efficacia di giudicato dipenderebbero, al netto RAGIONE_SOCIALE possibili questioni di fatto, esclusivamente dall’interpretazione del ridetto art. 33, ovvero l’e segesi RAGIONE_SOCIALE fattispecie legale astratta, che non vincola pertanto i successivi giudicanti.
Va infine considerato che il giudicato esterno, per essere eccepito o rilevato comunque per la prima volta nel giudizio di legittimità, deve essere sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata con il ricorso. In relazione alle predette sentenze irrevocabili, rispetto alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza qui impugnata (21 luglio 2021) e comunque alla data RAGIONE_SOCIALE relativa udienza di deliberazione (14 dicembre 2021) – termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello nel rito tributario (cfr. ex plurimis Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass. 31/05/2019, n. 14883, nel giudizio ordinario; Cass. 22/11/2021, n. 35920)- tale condizione non sussiste, sicché la rilevazione del giudicato rimane ulteriormente preclusa con riferimento a tutte le tre decisioni di merito sulla quale si fonda. Infatti, il ricorrente non deduce inequivocabilmente e dimostra di aver eccepito il giudicato nei precedenti gradi di merito. 3. Il primo motivo è anch’esso infondato.
3.1. La questione investe l’interpretazione dell’art. 33 DL. n. 78/2010 sull’assoggettamento all’addizionale del 10% e, ove non applicabile, la configurabilità del diritto al rimborso in capo al contribuente. Secondo l’impostazione del ricorrente, il requisito oggettivo per l’assoggettamento all’addizionale va considerato come elemento quantitativo necessario per far scattare la
tassazione supplementare; mentre il successivo comma 2 bis dell’art. 33 DL. n. 78/2010 esp licita la base imponibile su cui calcolare l’addizionale. Male dunque avrebbe fatto, secondo il contribuente, la CTR a ritenere applicabile l’addizionale del 10% nei casi in cui la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda la parte fissa. Secondo la prospettazione del ricorrente l’addizionale trova applicazione solo a condizione che la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda di almeno tre volte la parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione (in conformità con quanto previsto nella Circolare 4/E del 15 febbraio 2011). Secondo l’RAGIONE_SOCIALE una lettura RAGIONE_SOCIALE norma coerente con la sua ratio nell’ambito del contesto generale in cui è maturata la scelta del legislatore di intervenire nella materia de qua depongono in senso opposto a quanto sostenuto dal contribuente.
3.2.Va premesso che l’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dispone che ‘in dipendenza RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri RAGIONE_SOCIALE forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo RAGIONE_SOCIALE parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento’.
L’art. 23, comma 50 bis, del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha introdotto nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 il comma 2bis, secondo il quale ‘per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione’.
3.3.In relazione alla indicata normativa si è posto il problema RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘settore finanziario’ in essa contenuta, e RAGIONE_SOCIALE sua riferibilità a quella prevista nel T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), il cui titolo V è dedicato alla disciplina dei ‘soggetti operanti nel settore finanziario’.
Per l’esclusione RAGIONE_SOCIALE estensibilità RAGIONE_SOCIALE nozione di settore finanziario contenuta nel Testo unico bancario alla normativa in esame militano un elemento di carattere testuale e uno di carattere teleologico.
3.4.Con riferimento al primo elemento, va considerato che l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 non contiene alcun espresso rinvio ad altra fonte che disciplini il ‘settore finanziario’; in particolare non richiama il T.U.B., né fa riferimento alla qualifica e alla definizione degli ‘intermediari finanziari’: con ciò dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso richiamare la nozione di “settore finanziario” contenuta nel testo originario dell’art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all’attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall’art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010), con conseguente esclusione di un rinvio recettizio alla norma del TUB ancora vigente. Non può pertanto dedursi il concetto di settore finanziario dalla formulazione dell’art. 106 introdotta dal d.lgs. 141/2010, né sarebbe ammissibile la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE nozione asseritamente portata dal testo originario anche in epoca successiva alla sua modifica.
3.5.Con riferimento alla ratio RAGIONE_SOCIALE norma, va rilevato che già nei lavori preparatori, e in particolare nella scheda di lettura dell’art. 33 predisposta per l’esame del disegno di legge dal RAGIONE_SOCIALE, veniva annotato «Si valuti se la genericità del riferimento al “settore finanziario” possa ingenerare dubbi nell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta». Il legislatore del 2010 era pertanto consapevole RAGIONE_SOCIALE possibile insorgenza di incertezze
interpretative, per cui, se avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 del d.l. n. 78 agli intermediari regolati dal T.U.B. o ad altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe dovuto fare con una previsione esplicita o, quanto men o, con un rinvio all’art. 106 dello stesso T.U.B., ovvero ad altra disposizione.
S’impone pertanto un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie che non può far coincidere a priori il concetto di ‘settore finanziario’ con quello dettato per diversi fini da altre n orme dell’ordinamento, prescindendo dalla premessa testuale RAGIONE_SOCIALE ratio RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE disposizione e dalla pericolosità, per la stabilità dell’economia reale, RAGIONE_SOCIALE modalità retributive che essa vuole dissuadere.
Nella prospettiva generale di prevenzione anticipata del rischio di effetti economici potenzialmente idonei a condizionare il mercato, l’art. 33, comma 1, è volta a costituire una clausola generale riferita al ‘settore finanziario’ approcciato nella sua globalità e complessità, la cui nozione fiscale è derivata da quella socio-economica, sì da ricomprendere tutti quegli attori di compagini (anche non necessariamente soggette a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico) che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi. La Corte costituzionale peraltro ha ritenuto legittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale a coloro che «in ragione del tasso di professionalità, RAGIONE_SOCIALE autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014).
Venendo al caso sub iudice , non vale ad escludere dal ‘settore finanziario’ la società, dalla quale il contribuente ha ricevuto (anche) la retribuzione variabile, che svolga (così come accertato in fatto nella sentenza impugnata e non controverso) servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria RAGIONE_SOCIALE aziende. Infatti, una volta esclusa la rilevanza di qualificazioni formali dei ‘soggetti’ finanziari ricavabili da altre disposizioni dettate a diversi fini, la consulenza in materia finanziaria è idonea a generare (attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALE retribuzione variabile) quegli «effetti economici potenzialmente distorsivi» che l’art. 33 prende in considerazione.
4.1.Anche la consulenza finanziaria, attraverso il sistema RAGIONE_SOCIALE retribuzione variabile, può infatti potenzialmente determinare alterazioni che possono pregiudicare la stabilità del mercato e che il legislatore ha inteso prevenire con la norma in esame, per cui anche le società di consulenza finanziaria rientrano in quel perimetro di soggetti (quan to meno) ‘operanti nel settore finanziario’ (per usare l’espressione RAGIONE_SOCIALE già citata relazione accompagnatoria all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010), ai sensi ed ai fini del ridetto art. 33. Né occorre, in considerazione RAGIONE_SOCIALE funzione preventiva di dissuasione anticipata e di prevenzione del pericolo che innerva l’art. 33, accertare in concreto che la società di consulenza abbia effettivamente determinato gli effetti economici distorsivi il cui impedimento costituisce la ratio RAGIONE_SOCIALE norma.
In conclusione, alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori argomentazioni, può confermarsi il seguente principio di diritto (come fissato da Cass.n.18756/2023; Cass.n.18752/2023; Cass.n.17785/2023; Cass.n.17768/2023; Cass.n.17717/2023; Cass.n.16875/2023, nella odierna udienza pubblica): «L’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock
options” quando detti compensi eccedano la parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extratestuali – derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie tributaria interna».
5.La sentenza impugnata si è attenuta al suddetto principio per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in €. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/04/2023.