Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28614 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA AVV_NOTAIO NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
SENTNOME
sul ricorso iscritto al n. 13707/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), come da procura in atti
-resistente-
avverso SENTNOME di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE Lombardia, sez. di Milano, n. 2605/2020 depositata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dalla Cons. AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso di NOME COGNOME NOME COGNOME avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEa all’istanza di rimborso dell’addizionale del 10% ex art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 applicata, nell’anno d’imposta 2014, dalla società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostituto d’imposta, ritenendo che tale società svolgesse d i fatto esclusivamente attività di consulenza RAGIONE_SOCIALEa
Il contribuente proponeva appello, sostenendo che ai fini dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010 la definizione di settore RAGIONE_SOCIALEo dovesse riferirsi agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente ritenuto che occorresse fare riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 87 del 1992.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE parte contribuente, affermando che nel testo del T.U.B. il titolo V è dedicato letteralmente alla disciplina dei ‘soggetti operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo’. In tale ambito l’art. 106 intitolato ‘albo degli RAGIONE_SOCIALE‘, istituisce uno specifico albo riservato ai soggetti che operano ‘l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma’ e nel T.U.B. non si riscontra l’individuazione di altri soggetti quali operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo, cosicché la nozione di settore RAGIONE_SOCIALEo deve definirsi come il settore composto dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al citato titolo V, mentre il rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992 non trova fondamento nell’ordinamento.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE indicata sentenza, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la
parte contribuente resite e deposita controricorso e memoria. All’udienza del 25 gennaio 2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta in pubblica udienza con altri ricorsi verterti sulla medesima questione. Il contribuente ha depositato successiva memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che nella definizione di settore RAGIONE_SOCIALEo a cui fa riferimento la norma indicata non possano ricondursi le società che, come la RAGIONE_SOCIALE, forniscono attività di consulenza RAGIONE_SOCIALEa.
2.Il ricorso è fondato.
2.1.Va premesso che l’art. 33, co mma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dispone che ‘in dipendenza RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri RAGIONE_SOCIALE forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo RAGIONE_SOCIALE parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore RAGIONE_SOCIALEo nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento’.
L’art. 23, comma 50 bis, del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha introdotto nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 il comma 2-bis, se condo il quale ‘per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione’.
2.2.In relazione alla indicata normativa si è posto il problema RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE nozione di ‘settore RAGIONE_SOCIALEo’ in essa contenuta, e RAGIONE_SOCIALE sua riferibilità a quella prevista nel T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), il cui titolo V è dedicato alla disciplina dei ‘soggetti operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo’.
Pe r l’esclusione RAGIONE_SOCIALE estensibilità RAGIONE_SOCIALE nozione di settore RAGIONE_SOCIALEo contenuta nel Testo unico bancario alla normativa in esame militano un elemento di carattere testuale e uno di carattere teleologico.
2.3.Con riferimento al primo elemento, va considerato che l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 non contiene alcun espresso rinvio ad altra fonte che disciplini il ‘settore RAGIONE_SOCIALEo’; in particolare non richiama il T.U.B., né fa riferimento alla qualifica e alla definizione degli ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘: con ciò dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso richiamare la nozione di “settore RAGIONE_SOCIALEo” contenuta nel testo originario dell’art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all’attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall’art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010), con conseguente esclusione di un rinvio recettizio alla norma del TUB ancora vigente. Non può pertanto dedursi il concetto di settore RAGIONE_SOCIALEo dalla formulazione dell’art. 106 introdotta dal d.lgs. 141/2010, né sarebbe ammissibile la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE nozione asseritamente portata dal testo originario anche in epoca successiva alla sua modifica.
2.4.Con riferimento alla ratio RAGIONE_SOCIALE norma, va rilevato che già nei lavori preparatori, e in particolare nella scheda di lettura dell’art. 33 predisposta per l’esame del disegno di legge dal RAGIONE_SOCIALE, veniva annotato «Si valuti se la genericità del riferimento al “settore RAGIONE_SOCIALEo” possa ingenerare dubbi nell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta». Il legislatore del 2010 era
pertanto consapevole RAGIONE_SOCIALE possibile insorgenza di incertezze interpretative, per cui, se avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 del d.l. n. 78 agli RAGIONE_SOCIALE regolati dal T.U.B. o ad altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe dovuto fare con una previsione esplicita o, quanto meno, con un rinvio all’art. 106 d ello stesso T.U.B., ovvero ad altra disposizione.
S’impone pertanto un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie che non può far coincidere a priori il concetto di ‘settore RAGIONE_SOCIALEo’ con quello dettato per diversi fini da altre norme dell’ordinamento, prescindendo dalla premessa testuale RAGIONE_SOCIALE ratio RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE disposizione e dalla pericolosità, per la stabilità dell’economia reale, RAGIONE_SOCIALE modalità retributive che essa vuole dissuadere.
Nella prospettiva generale di prevenzione anticipata del rischio di effetti economici potenzialmente distorsivi, l’art. 33, comma 1, contiene una clausola generale riferita al ‘settore RAGIONE_SOCIALEo’ approcciato nella sua globalità e complessità, la cui nozione fiscale è derivata da quella socio-economica, sì da ricomprendere tutti quegli attori di compagini (anche non necessariamente soggette a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico) che, essendo attive sulla scena RAGIONE_SOCIALEa, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi. La Corte costituzionale peraltro ha ritenuto legittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale a coloro che «in ragione del tasso di professionalità, RAGIONE_SOCIALE autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità RAGIONE_SOCIALEa» (Corte cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014).
Venendo al caso sub iudice , non vale ad escludere dal ‘settore RAGIONE_SOCIALEo’ la so cietà, dalla quale il contribuente ha ricevuto (anche) la retribuzione variabile, che svolga (così come accertato in fatto nella sentenza impugnata e non controverso) servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE aziende. Infatti, una volta esclusa la rilevanza di qualificazioni formali dei ‘soggetti’ RAGIONE_SOCIALE ricavabili da altre disposizioni dettate a diversi fini, la consulenza in materia RAGIONE_SOCIALEa è idonea a generare (attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALE retribuzione variabile) quegli «effetti economici potenzialmente distorsivi» che l’art. 33 prende in considerazione.
3.1.Anche la consulenza RAGIONE_SOCIALEa, attraverso il sistema RAGIONE_SOCIALE retribuzione variabile, può infatti potenzialmente determinare quegli effetti distorsivi che possono pregiudicare la stabilità del mercato e che il legislatore ha inteso prevenire con la norma in esame, per cui anche le società di consulenza RAGIONE_SOCIALEa rientrano in quel perimetro di soggetti (quanto meno) ‘operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo’ (per us are l’espressione RAGIONE_SOCIALE già citata relazione accompagnatoria all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010), ai sensi ed ai fini del ridetto art. 33. Né occorre, in considerazione RAGIONE_SOCIALE funzione preventiva di dissuasione anticipata e di prevenzione del pericolo che innerva l’art. 33, accertare in concreto che la società di consulenza abbia effettivamente determinato gli effetti economici distorsivi il cui impedimento costituisce la ratio RAGIONE_SOCIALE norma.
In conclusione, alla luce RAGIONE_SOCIALE superiori argomentazioni, può confermarsi il seguente principio di diritto (come fissato da Cass.n.18756/2023; Cass.n.18752/2023; Cass.n.17785/2023; Cass.n.17768/2023; Cass.n.17717/2023; Cass.n.16875/2023, nella odierna udienza pubblica): «L’imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell’erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di “bonus” e “stock options” quando detti compensi eccedano la parte fissa RAGIONE_SOCIALE
retribuzione – si applica nei confronti dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo, con clausola generale riferita al settore RAGIONE_SOCIALEo inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena RAGIONE_SOCIALEa, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extratestuali – derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie tributaria interna».
5.La sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio laddove, accogliendo la nozione di settore RAGIONE_SOCIALEo come settore composto dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al titolo V del TUB, escludendo la rilevanza del rinvio al d.lgs. n. 87 del 1992, ha da un lato erroneamente ritenuto che l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 rinviasse al T.U.B. per individuare la definizione di settore RAGIONE_SOCIALEo e dall’altro ha considerato che la disciplina di cui all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 si applica nei confronti dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore RAGIONE_SOCIALEo che svolgono attività “rivolta al pubblico”, non potendosi certo escludere che l ‘attività di consulenza RAGIONE_SOCIALEa non sia rivolta al pubblico.
6.Conclusivamente, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2023.