Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5089  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13532/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE),  in  persona  del  legale rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliata  in  Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO  NOME  AVV_NOTAIO,  che  la  rappresentano  e  difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Lombardia n. 6027/34/14, depositata il 19 novembre 2014.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  23  giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2051/34/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 301/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA. In buona sostanza, RAGIONE_SOCIALE, che prestava servizi finanziari a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE -effettuando, per conto di quest’ultima, pagamenti agli esercenti che avevano accettato le carte di credito emesse dalla medesima società -aveva erroneamente ritenuto esente l’operazione di ‘cattura dati’ consistente in ogni valido movimento contabile, ivi comprese le operazioni di storno, rappresentativo della spesa effettuata dal titolare della carta (operazione contrattualmente oggetto di una distinta remunerazione rispetto a quella di pagamento).
1.2. La CTR rigettava l’appello di MPS evidenziando che: a) «affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente da imposta, è necessario che ne svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali e che sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive allo stesso modo dell’operazione principale»; b) i servizi riconnessi a semplici operazioni materiali o tecniche, strumentali rispetto all’operazione creditizia, non erano esenti da IVA; c) le prestazioni di cattura dati svolte da RAGIONE_SOCIALE, pertanto, essendo qualificabili come mera attività tecnica, non potevano essere accomunate alle operazioni di
finanziamento, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione.
 MPS  impugnava  la  sentenza  della  CTR  con  ricorso  per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli art. 24 e 135 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’attività di ‘cattura dati’ svolta dalla società concorrerebbe a integrare un servizio finanziario esente, sicché si tratterebbe, sotto il profilo economico, di un’unica prestazione esente da IVA, indipendentemente dalla previsione di un compenso frazionato per ogni singola attività.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza  impugnata  in  violazione  dell’art.  112  cod.  proc.  civ.,  in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la  CTR  omesso  di  pronunciarsi  sul  rilievo  per  il  quale  l’attività  di ‘cattura dati’ compiuta da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE sia un’attività accessoria alla attività strettamente finanziaria.
1.2.  Con  il  terzo  motivo  di  ricorso  si  deduce  la  nullità  della sentenza  impugnata  in  violazione dell’art.  112  cod.  proc.  civ.,  in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda relativa alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza  sulla  portata  e  sull’ambito  di  applicazione  RAGIONE_SOCIALE  norme rilevanti nel caso di specie.
1.3. Infine, con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente chiede, sempre sotto il profilo sanzionatorio,
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens più favorevole al contribuente, costituito dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
 I  motivi  possono  essere  congiuntamente  esaminati  per ragioni di connessione.
2.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 10, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis , sono esenti dall’imposta, tra l’altro, le prestazioni di servizi concernenti i pagamenti. La disposizione riprende il contenuto specifico dell’art. 13 B, lett. d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (sesta direttiva); contenuto, peraltro, sostanzialmente analogo alla successiva previsione dell’art. 135, § 1, lett. d), della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA).
2.2. Con specifico riferimento al tema oggetto del presente giudizio, la Corte di giustizia della UE ha ritenuto che il servizio consistente nell’attività di elaborazione dei pagamenti a mezzo carta di credito o carta di debito, effettuato per conto di un soggetto passivo, non rientra tra operazioni esenti previste dai menzionati art. 135 della direttiva IVA ovvero art. 13 della sesta direttiva (CGUE 26 maggio 2016, in causa C-607/14, RAGIONE_SOCIALE , con riferimento alla direttiva IVA, e CGUE 26 maggio 2016, in causa C-130/15, RAGIONE_SOCIALE ).
2.2.1.  Successive  sentenze  della  Corte  di  giustizia  della  UE hanno poi ripreso tali conclusioni con riferimento a servizi analoghi, sempre relativi a pagamenti (CGUE 25 luglio 2018, in causa C-/17, RAGIONE_SOCIALE ; CGUE 3 ottobre 2019, in causa C-42/18, RAGIONE_SOCIALE ).
2.3.  Può,  dunque,  concludersi  che,  per  la  Corte  di  giustizia,  i servizi  tecnici  offerti  in  relazione  ai  pagamenti,  quali  quelli  di elaborazione dati, non possono considerarsi di per sé esenti da IVA.
2.3.1. Nel caso di specie, la CTR, con valutazione logica e non contestabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di
violazione  di  legge,  ha  ritenuto  che  il  servizio  di  ‘cattura  dati’ fornito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, servizio oggetto di una specifica previsione contrattuale e di un’autonoma remunerazione, costituisca un servizio  tecnico  per  il  quale  la  legge,  nazionale  e  unionale,  non prevede esenzione IVA.
2.4.  Il  primo  motivo  è,  quindi,  infondato,  non  sussistendo  la contestata violazione di legge.
2.5. Il secondo motivo è, invece, fondato.
2.6. Secondo un recente arresto di questa Corte, « In tema di Iva, ai fini dell’esenzione dall’imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l’unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti » (Cass. n. 3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021).
2.7.  L’orientamento  in  discorso  è  del  tutto  speculare  a  quello della Corte di giustizia della UE, per la quale l’operazione costituita da  un’unica  prestazione  sotto  il  profilo  economico  non  dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema  dell’IVA  (CGUE  2  dicembre  2010,  in  causa  C -276/09, RAGIONE_SOCIALE ,  punto  22;  si  veda  anche  CGUE  20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.wW. , punto 29).
2.8. Nella specie, la CTR ha omesso del tutto di pronunciarsi in ordine al profilo -regolarmente dedotto dalla ricorrente -concernente  la  ritenuta  accessorietà  della  prestazione  di  ‘cattura dati’  fornita  da  MPS  a  RAGIONE_SOCIALE  rispetto  a  quella  principale  di
effettuazione dei pagamenti, limitandosi ad affermare che l’esenzione non è prevista dalla legge. Ne consegue la nullità della sentenza in parte qua .
2.9.  Le  questioni  concernenti  le  sanzioni,  oggetto  del  terzo motivo, restano assorbite, ivi comprese  quelle dedotte dalla ricorrente in memoria e concernenti l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE ius superveniens .
 In  conclusione,  va  accolto  il  secondo  motivo  di  ricorso, rigettato il  primo ed assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata  in  relazione  al  motivo  accolto  e  rinviata  alla  Corte  di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Lombardia,  in  diversa composizione,  per  nuovo  esame  e  per  le  spese  del  presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.