Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13532/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6027/34/14, depositata il 19 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2051/34/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 301/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA. In buona sostanza, RAGIONE_SOCIALE, che prestava servizi finanziari a RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE -effettuando, per conto di quest’ultima, pagamenti agli esercenti che avevano accettato le carte di credito emesse dalla medesima società -aveva erroneamente ritenuto esente l’operazione di ‘cattura dati’ consistente in ogni valido movimento contabile, ivi comprese le operazioni di storno, rappresentativo della spesa effettuata dal titolare della carta (operazione contrattualmente oggetto di una distinta remunerazione rispetto a quella di pagamento).
1.2. La CTR rigettava l’appello di MPS evidenziando che: a) «affinché una prestazione di servizi possa essere considerata esente da imposta, è necessario che ne svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali e che sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive allo stesso modo dell’operazione principale»; b) i servizi riconnessi a semplici operazioni materiali o tecniche, strumentali rispetto all’operazione creditizia, non erano esenti da IVA; c) le prestazioni di cattura dati svolte da RAGIONE_SOCIALE, pertanto, essendo qualificabili come mera attività tecnica, non potevano essere accomunate alle operazioni di
finanziamento, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione.
MPS impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli art. 24 e 135 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’attività di ‘cattura dati’ svolta dalla società concorrerebbe a integrare un servizio finanziario esente, sicché si tratterebbe, sotto il profilo economico, di un’unica prestazione esente da IVA, indipendentemente dalla previsione di un compenso frazionato per ogni singola attività.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul rilievo per il quale l’attività di ‘cattura dati’ compiuta da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE sia un’attività accessoria alla attività strettamente finanziaria.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda relativa alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme rilevanti nel caso di specie.
1.3. Infine, con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. la ricorrente chiede, sempre sotto il profilo sanzionatorio,
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens più favorevole al contribuente, costituito dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione.
2.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 10, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis , sono esenti dall’imposta, tra l’altro, le prestazioni di servizi concernenti i pagamenti. La disposizione riprende il contenuto specifico dell’art. 13 B, lett. d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (sesta direttiva); contenuto, peraltro, sostanzialmente analogo alla successiva previsione dell’art. 135, § 1, lett. d), della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA).
2.2. Con specifico riferimento al tema oggetto del presente giudizio, la Corte di giustizia della UE ha ritenuto che il servizio consistente nell’attività di elaborazione dei pagamenti a mezzo carta di credito o carta di debito, effettuato per conto di un soggetto passivo, non rientra tra operazioni esenti previste dai menzionati art. 135 della direttiva IVA ovvero art. 13 della sesta direttiva (CGUE 26 maggio 2016, in causa C-607/14, RAGIONE_SOCIALE , con riferimento alla direttiva IVA, e CGUE 26 maggio 2016, in causa C-130/15, RAGIONE_SOCIALE ).
2.2.1. Successive sentenze della Corte di giustizia della UE hanno poi ripreso tali conclusioni con riferimento a servizi analoghi, sempre relativi a pagamenti (CGUE 25 luglio 2018, in causa C-/17, RAGIONE_SOCIALE ; CGUE 3 ottobre 2019, in causa C-42/18, RAGIONE_SOCIALE ).
2.3. Può, dunque, concludersi che, per la Corte di giustizia, i servizi tecnici offerti in relazione ai pagamenti, quali quelli di elaborazione dati, non possono considerarsi di per sé esenti da IVA.
2.3.1. Nel caso di specie, la CTR, con valutazione logica e non contestabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di
violazione di legge, ha ritenuto che il servizio di ‘cattura dati’ fornito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, servizio oggetto di una specifica previsione contrattuale e di un’autonoma remunerazione, costituisca un servizio tecnico per il quale la legge, nazionale e unionale, non prevede esenzione IVA.
2.4. Il primo motivo è, quindi, infondato, non sussistendo la contestata violazione di legge.
2.5. Il secondo motivo è, invece, fondato.
2.6. Secondo un recente arresto di questa Corte, « In tema di Iva, ai fini dell’esenzione dall’imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l’unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti » (Cass. n. 3893 del 09/02/2023; si veda, altresì, per la definizione di prestazioni accessorie, anche Cass. n. 40725 del 20/12/2021).
2.7. L’orientamento in discorso è del tutto speculare a quello della Corte di giustizia della UE, per la quale l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (CGUE 2 dicembre 2010, in causa C -276/09, RAGIONE_SOCIALE , punto 22; si veda anche CGUE 20 aprile 2023, in causa C-282/22, P.wW. , punto 29).
2.8. Nella specie, la CTR ha omesso del tutto di pronunciarsi in ordine al profilo -regolarmente dedotto dalla ricorrente -concernente la ritenuta accessorietà della prestazione di ‘cattura dati’ fornita da MPS a RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella principale di
effettuazione dei pagamenti, limitandosi ad affermare che l’esenzione non è prevista dalla legge. Ne consegue la nullità della sentenza in parte qua .
2.9. Le questioni concernenti le sanzioni, oggetto del terzo motivo, restano assorbite, ivi comprese quelle dedotte dalla ricorrente in memoria e concernenti l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE ius superveniens .
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.