Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: Tributi – Ottemperanza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30679/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso il proprio studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia n. 2575/26/18, depositata il 21 agosto 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2575/26/18 del 21/08/2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di
seguito CTR) rigettava la domanda di ottemperanza proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 3326/25/16 della medesima CTR, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado in ordine alla spettanza del rimborso del credito IVA di euro 150.000,00 relativo all’anno 2014, respingendo l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE).
1.1. La CTR motivava il rigetto della domanda di ottemperanza proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente evidenziando che: a) in ragione RAGIONE_SOCIALE disposizioni transitorie contenute nell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza impugnata necessitava del suo passaggio in giudicato; b) vi erano numerosi vizi della procedura di ottemperanza, tali da farne ritenere l’inammissibilità (ricorso non prodotto in doppio originale, atto di messa in mora notificato a mezzo posta elettronica certificata e non a mezzo ufficiale giudiziario, mancata produzione di tale atto in copia autentica).
Avverso la sentenza della CTR GTO proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato con effetto dal 01/01/2016 dal d.lgs. n. 156 del 2015, per avere la CTR ritenuto la non immediata esecutività della sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 70, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che uno degli originali del ricorso sarebbe stato consegnato all’ente impositore.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 69, comma 4, e 70, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che l’esistenza di un termine legale per il pagamento renderebbe superflua la costituzione in mora dell’ente impositore.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esperibile nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze passate in giudicato e, per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 che richiamano il suindicato art. 68 » (Cass. n. 11908 del 12/04/2022).
2.1.1. Inoltre, « l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata » (Cass. n. 11135 del 19/04/2019).
2.2. La CTR, ritenendo l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti di una sentenza sicuramente provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto successiva alla modifica introdotta dall’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal 01/01/2016, non è conforme ai superiori principi di diritto.
I motivi secondo e terzo sono inammissibili.
3.1. Invero, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (da ultimo, Cass. n. 18429 del 08/06/2022).
3.2. Poiché le ulteriori considerazioni circa i vizi formali del ricorso per ottemperanza effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE sono state espressamente svolte ad abundantiam , la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha alcun interesse alla loro impugnazione.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 11 maggio 2023.