Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1446 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1446 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
AVVISO DI INTIMAZIONE IRPEF 2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14814/2024 R.G. proposto da: NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 7218/2023, depositata in data 18/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
In data 24.09.2020 fu notificata ad NOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) l’ intimazione di pagamento n.NUMERO_DOCUMENTO/2020, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE comunicò quanto segue: ‘…PREMESSO che il 03.06.2017 è stato notificato l’Avviso di Accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014 (codice fiscale CODICE_FISCALE); che la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 07.02.2019 la Sentenza n.1758/41/19; che questa sentenza è divenuta definitiva il 09.09.2019; che sono pertanto, dovute imposte, interessi e sanzioni in base a quanto deciso nella sentenza citata, INVITA…a provvedere entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto questo atto al pagamento RAGIONE_SOCIALE some indicate nella Tabella riportata di seguito…IMPOSTE 64.598,00 SANZIONI 116.276,00 -INTERESSI 13.5 77,97…per un TOTALE DI EURO 194.460,72…’ .
In data 21.11.2020, la sig.ra NOME COGNOME propose ricorso, rilevando che la pretesa fosse priva di fondamento per la mancanza di esecutività della sentenza n. 1758/41/19, pronunciata dalla
Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sezione 41, in data 04.10.2018, pubblicata in data 07.02.2019, erroneamente considerata ex adverso definitiva, in quanto pendente l’appello (rubricato al n. 3700/2020 RG della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio) proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza de qua .
Nello specifico, la ricorrente esponeva che la sentenza sulla base della quale l’Ufficio aveva emesso l’atto di intimazione impugnato avesse ‘natura di mero accertamento, poiché con essa è stato semplicemente rigettato il r icorso dell’odierna ricorrente. Pertanto la predetta sentenza di rigetto non avendo natura di condanna, né costitutiva, non è suscettibile di alcuna provvisoria esecutorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art.67 bis D.Lgs. 546/92, nonché degli artt.282, 283 c.p.c. Pertanto l’eventuale esecuzione riguarderà soltanto l’atto di accertamento impugnato dalla contribuente, che non essendo stato toccato dalla Sentenza, spiegherà i suoi effetti soltanto a seguito del passaggio in giudicato di una eventuale sentenza definitiva.
Infatti, si evidenzia che la Sentenza n.1758/41/19, non è mai divenuta definitiva, in quanto essa è tutt’ora sub iudice, essendo stata impugnata davanti la Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE, con l’Atto di Appello che si produce.’
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, la contribuente affermava che l’art. 282 c.p.c., nel prevedere la provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di esecuzione forzata secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile e rilevava pertanto che ‘ l ‘impugnata intimazione di pagamento va pertanto dichiarata nulla, in quanto l’atto prodromico sul quale essa è st ata fondata, non costituisce idoneo titolo esecutivo sia per sua natura (sentenza di mero accertamento), sia ratione temporis (vista la mancanza del passaggio
in giudicato della Sentenza in atti richiamata), e sia soprattutto perché l’eventuale azione esecutiva non potrà che fondarsi incondizionatamente, sul titolo emesso dall’NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014, una volta esperita e compiuta d efinitivamente, la pendente lite giudiziaria’ .
Eccepì inoltre la contribuente l’illegittima omessa allegazione della citata sentenza n. 1758/41/19.
Nel contraddittorio con l’Ufficio , la RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso.
La contribuente propose appello, che fu respinto dalla C.T.R. del Lazio. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla contribuente con quattro motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La contribuente, ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la definizione della controversia nelle forme ordinarie.
Ella ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli art. 36, 2° c., Dlgs 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 111, 6° c., Cost. in relazione all’art.360, n.4), c.p.c. ‘ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non avere la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio adottato una motivazione propria della decisione, essendosi limitata ad aderire alle valutazioni espresse dal Giudice di primo grado, redigendo il giudice dell’appello, in definitiva, una motivazione puramente apparente.
Il Giudice dell’appello non avrebbe preso in esame i motivi di appello, ma si sarebbe limitato, acriticamente, a ricalcare il contenuto della
sentenza di primo grado e le difese dell’Ufficio, limitandosi ad affermare che ‘la Corte, esaminati gli atti, condivide il percorso logico argomentativo del primo Giudice là dove ha respinto l’eccezione di nullità dell’avviso di intimazione sul rilievo della definitività dell’atto prodromico di accertamento stante la palese tardività dell’appello, così aderendo alle controdeduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE, facenti parte del thema decidendum della lite fin dal primo grado.’
Il giudice di appello avrebbe esposto le medesime argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine alla presunta tardività dell’appello avverso la sentenza n. 1758/2019 posta alla base della intimazione di pagamento impugnata dalla Sig.ra COGNOME, ignorando le argomentazioni esposte dalla contribuente.
A dire della contribuente, la valutazione del merito della questione, cioè della tardività dell’appello avverso la sentenza n. 1758/2019, non avrebbe dovuto essere fatta dal Giudice che ha emesso la sentenza di cui in questa sede si chiede la cassazione.
La sentenza n. 1758/2019, in forza della quale è stata notificata l’intimazione di pagamento impugnata, è stata pubblicata in data 07.02.2019.
Secondo la contribuente, nella fattispecie de qua ben poteva applicarsi la sospensione del termine per la richiesta di definizione agevolata, in quanto l’art.6 del D .L. 119/2018, al comma 4, richiede che la lite fiscale sia pendente alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. stesso; che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte; e che il processo, alla data del 24 ottobre 2018, non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Tali condizioni, nel caso di specie, sarebbero soddisfatte: pertanto, il termine dei nove mesi di sospensione sarebbe scaduto in data 07.11.2019.
A tale termine andava aggiunto l’ulteriore termine di mesi 6 per l’impugnazione, stante la mancata notifica della più volte citata sentenza n. 1758/2019, per arrivare al 7.05.2020.
Com’è noto, poi, è intervenuta la previsione di sospensione dei termini di legge ai sensi del D.L. n.11/2020 ss. mm. e ii., per giungere al 10.07.2020.
Ebbene, il ricorso in appello avverso la sentenza n. 1758/2019 risulta notificato, per come ammesso dallo stesso Ufficio, e per come risulta per tabulas , in data 09.07.2020.
Ergo , l’appello avverso la sentenza n. 1758/2019 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, davanti alla quale la SigNOME COGNOME aveva impugnato l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014, non sarebbe stato tardivo.
Nel caso di specie, la Sig.ra COGNOME nel ricorso in appello aveva illustrato ampliamente le ragioni di replica alle tesi sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE, esposte già nel primo grado del giudizio, e lamentava che le sue argomentazioni non fossero state esaminate con completezza dal Giudice di primo grado, tanto da riproporle al Giudice dell’appello, il quale tuttavia non avrebbe fatto altro che riportarsi alle avverse tesi e alla già lacunosa pronuncia di primo grado.
Nulla ha poi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado argomentato sugli ulteriori dettagliati motivi esposti dalla ricorrente in appello: la dedotta nullità dell’avviso di intimazione per mancata allegazione della sentenza medesima e la mancanza di definitività della sentenza n. 1758/2019.
La motivazione della sentenza n. 7218/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado sarebbe del tutto apparente, risolvendosi in una mera riproposizione del contenuto della sentenza di primo grado, e sarebbe quindi censurabile secondo l’insegnamento di Cass., SS.UU., sent. n.8053/2014.
1.1. Il motivo è infondato.
In sostanza, il giudice di appello ha ritenuto che : 1) l’avviso di intimazione impugnato in prime cure era stato legittimamente emesso sul presupposto della definitività della sentenza di primo grado n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE , di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014; 2) non era necessario allegare all’avviso di intimazione la sentenza n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE; 3) non era necessario che il giudice dell’impugnazione avverso il detto avviso di intimazione attendesse che a sancire la definitività della sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 1758/2019 fosse il giudice dinanzi al quale quest’ultima sentenza era stata appellata; 4) la contribuente non aveva definito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 la lite scaturita dalla notifica dell’avviso di accertamento presupposto a ll’atto di intimazione qui impugnato e alla detta lite non si applicava la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal richiamato d.l. n. 119 del 2018.
Si tratta di un apparato motivazionale congruo e sufficiente a sorreggere il dictum del giudice d’appello.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 282 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art.360, n.4), c.p.c., per avere la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio omesso di pronunciarsi sulla natura di mero accertamento della sentenza sulla base della quale l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso l’avviso di accertamento impugnato dalla Contribuente ‘ , la contribuente censura la sentenza d’appello in quanto ha ritenuto che la sentenza di rigetto n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, pur essendo una sentenza di mero accertamento, potesse fondare un’azione esecutiva ( preannunciata con la notificazione dell’atto di intimazione), contrariamente al consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo il quale le pronunce di mero accertamento, al pari di quelle costitutive, non sono provvisoriamente esecutive.
L’RAGIONE_SOCIALE, dunque, prima di notificare l’atto di intimazione per cui è causa, avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato.
E’ giurisprudenza consolidata che la sentenza tributaria sia sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia, eventualmente, dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’Ufficio (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 34723 del 25/11/2022; Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 27098 del 18/10/2024), con la conseguenza che il titolo esecutivo, una volta emessa la sentenza, è costituito da quest’ultima, non dall’atto impugnato.
Se ne ha conferma leggendo l’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, il tributo deve essere pagato per i due terzi, oltre ai relativi interessi.
Non ci si deve, allora, fare ingannare dal fatto che, da un punto di vista verbale, la sentenza totalmente sfavorevole al contribuente è definita ‘sentenza di rigetto’: essa è, in sostanza, una sentenza che, all’esito di un giudizio di cognizione, condanna il contribuente a corrispondere la somma portata nell’atto impugnato ed è quella sentenza che costituirà il titolo esecutivo a favore dell’amministrazione, benché la legge ponga limiti quantitativi alla riscuotibilità del tributo in base alla sentenza di primo grado.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, I° c., Cost., in relazione all’art.360, n.4), c.p.c., per essersi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio pronunciata su questione rimessa alla valutazione di altro Giudice ‘, la contribuente deduce che la sentenza n.1758/2019, sulla base della quale l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso l’intimazione di
pagamento n.TK3IPPD0022672020, al momento della pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (e vieppiù al momento della pronuncia di primo grado) non era definitiva in quanto sub iudice , essendo stata impugnata davanti all’allora Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con il ricorso in appello n. 3700/2020. L’unico Giudice competente a decidere sulla tempestività o meno dell’appello, dunque, sarebbe stato, secondo la contribuente, il Giudice assegnatario del fascicolo n. 3700/2020.
La valutazione della tempestività de qua non poteva essere decisa, nemmeno incidenter tantum , da un Giudice diverso: invece, sia la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nella sentenza n. 128/2022, sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 7218/2023, invece di limitarsi a prendere atto della non definitività della sentenza n.1758/2019, in forza della quale l’Ufficio aveva emesso l’Intimazione di Pagamento impugnata, per la totalità dei tributi, RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, portati dall’NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 201 4 e quindi in violazione dell’art.68 del D.Lgs. n.546/92 -avrebbero travalicato i propri poteri, assumendo di avere il diritto di anticipare l’esito del giudizio pendente in appello e pertanto di esclusiva competenza funzionale della Commissione Tributaria Regionale assegnataria del fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO.
Solo a quest’ultima sarebbe spettato giudicare l’eventuale tardività, così come la fondatezza o meno, dell’appello.
3.1. Il motivo è infondato.
Nessuna disposizione di legge prescrive che l’unico giudice competente ad accertare il passaggio in giudicato formale di una sentenza di primo grado sia il giudice dinanzi al quale quella sentenza (o la successiva che, erroneamente, non abbia accertato il giudicato) sia stata impugnata.
Nella fattispecie che ci occupa, l’amministrazione ha notificato un atto di intimazione alla contribuente per l’intero importo del tributo, oltre agli accessori, portato dall’avviso di accertamento, sul presupposto che la sentenza di primo grado, reiettiva del ricorso contro l’atto impositivo, fosse passata in giudicato in quanto tardivamente appellata.
Quindi, la valutazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, reiettiva del ricorso contro l’atto impositivo, era funzionale ad individuare il quantum della pretesa esattiva, e legittimamente il giudice a quo , in continuità con quanto statuito dal giudice di primo grado, ha determinato quel quantum nella totalità del tributo e degli accessori, sul presupposto che la sentenza n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE non fosse stata tempestivamente impugnata e che, dunque, fosse passata in giudicato.
Né varrebbe obiettare che si potrebbe creare un conflitto tra giudicati nel caso in cui la sentenza di primo grado reiettiva dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, valutata come passata in giudicato dal giudice dell’impugnazione dell’atto di intimazione , sia poi riformata in tutto o in parte nei successivi gradi di impugnazione del giudizio sull’avviso di accertamento, sul contrario presupposto che quella sentenza di primo grado non fosse passata in giudicato.
In una evenienza del genere, infatti, troverebbe applicazione la disposizione di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., sugli effetti espansivi esterni della riforma o della cassazione, a norma della quale ‘ la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ‘.
Quand’anche, dunque, passasse in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto di intimazione (all’origine del presente giudizio) emesso sul presupposto (successivamente smentito) del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l’avviso di accertamento , l’eventuale riforma totale o
anche parziale di tale sentenza determinerebbe la caducazione dell’atto di intimazione e della successiva sentenza confermativa di esso, fondati sul presupposto (rivelatosi infondato) del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La situazione non sarebbe dissimile da quella in cui il giudice dell’impugnazione dell’atto di intimazione fosse chiamato, al fine di determinare il quantum della pretesa esattiva fondato sull’assunto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento, a valutare l’estinzione per inattività RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio di appello contro la detta sentenza di primo grado (art. 338 c.p.c.).
Ebbene, egli, a tanto chiamato, ben potrebbe validare quell’atto di intimazione, per quel determinato ammontare (la totalità del tributo e degli accessori), sul presupposto della tardiva riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento, fermo restando che quell’atto di intimazione e la sentenza confermativa di esso resterebbero travolti se il giudice del processo riassunto, escludendo la tardività della riassunzione, e dunque escludendo che si fosse verificata l’estinzione del giudizio d’appello (e dunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l’avviso di accertamento) , giungesse a riformare in tutto o in parte la sentenza di primo grado.
Solo per completezza, deve qui notarsi che la sentenza n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE era stata depositata in data 7/2/2019, dunque il termine lungo per l’appello (sei mesi dal deposito) scadeva, considerando il periodo feriale, il 9/9/2019 ( essendo il 7 sabato e l’8 domenica).
Non operava, dunque, la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, sospensione prevista per le sole sentenze i cui temini di impugnazione
scadevano ordinariamente tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, nella l. n. 136/2018 e il 31/7/2019.
In conclusione, l’appello proposto dalla contribuente, notificato all’amministrazione il 9/7/2020, era tardivo.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli art. 36, 2° c., Dlgs 546/1992 e degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 111, 6° c., Cost., in relazione all’art.360, n.4), c.p.c. ‘ , la contribuente censura la sentenza impugnata per avere la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’intimazione impugnata per omessa allegazione della sentenza n. 1758/2019 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE su cui l’intimaz ione si fondava.
Invero, la contribuente aveva rilevato che l’art.7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE Statuto del Contribuente impone all’RAGIONE_SOCIALE -e all’Agente alla Riscossione- il rispetto di precise formalità.
Nello specifico, il dettato normativo preve de quanto segue: ‘Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art.3 della legge 07.08.1990 n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama’.
La ratio sarebbe evidente, ed è posta a tutela del contribuente e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, in quanto si tratta dell’atto che giustifica, secondo l ‘Ufficio, e rende possibile la stessa intimazione.
Ecco perché, si evidenziava nell’atto di appello, la notificazione/allegazione della Sentenza posta dallo stesso Ufficio a fondamento RAGIONE_SOCIALE richieste, atto presupposto alla intimazione di
pagamento oggetto d’impugnazione, doveva essere eseguita dall’Ufficio prima o comunque contestualmente alla notificazione dell’intimazione di pagamento.
La conseguenza della mancata allegazione della citata sentenza sarebbe la nullità dell’atto impugnato.
Il Giudice dell’appello non si è pronunciato su tale eccezione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e venendo meno all’obbligo di motivazione.
4.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha recentemente e condivisibilmente statuito che ‘i n tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo ‘ (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020, Rv. 658394 01).
Orbene, la sentenza n. 1758/2019 della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE era ben conosciuta dalla contribuente, tant’è che ella l’ha appellata, con la conseguenza che, a prescindere dal rilievo dell’omessa pronuncia imputata al giudice d’appello, la doglianza sostanziale fatta valere dalla contribuente con il motivo in esame è infondata.
In conclusione, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
La contribuente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., rispettivamente a favore dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilacinquecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro milleduecentocinquanta.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro mille.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)