Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23872/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
FORNAVAL
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2238/2021 depositata il 17/03/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
All’esito dell’appello della società contribuente, la pretesa del Comune è stata ridotta di un terzo e le spese sono state integralmente compensate.
3.Avverso la sentenza di appello il Comune ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato successiva memoria.
La società contribuente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.Con unico motivo il Comune ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la carenza di motivazione della sentenza impugnata in violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.cod.proc.civ.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, in quanto, nel caso di specie, la motivazione è del tutto assente già dal punto di vista grafico. La sentenza impugnata, dopo una lunga e precisa descrizione delle doglianze dell’appellante, conclude con l’accoglimento dell’appello e la riduzione di 1/3 della pretesa tributaria azionata dall’ente impositore senza esplicitare, neppure implicitamente, alcuna argomentazione a giustificazione della decisione. Nella sentenza non è stata neppure espressa un’adesione alle doglianze dell’appellante, che, peraltro, avrebbero richiesto accertamenti di fatto, di cui non si dà atto.
3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.