Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7339/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in PALERMO (PA) INDIRIZZO NOME COGNOMEINDIRIZZO C/O DOMICILIO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende (EMAIL
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 671/2022 depositata il 27/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ( hinc : CTR), con la sentenza n. 671/2022 depositata in data 27/01/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 7341/2014, con cui la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso proposto dalla sig.ra NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003. Con tale avviso era stata contestata sia l’indebita deduzione di costi in relazione a operazioni inesistenti, sia l’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da vendite registrate su un mastrino denominato ‘Titolare c/prelevamenti’. Venivano, così, richieste le maggiori imposte dovute a titolo di IRPEF, IVA, addizionali e IRAP.
La CTR – rilevato che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la sentenza penale passata in giudicato, pur potendo assumere rilievo di fonte di prova, non spiega automaticamente efficacia nel processo tributario -ha ritenuto che fosse corretta la decisione del giudice di prime cure, considerato che l’accertamento impugnato è fondato su un’unica presunzione semplice (indisponibilità dei recipienti destinati allo stoccaggio dell’olio acquistato), smentita prima ancora dell’indagine penale, dalle circostanze probatorie emerse in sede di verifica della Guardia di Finanza. Risulta, infatti, acquista al p.v.c. la documentazione offerta dalla contribuente (scrittura privata di acquisto, verbale di vendita immobiliare)
attestante il possesso dei silos idonei a contenere i grossi quantitativi di olio sfuso acquistato. Da tale documentazione risultava, infatti che la sig.ra COGNOME avesse la disponibilità di almeno quattro silos, provenienti da una vendita forzata mobiliare, con capacità di circa cinquemila litri ciascuno.
I pagamenti risultavano poi eseguiti con mezzi tracciabili, sulla base di documentazione non contestata dall’Agenzia delle Entrate.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La contribuente si è costituita con controricorso.
…
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare che nel caso di specie la sentenza impugnata esamina i possibili effetti della sentenza penale passata in giudicato nell’ambito del processo tributario. Sul punto è stata recentemente introdotta un’apposita disposizione contenuta nell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000.
1.1. Questa Corte, con ordinanza 04/03/2025, n. 5714 ha affermato che: « considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”,
sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale, È opportuno, pertanto, ai sensi del richiamato art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza. »
Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione indicata nell’ordinanza n. 5714 del 2025.
…
P.Q.M.
rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.