Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3267/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
GEN
ALB
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n. 641/2023 depositata il 05/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 641/2023 depositata in data 05/07/2023, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 279/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 .
Nella sentenza impugnata si legge che: « Questa Corte, consapevole della autonomia del giudizio tributario rispetto al procedimento penale, ritiene, tuttavia, di dover aderire all’orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la sentenza numero 12854.2022 -pubblicata il 22.04.2022, resa dalla quinta sezione civile della Suprema Corte, che, decidendo una controversia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha affrontato la questione giuridica spesso ricorrente nella prasi giudiziaria degli effetti probatori che la sentenza assolutoria ottenuta in sede penale dispiega nell’ambito del processo tributario. La Corte regolatrice, sul punto di diritto, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale, qualora i fatti in contestazione siano i medesimi, la sentenza penale definitiva ottenuta in sede penale, non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario, ma costituisce una fonte di prova che il giudice tributario non può trascurare.
In questi termini questo giudice, letta la sentenza ed analizzatela diffusamente, ritiene, dunque, di non poter minimizzare il fatto che
l’intero impianto rettificativo dell’Ufficio è stato fondato su fatti che oggi il giudice penale ritiene non sussistenti, e dunque non provati. Tutte le circostanze poste a fondamento dell’atto impugnato sono state smentite nei fatti in sede penale e non possono ritenersi avvenute in ragione di una sentenza che questo collegio ritiene puntuale e ben argomentata. »
Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
La parte intimata non si è costituita.
…
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata affronta la questione relativa ai rapporti tra la sentenza di assoluzione resa nel processo penale e il giudizio tributario, interessati anche dal terzo motivo di ricorso.
A tal proposito questa Corte, con ordinanza 04/03/2025 n. 5714 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di cassazione, rilevando che considerati la non uniformità della decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all’ambito di efficacia dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplina alla ipotesi di
assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale.
La causa deve essere, quindi, rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025.
…
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine alla questione posta con l’ordinanza n. 5714 del 2025.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.