Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
Oggetto: ord. interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7753/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7931/04/2018 depositata in data 15/11/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società contribuente RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso due avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni notificati con riguardo ai periodi di imposta 2006 e 2007 con i quali l’Amministrazione Finanziaria contestava l’emissione e l’utilizzo, in distinte operazioni commerciali, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi; appellava l’Ufficio;
il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado;
tale sentenza era fatta oggetto di ricorso per cassazione; questa Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza di merito rinviando ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale;
riassunto il giudizio, con la sentenza qui impugnata il giudice dell’appello ha rigettato il gravame dell’ufficio;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle entrate con atto affidato a quattro motivi di impugnazione;
resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE la stessa ha anche depositato memoria;
Considerato che:
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – rileva il Collegio che nelle more del giudizio di Legittimità è stato emanato il d. Lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della L. n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d. Lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato ‘ efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’ , che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘ la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha
commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio ‘;
nel caso di specie, COGNOME NOME, amministratore della società contribuente, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Roma munita di attestazione di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata agli atti del giudizio di cassazione (depositata a questa Corte con la memoria ex art. 380 bis c.p.c.);
– preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire la portata applicativa e gli effetti sulla presente controversia della recente introduzione dell’art. 21 bis nella L. 74 del 2000, come inserito dall’art. 1 d. Lgs n. 87 del 2024 surrichiamato;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.