Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26315 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 236/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Catania
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4679/05/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 14.5.2021, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza
camerale del 9.9.2025;
RILEVATO CHE:
TRIBUTI Associazione sportiva dilettantistica -responsabilità solidale .
Indelicato NOME impugnava l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio controlli, accertava in capo all’Associazione Sportiva RAGIONE_SOCIALE, una maggiore IRES pari a € 34.609,00, una maggiore IRAP pari a € 6.006,00 ed una maggiore IVA pari a € 123.904,00, oltre sanzioni ed interessi; ciò in ragione di diverse fatture di sponsorizzazione, la cui esistenza era emersa attraverso il cd. spesometro ed in virtù di un processo verbale del 28.09.2015, notificatogli in data 16.10.2015, azionando la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.p.c. ‘nella qualità di Consigliere (dal 3/11/2010 al 22/07/2011) di CLUB CALCIO BELPASSO’.
La C.T.P. di Catania accoglieva il ricorso.
La C.T.R. della Sicilia, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva il gravame e confermava l’avviso di accertamento impugnato.
Avverso la precitata sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 9.9.2025, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di « Nullità della sentenza per error in procedendo per motivazione meramente apparente, inadeguata, contradittoria e perplessa, con riguardo all’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».
2 . Con il secondo motivo lamenta « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.», per aver la CTR ritenuto il ricorrente obbligato personalmente ed in solido per il solo fatto di aver ricoperto una carica associativa ».
3.Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per « Violazione e falsa applicazione articoli 38 e 2697 c.c. e 116 c.p.c ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.»
4.Con la quarta doglianza denuncia « Nullità della sentenza per error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni dei motivi di gravame, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. »;
5.Con il quinto motivo deduce « Nullità della sentenza per error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 36 secondo comma nr 2 e 4 del D.Lvo 31.12.1992 nr 546 per omessa pronuncia su alcuni dei motivi di gravame, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c .»;
6.rilevato che il ricorrente ha rappresentato, nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti ed avente analogo oggetto (n. 10979/2025 R.G.), chiedendone la riunione;
7.Rilevato che assume altresì rilevanza, ai fini della decisione, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Catania n. 1976/2021 ai sensi dell’art. 21 bis del decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto legislativo n. 87/2024;
8.Vista l’ordinanza interlocutoria del 4 marzo 2025, n. 5714, con la quale questa Corte ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, affinchè si pronunci in merito all’ambito di efficacia dell’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia in ordine alla applicabilità della nuova
disciplina all’ ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale;
9.Rilevato che è già stata fissata udienza davanti alle Sezioni Unite per la data del 7.10.2025, per cui si ritiene necessario rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, nonchè per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 10979/2025 R.G.;
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, oltre che per la trattazione congiunta con il giudizio n. 10979/2025 R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)