Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29938 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11635/2022 R.G., proposto DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 19 dicembre 2019, rep. n. 60397, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (presso lo studio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), giusta procure in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
CATASTO POZZI GEOTERMICI
Rep.
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27 ottobre 2021, n. 1196/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (quest’ultima nella qualità di beneficiaria in corso di causa della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 27 ottobre 2021, n. 1196/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da € 15.368,00 ad € 105.000,00) a seguito di procedura ‘ DOCFA ‘ del 13 aprile 2016 (quindi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica denominata ‘ Bagnolo 3 ‘ in Comune di Santa Flora (GR) e censita in catasto con la categoria D/1 e le particelle 147 e 174 del folio 18, di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era stata proprietaria fino al 31 dicembre 2019 e la RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria dall’1 gennaio 2020 , ha rigettato l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto il 13 dicembre
2017, n. 430/02/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -sul presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione dovessero avere rilevanza per l’attribuzione della rendita catastale (per l’equiparabilità alle miniere ), alla pari dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
CONSIDERATO CHE :
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione illogica e contraddittoria, a causa dell’inco mprensibilità della ratio decidendi , anche in considerazione del contrasto con il dispositivo, essendo stato rigettato l’appello nonostante l’affermazione dell’irrilevanza catastale dei pozzi geotermici di estrazione e reiniezione;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado, pronunziandosi anche in relazione alla rilevanza catastale dei vapordotti, degli alternatori e dei trasformatori, ancorché tali impianti fossero estranei al thema decidendum , non essendo stata dedotta tale questione con i motivi di appello;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il secondo motivo ed il terzo motivo di appello (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che i mezzi si sostanziavano in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria , non tenendo conto del richiamo alle conclusioni della perizia di parte;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul quarto motivo di appello (circa l’esorbitanza della rendita catastale all’esito della rettifica rispetto alle conclusioni della perizia di parte);
il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi;
2.1 effettivamente, nonostante la premessa dell’infondatezza dell’appello, coerente con il dispositivo della sentenza impugnata, una parte della motivazione risulta del tutto incompatibile con il rigetto del motivo principale dell’appello, avente ad oggetto l’irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione o reiniezione;
2.2 in particolare, nella prima parte della motivazione, i pozzi geotermici vengono definiti elementi costitutivi della miniera e, come tali, espressamente esclusi dalla stima catastale, con
un’affermazione che è, dunque, inconciliabile sia con la premessa dell’infondatezza dell’appello sia con il dispositivo di rigetto integrale dell’appello ;
2.3 a ciò si aggiunga che il rigetto dell’ulteriore motivo, avente ad oggetto la determinazione dei costi e la sovrastima del valore dei pozzi geotermici , presuppone, invece, l’inclusione nella stima catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione ed il conseguente rigetto del motivo avente ad oggetto la loro irrilevanza catastale, sicché risulta impossibile attribuire prevalenza alle argomentazioni, sia pure ben sviluppate ed esaustive, in ordine alla irrilevanza catastale dei pozzi di estrazione e reiniezione, contenute nella motivazione, rispetto al dispositivo, qualificando il contenuto di quest’ultimo come mero errore materiale, visto non si riesce ad individuare l’effettivo contenuto della decisione.
2.4. la sentenza impugnata è, dunque, nulla, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una RAGIONE_SOCIALE contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass.,
Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079);
3. alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, apprezzandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre