Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Cartella di pagamento -avviso di intimazione – Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28147/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 408/2020, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava innanzi alla CTP di Roma l’intimazione di pagamento, emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, n. 09720179000629812000, notificata il 28 aprile 2017, relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa a seguito di iscrizione a ruolo della somma di 32.672,45 pretesa a titolo di Irpef, addizionali, sanzioni ed interessi.
La CTP rigettava il ricorso. Preliminarmente dichiarava inammissibile, perché domanda nuova, la doglianza dedotta nella memoria conclusionale e relativa all’estinzione delle pretese tributarie e dei titoli ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012; di seguito considerava provata la notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata e, di conseguenza, non maturata la prescrizione -ritenuta decennale -dei crediti, peraltro validamente interrotta dall’intimazione di pagamento opposta.
Avverso detta sentenza spiegava appello il contribuente.
La CTR, con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava il gravame, così motivando «Quanto infatti addotto dallo COGNOME è generico e non tale da impugnare la specifica ratio decidendi della inammissibile costituzione dlgs. n. 546/92 quale preliminare al merito. Non vi è infatti alcuna argomentazione difensiva in ordine all’ irritualità del deposito del ricorso come rilevata in primo grado.»
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – il contribuente denuncia un error in procedendo , per violazione dell’art. 161 cod. proc. civ.
Assume che la decisione impugnata è corretta solo nell’epigrafe, mentre il prosieguo, ovvero lo svolgimento del processo, la motivazione ed il dispositivo si riferiscono ad altro processo.
Con il secondo motivo, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce un error in procedendo , per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la falsa applicazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 546 del1992.
Assume che la CTR -sul falso presupposto che l’Agenzia della riscossione non si fosse costituita nel giudizio di prime cure e che il ricorrente avesse violato l’art. 22 cit. non depositando «né la matrice di spedizione, né la ricevuta di ritorno della raccomandata«, limitandosi bensì «ad allegare un generico esito della spedizione, privo di sottoscrizione e di ogni riferimento a ricorso oggetto di causa » -ha ingiustamente ritenuto che il ricorso non meritasse accoglimento; che ha errato nel ritenere violato il disposto dell’art. 22 d.lgs. n. 536 del 1992 e generico l’appello del contribuente; che il ragionamento condotto dai Giudici si palesa completamente avulso rispetto al thema decidendum circoscritto dalle parti del processo.
Con il terzo motivo – formulato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle domande proposte e le eccezioni sollevate dal ricorrente in primo grado di giudizio.
Con il quarto motivo lamenta – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia.
Assume che la CTR non ha posto alla base della decisione impugnata i fatti non specificamente confutati dalla parte resistente, secondo il principio di non contestazione, vale a dire il mancato annullamento della cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata, per decorrenza del termine di duecentoventi giorni dalla
data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 1, commi 537 e seguenti, della Legge n. 228 del 2012.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
5.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione della Agenzia delle entrate secondo cui la censura mossa dalla ricorrente avrebbe dovuto proporsi a mezzo istanza di revocazione della sentenza impugnata.
Questa Corte ha già chiarito che il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da error facti , rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma da radicale nullità, che può essere dedotta mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d’appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , rimedio, per l’appunto, ritualmente esercitato nel caso di specie).
5.2. La sentenza impugnata, pur esatta nella sua intestazione, nella parte relativa allo svolgimento del processo, inquadra correttamente le parti del giudizio e l’oggetto del contendere ed anche gli estremi del la sentenza della CTP gravata; tuttavia, oltre a riferire erroneamente che l’ Ente di riscossione non si era costituito, ha ricostruito in modo inesatto il contenuto della sentenza di primo grado, facendo riferimento ad una pronuncia di inammissibilità del giudizio, stante l’invalida costituzione del ricorrente. Per l’effetto, ha rigettato l’appello, ritenendo che il contribuente non avesse contestato detta specifica ratio decidendi.
Dalla ricostruzione del giudizio svolta da entrambe le parti nel ricorso e nel controricorso risulta, tuttavia, che il giudizio non aveva avuto ad oggetto la questione della tempestiva costituzione del ricorrente e che la sentenza non aveva deciso detta ultima. Si è, pertanto, in presenza di una motivazione, e conseguentemente di un dispositivo, relativi a diversa causa che rende impossibile ricostruire il
decisum e la ratio decidendi , giacché la decisione manca del tutto, con conseguente nullità della sentenza (cfr. Cass. 20/12/2021, n. 40883 e Cass. 12/04/2024, n. 9965).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri), la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame e anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.