Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14647 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14238/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Voghera, alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del rappresentante legale NOME COGNOME nato a Pavia il 3 novembre 1958 e residente a Pavia, INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, entrambi con studio in Milano, alla INDIRIZZO) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, alla INDIRIZZO giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
Comune di Casei Gerola (PV);
Avviso accertamento Tarsu -Stato abbandono immobile
-avverso la sentenza 6267/2016 emessa dalla CTR Lombardia il 30/11/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento TARSU per le annualità dal 2008 al 2013, con riferimento ad un’area di sua proprietà, identificata in catasto al Foglio 12, n. 593, lamentando, tra l’altro, la carenza del presupposto dell’imposta per via dello stato di abbandono e di degrado nel quale versava l’immobile, il difetto di motivazione dell’avviso impugnato (siccome riportante solo la dicitura “Destinazione d’uso: attività -“, senza alcuna indicazione della specifica attività svolta), e che nell’area era presente materiale edile con obbligo di conferimento in discarica, con conseguente dispensa anche sotto questo diverso profilo dal pagamento della TARSU, non rientrando tali materiali tra i rifiuti oggetto della raccolta del Comune.
La CTP di Pavia rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Lombardia rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi. Il Comune di Casei Gerola. non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per essere stata la sentenza impugnata scritta a mano con grafia illeggibile.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, 7 del regolamento comunale relativo al prelievo Tarsu del Comune di Casei Gerola, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’area tassata non era utilizzata ed era abbandonata.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 62,
comma 1, d.lgs. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che trattavasi di area non utilizzata e abbandonata, come attestato dalla presenza di rifiuti speciali abbandonati da ignoti a seguito di denuncia del contribuente non rilevanti ai fini TARSU. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 l. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR rilevato la mancanza di motivazione in ordine alla tariffa applicata con l’atto impugnato in assenza d’indicazioni in ordine al tipo di utilizzo dell’area preteso.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 546/1992, la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’ error in procedendo ed il travisamento dei fatti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
In tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile, non è affetta da nullità solo qualora la grafia sia tale da consentire alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa, laddove è nulla qualora sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5869 del 12/03/2018).
L’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa (Cass. pen., Sez. U, Sentenza n. 42363 del 28/11/2006; conf. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 26/09/2014).
Nel caso di specie, numerose parole contenute nella pur sintetica
motivazione della sentenza impugnata sono indecifrabili, con la conseguenza che è minata la comprensione complessiva dell’ iter motivazionale.
L’estensione grafica di pugno offre un senso solo complessivo del decisum , ma non consente di cogliere i profili specifici che dovrebbero connotare la ratio decidendi con riferimento al presupposto dell’imposizione (detenzione di fabbricato ed area produttivi di rifiuti) ed all’attività ivi svolta (quale rilevante in punto di categoria tariffaria).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i residui; cassa, con riferimento al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.1.2025.