Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
AGENZIA DELLE ENTRATE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA n. 1309/2016, depositata il 05/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Avviso di accertamento Ires Iva Irap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25336/2016 R.G. proposto da: . NOME
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dal l’Avv COGNOME
-ricorrente – contro
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2011 notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di quanto emergente dal processo verbale di constatazione del 10 novembre 2010 contestava, per l’anno di imposta 2007 , maggiori ricavi e maggior valore della produzione ai fini Ires, Iva ed Irap. L’U fficio, in particolare, ricostruiva i ricavi in via induttiva avendo riscontrato irregolarità nelle scritture contabili tali da renderle inattendibili.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Siracusa, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i maggiori ricavi in misura inferiore rispetto a quanto accertato dall’Ufficio.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorreva in via principale e la società in via incidentale.
La C.t.r. accoglieva entrambe le impugnazioni e, per l’effetto, rideterminava in euro 287.175,00 (a fronte di euro 400.244,00 di cui all’atto impositivo) i ricavi non dichiarati e rideterminava un maggiore Ires ed Iva. Annullava, invece, l’avviso di accertamento quanto all’Irap sul presupposto che la società fosse totalmente esente.
3- Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la società nei confronti dell’ Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Assume che la verifica che aveva portato all’avviso di accertamento impugnato era una duplicazione di una precedente in quanto l’Ufficio, sempre con riferimento all’anno 2007, aveva condotto una prima verifica, in data 28 maggio 2008, conclusasi con processo verbale di constatazione del 5 dicembre 2008, senza che vi fosse rilievo di
irregolarità sia formali che sostanziali; che, ciononostante, senza alcun motivo o fatto nuovo, aveva eseguito altro accesso, nel corso del quale, sulla scorta della medesima contabilità già esaminata e ritenuta regolare, aveva riscontrato irregolarità tali da accedere all’accertamento induttivo . Rileva, sul punto che la C.t.r., sebbene la questione fosse stata posta sia in primo grado che in sede di controdeduzioni in appello, nulla aveva statuito in merito.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge 20 luglio 2000 n. 212 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le motivazioni della verifica e dell’atto impositivo fossero state fornite nel verbale di accesso redatto il 18 ottobre 2010. Ribadisce sul punto che da detto ultimo non si evincevano i motivi che giustificavano una seconda verifica dopo una prima, conclusasi senza rilievo, e che tale carenza di motivazione inficiava rendeva illegittimo l’atto impositivo .
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 lett. d), 41bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 62sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331; art. 54 d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 20, 24, 25 e 30 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento analitico induttivo del reddito. Deduce, in particolare, l’erroneità ed insufficienza delle incongruenze riscontrate dall’U fficio nel prospetto delle rimanenze finali; la genericità dei rilievi mossi quanto alla irrisorietà dei quantitativi di prodotti acquistati ritenuti non
sufficienti per confezionare le pietanze; La genericità ed erroneità dei rilievi mossi in ordine alla razionale gestione aziendale.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dare rilievo alla dichiarazione confessoria del rappresentante legale piuttosto che alle successive dichiarazioni del dipendente quanto al calcolo dal quale desumere la materia prima necessaria per il confezionamento delle pietanze. Osserva che il giudice del secondo grado avrebbe dovuto fondare la propria decisione sul libero apprezzamento delle dichiarazioni rese da chi aveva specifiche competenze tecniche in materia (nella specie il cuoco) e che trovavano riscontro nella documentazione acquisita agli atti di causa e non a quelle del rappresentante del legale privo di competenze tecniche.
La delibazione dei motivi di ricorso rende necessaria l’acqui sizione dei fascicoli di merito, in formato cartaceo, stante il mancato rinvenimento nel fascicolo telematico di documenti rilevanti ai fini della decisione e, in particolare dei doc. nn. 3 e 4, allegati al ricorso di primo grado, che la ricorrente ha puntualmente richiamato, indicandone anche la collocazione, nell’esposizione del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025.