Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12394/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4983/12/2015, depositata il 19.11.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava sia l’appello principale, proposto dall’Agenzia delle entrate, sia l’appello incidentale , proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Varese che aveva
accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso due distinti avvisi di accertamento, per IVA e imposte dirette, in relazione agli anni 2005 e 2006, annullando gli atti impositivi impugnati nella parte riguardante la ripresa per imposte dirette, in quanto la contribuente aveva beneficiato dello scudo fiscale a cui aveva aderito il suo ‘dominus’ , NOME COGNOME;
i giudici di appello hanno osservato, per quanto ancora qui rileva, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto di estendere gli effetti dello scudo fiscale, di cui aveva beneficiato il ‘dominus’ della società contribuente, a quest’ultima, ma limitatamente alla ripresa riguardante le imposte dirette, in quanto non era in discussione né che NOME COGNOME Porta avesse beneficiato dello scudo fiscale né che egli fosse il ‘dominus’ della società contribuente;
-l’A genzia delle entrate impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
la società contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘ Agenzia deduce la violazione degli artt. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e 11 della l. n. 409 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che gli effetti dello ‘ scudo fiscale ‘ di cui aveva beneficato NOME COGNOME si estendessero alla società contribuente di cui il predetto era ‘dominus’;
-preliminarmente va disattesa la prima eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, per difetto di autosufficienza, atteso che la censura è circostanziata e delinea chiaramente le questioni di diritto, nell’ambito delle quali va inquadrata la fattispecie;
-infondata è anche la seconda eccezione, con la quale la controricorrente sostiene l’inammissibilità del motivo, in quanto finalizzato a denunciare un asserito contrasto con circolari e, quindi, con atti non normativi, posto che la censura riguarda la presunta violazione della disciplina normativa di cui al d.l. n. 78 del 2009;
ciò posto, il motivo è fondato;
-occorre premettere che l’art. 13bis del d.l. n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla l. n. 102 del 2009, ha introdotto il cd. ‘scudo fiscale ter’, volto a consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, alla data del 31 dicembre 2008, sia mediante rimpatrio, sia mediante regolarizzazione delle attività che il contribuente intendeva mantenere all’estero; a tale scopo, la norma istituiva un’imposta straordinaria su dette attività finanziarie e patrimoniali, detenute fuori del territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. Il rimpatrio o la regolarizzazione, in virtù dell’espressa previsione di cui all’art. 13 -bis , comma 3, d.l. n. 78 del 2009, si perfezionava con il pagamento di detta imposta;
– nei successivi commi 4 e 5 dell’art. 13bis cit. venivano richiamate alcune disposizioni introdotte in precedenti previsioni di ‘scudo fiscale’, prevedendo analoghi effetti , fra cui una serie di effetti favorevoli, come la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non era ancora decorso il termine per l’azione di accertamento, alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio;
-in particolare, l’art. 13bis , comma 5, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, prevede che “il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ‘;
secondo il richiamato art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001, gli “interessati” sono solo ‘le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ‘ ;
ne consegue che occorre dare continuità al principio recentemente affermato da questa Corte, secondo il quale alla società di capitali è precluso invocare la ‘protezione’ del cd. ‘scudo fiscale’, attivato ex art. 13 -bis del d.l. n. 78 del 2009 dal suo legale rappresentante, in ragione del rinvio compiuto dal comma 5 del medesimo art. 13 -bis all’art. 11 del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001, non potendosi la medesima società giovare degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica (Cass. n. 5405 del 29/02/2024);
in conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2025