Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21789/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI -VENEZIA GIULIA n. 68/2016 depositata il 23/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Friuli -Venezia Giulia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza della CTP di Pordenone, di accoglimento del ricorso introduttivo di NOME COGNOME, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del
contribuente per l’anno di imposta 2008, fondato su vari indici tipici di capacità contributiva.
La Commissione regionale, nel confermare la sentenza di prime cure, riteneva che il contribuente avesse fornito la prova contraria prevista dall’art. 38 DPR n. 600/1973, in ragione della documentazione del possesso di risorse finanziarie detenute all’estero, oggetto di adesione al c.d. ‘scudo fiscale’ come da dichiarazione riservata del 2003.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c.)», lamentando che la CTR avrebbe affermato che la nullità dell’accertamento impugnato deriverebbe dall’effetto preclusivo del c.d. scudo fiscale, benché nei propri atti difensivi il contribuente si fosse limitato ad affermare che l’adesione allo scudo fiscale dimostrasse il possesso di disponibilità finanziarie sufficienti a giustificare le spese valutate come indice di maggiore capacità contributiva.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, art. 14 D.L. 360/01 e 13 D.L. 78/2009′, lamentando che il giudice di appello, nell’affermare l’efficacia preclusiva al potere di accertamento dell’amministrazione dello scudo fiscale perfezionato nel 2003, avrebbe disatteso la circostanza, pacifica tra le parti, e cioè che l’adesione riguardasse lo strumento disciplinato dal D.L. n. 350/2001, con la conseguenza che l’effetto preclusivo non potrebbe prodursi con riguardo all’accertamento del periodo di imposta 2008, oggetto del contendere.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la «Violazione e falsa applicazione art.
14 D.L. 350/01; 38 DPR 600/73; 2697 c.c. e 2727, 2729 c.c.», lamentando che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto offerta dal contribuente la prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a giustificare le spese indice di capacità contributiva, dal momento che questi non avrebbe dimostrato documentalmente che quelle disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese per investimenti effettuate e i costi necessari al mantenimento dei beni indici di capacità contributiva.
Con il quarto motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. la «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di appello non avrebbe analiticamente indicato quale fosse la documentazione relativa al possesso di risorse finanziarie su cui si è fondata la conclusione di illegittimità dell’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio.
Preliminarmente, va rilevato che nelle produzioni telematiche si rinviene una memoria difensiva del contribuente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., datata 16 maggio 2019, depositata ai fini della definizione della lite ai sensi art. 6 d.l. 119/2018, con indicazione della allegata documentazione avente ad oggetto la domanda di ammissione al beneficio e l’integrale pagamento degli importi dovuti.
Tale documentazione non è stata peraltro rinvenuta nel fascicolo processuale, e la causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, invitando il controricorrente a produrre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la suddetta documentazione, relativa alla definizione della lite ai sensi art. 6 d.l. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, invitando il controricorrente a produrre, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza, la documentazione relativa alla definizione della lite ai sensi art. 6 d.l. 119/2018. Così deciso in Roma, il 15/12/2023.