Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 23470  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1062/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  gli  uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona  del  liquidatore pro  tempore ,  nonché  COGNOME  NOME  e COGNOME  NOME,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale:
EMAIL)
-controricorrenti- nonché sul ricorso successivo, rubricato sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposto da
RAGIONE_SOCIALE,  in persona  del  liquidatore pro  tempore ,  nonché  RAGIONE_SOCIALE  COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrenti successivi-incidentali-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 784/2017 depositata il 29 maggio 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter , RAGIONE_SOCIALE), esercente attività di commercio di orologi di marche di grande qualità e di preziosi e bigiotteria, un avviso di accertamento con il quale rettificava con metodo analiticoinduttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari da questa dichiarati in relazione all’anno 2008, operando le corrispondenti riprese fiscali ai fini dell’IRAP e dell’IVA.
L’atto faceva sèguito ad attività di verifica nel corso della quale gli operatori avevano formulato rilievi in ordine alle distinte di magazzino tenute dalla predetta società, nonchè alle percentuali di ricarico e agli sconti da essa applicati.
Il medesimo Ufficio notificava ai soci amministratori NOME COGNOME e a NOME COGNOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante i quali  imputava  per  trasparenza a ciascuno di loro, in proporzione alla  rispettiva  quota di partecipazione agli utili,  il maggior reddito d’impresa  determinato  in  capo  all’ente  collettivo,  provvedendo  ai correlativi recuperi ai fini dell’IRPEF.
La  società  e  i  soci,  ognuno  per  quanto  di  rispettivo  interesse, impugnavano  i  suddetti  atti  impositivi  introducendo  tre  autonomi procedimenti  davanti  alla  Commissione  Tributaria  RAGIONE_SOCIALE  di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riunite le cause, respingeva i ricorsi della RAGIONE_SOCIALE
s.n.c. e di NOME COGNOME COGNOME, mentre accoglieva quello di NOME COGNOME, ritenendo operante nei confronti di quest’ultima la preclusione di qualsiasi accertamento tributario e contributivo (cd. «scudo fiscale») derivante dal combinato disposto degli artt. 13bis , comma 4, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, e 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001, in favore di chi avesse effettuato, nel termine all’uopo stabilito, il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato.
La  decisione  veniva  appellata  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria Regionale della Liguria, in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME.
Con sentenza n. 784/2017 del 29 maggio 2017 l’adìta Commissione rigettava  il  gravame  principale  e  accoglieva  parzialmente  quello incidentale, disponendo la rideterminazione del reddito societario in base al criterio della «media ponderata dei prezzi attualizzati» , con applicazione di uno sconto del 15% per gli orologi e del 5% per i gioielli.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, al quale hanno resistito con  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE  in  RAGIONE_SOCIALE,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME NOME.
Con  successivo  ricorso  la  stessa  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e RAGIONE_SOCIALE  hanno  anch’essi  impugnato  la  menzionata sentenza sulla base di due motivi.
I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Ricorso principale
 Occorre  anzitutto  evidenziare  che  il  ricorso  per  cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE va qualificato come principale,
essendo stato notificato prima di quello autonomamente introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, il quale deve  essere,  quindi,  ritenuto  incidentale,  pur  non  rivestendo  la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex  ceteris ,  Cass.  n.  36057/2021,  Cass.  n.  27680/2021,  Cass.  n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015).
1.1 Tanto  premesso,  con  l’unico motivo  del ricorso erariale, formulato  ai  sensi  dell’art.  360,  comma  1,  n.  3)  c.p.c.,  sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001,  richiamato  dall’art.  13 -bis ,  comma  4,  del  D.L.  n.  78  del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, nonché dell’art. 2697 c.c..
1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere operante in favore di NOME COGNOME la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo posta dalla normativa speciale testè citata.
1.3  Viene,  in  proposito,  obiettato  che:  –  detta  preclusione  non discende  automaticamente  dall’adesione  al  cd.  «scudo  fiscale», concernendo  solo  gli  ;  –  nel  caso  di  specie,  risulta  .
1.4 Il motivo è fondato.
1.5 Ai sensi dell’art. 13 -bis , comma 4, D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, il pagamento della ivi prevista imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dello Stato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale «produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto -legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».
1.6  L’art.  14  del  D.L.  n.  350  del  2001,  al  comma  1,  lettera  a), prevede, a sua volta, che, «salvo quanto stabilito dal comma 7, il
rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie effettuato ai sensi dell’art. 12 e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE modalità di cui all’articolo 13» -ovvero mediante presentazione di una «dichiarazione riservata» e il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell’importo dichiarato o, in alternativa, la sottoscrizione di titoli di Stato per un valore pari al 12 per cento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE attività rimpatriate – «preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio».
1.7 Sul tema in discussione questa Corte ha già più volte statuito che:
-l’effetto preclusivo sancito dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001 non comporta una limitazione oggettiva, che si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa fra le somme rimpatriate e qualsiasi reddito accertabile, come se l’importo indicato nella ‘dichiarazione riservata’ possa rappresentare, fino a concorrenza dello stesso, una sorta di franchigia opponibile dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria rispetto a qualunque tipologia di accertamento tributario;
-la limitazione normativa agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio» richiede la prova di una correlazione oggettiva fra il reddito accertato e la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati: bisogna, cioè, dimostrare -e il relativo onere è posto a carico del contribuente- che le somme rientrate siano astrattamente riconducibili proprio al reddito contestato (cfr. Cass. n. 2990/2024, Cass. n. 30776/2023, Cass. n. 38722/2021, Cass. n. 34577/2019).
1.8 Alla stregua del surriferito orientamento  nomofilattico,  che  va
qui ribadito, deve ritenersi sussistente il dedotto «error in iudicando» , avendo il collegio d’appello «sic et simpliciter» riconosciuto  operante  a  favore  della  RAGIONE_SOCIALE,  in  conseguenza  della sua  adesione  al  cd. «scudo  fiscale-ter» ,  l’effetto  preclusivo  del generale  potere  di  accertamento  dell’Amministrazione  Finanziaria, senza minimamente indagare se ella avesse assolto l’onere probatorio da cui era gravata, nei termini innanzi illustrati.
(B)Ricorso incidentale
Può ora procedersi all’esame del ricorso incidentale.
2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.  5)  c.p.c.,  è  denunciato  l’omesso  esame  circa  un  fatto  decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
2.2 Si deduce, sul punto, che  .
2.3 I giudici d’appello, viene soggiunto, non avrebbero tenuto conto dell ‘ .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1,  n.  3)  c.p.c.,  è  lamentata  la  violazione  e/o  falsa  applicazione dell’art. 13 -bis del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, dell’art. 14 del D.L. n. 350 del 2001, convertito in L. n. 409 del 2001, e dell’art. 2291 c.c..
3.1  Viene  rimproverato  alla  CTR  di  aver  erroneamente  ritenuto  .
 È  bene  sùbito  precisare  che  il  ricorso  incidentale  non  può ritenersi assorbito dall’accoglimento del principale.
4.1 Per giurisprudenza di legittimità, l’assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, ai fini della decisione della controversia, a sèguito dell’accoglimento di un altro motivo;  situazione  che  non  appare  configurabile  ove  la  questione stessa possa diventare rilevante in relazione a uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio conseguente  alla cassazione della sentenza impugnata.
4.2 In tale  ultima  evenienza, la Suprema Corte deve ugualmente procedere  all’esame  del  motivo  ed  eventualmente  annullare  la medesima sentenza anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente  a  un  determinato  esito  del  giudizio  di  rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto (cfr. Cass. n. 13532/2018, Cass. n. 22602/2017, Cass. n. 13259/2006).
4.3  Proprio  questa  è  l’ipotesi  ricorrente  nella  specie,  atteso  che, qualora al termine dell’instaurando giudizio di rinvio dovesse essere confermata  la  decisione  precedentemente  assunta  dalla  CTR  nei riguardi di NOME COGNOME, tornerebbe nuovamente  in gioco la questione relativa  alla  possibilità  di  estendere  gli  effetti  preclusivi dello  «scudo  fiscale»  alla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  all’altro socio NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
4.4 Chiarito ciò, il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.
4.5 Va, in primo luogo, notato che i ricorrenti lamentano l’omesso esame  di  una  questione  giuridica,  e  non  di  un  fatto  storico principale  o  secondario,  nei  termini  esplicitati  dalle  Sezioni  Unite con le sentenze nn. 8053-8054/2014, onde il vizio denunciato non
appare  riconducibile  al  paradigma  dell’art.  360,  comma  1,  n.  5) c.p.c..
4.6 Fermo quanto precede, tale  ( recte : questione) è stato comunque tenuto in considerazione dalla CTR, la quale ha trattato il  tema,  osservando  che, «per  quanto  riguarda  la  questione  del cosiddetto  ‘scudo  fiscale’,  …  si  conviene  che  non  possa  essere applicato alla società ed ai suoi soci…» .
Il secondo motivo è infondato.
5.1 L’avviso di accertamento emesso nei confronti di NOME COGNOME, unica aderente allo « scudo fiscale-ter» , ha ad oggetto il reddito da partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE imputatole per trasparenza, ai fini dell’IRPEF, a norma dell’art. 5, comma 1, del TUIR.
5.2 Rispetto all’obbligazione tributaria scaturente da tale accertamento  non  è  configurabile  una  responsabile  solidale  della società, che non è soggetto passivo IRPEF, né tantomeno dell’altro socio,  tenuto  a  rispondere  solidalmente  e  illimitatamente,  ex  art. 2291, comma 1, c.c., per le sole obbligazioni sociali, e non anche per quelle facenti capo ad altri soci.
5.3  In  proposito,  deve  rammentarsi  che  quello  da  partecipazione costituisce  reddito  personale  del  socio  (cfr.  Cass.  n.  28081/2024, Cass.  n.  11989/2015,  Cass.  n.  3946/2011),  sul  quale  soltanto grava,  conseguentemente,  l’obbligo  di  pagamento  della  relativa IRPEF.
5.4 Non sussistono, quindi, nella fattispecie in esame, i presupposti richiesti per poter estendere a soggetti diversi dalla dichiarante la preclusione  di  ogni  accertamento  tributario  e  contributivo  sancita dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 350 del 2001.
5.5  Deve,  inoltre,  escludersi  che  la  protezione  del  cd.  ‘scudo fiscale’ possa essere invocata anche dalla RAGIONE_SOCIALE, per il fatto che  al  tempo  della  presentazione  della  ‘dichiarazione  riservata’ NOME  COGNOME  rivestisse  il  ruolo  di  amministratrice  della  predetta società.
5.6 Non va, infatti, dimenticato che l’art. 13 -bis , comma 5, del D.L. n. 78 del 2009 richiama, fra gli altri, l’art. 11 del D.L. n. 350 del 2001.
5.7  Tale  ultimo  articolo,  al  comma  1,  lettera  a),  precisa  che  gli «interessati» ammessi ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel capo  III  del  menzionato  decreto-legge  (rubricato  «Emersione  di attività detenute all’estero») sono solamente «le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’ articolo 5 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5.8  Dalla  lettura  coordinata  RAGIONE_SOCIALE  norme  innanzi  citate  si  ricava, dunque, che le società in nome collettivo, in quanto enti commerciali,  non  rientrano  fra  i  soggetti  che  possono  beneficiare degli effetti del rimpatrio RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie fissati dall’art. 14 del D.L. n. 350 del 2001.
(C)Statuizioni conclusive
 In  definitiva,  il  ricorso  principale  va  accolto,  mentre  quello incidentale è da respingere.
6.1 Si impone, pertanto, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c., e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del  1992,  la  cassazione  dell’impugnata  sentenza,  nei  limiti  RAGIONE_SOCIALE censure  accolte,  con  rinvio  alla  CGT-2  della  Liguria,  in  diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE questioni controverse uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
6.2  Al  giudice  del  rinvio  viene  rimessa  anche  la  pronuncia  sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
Stante l’esito dell’impugnazione incidentale, viene resa a carico RAGIONE_SOCIALE parti che l’hanno proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della  L.  n.  228
del 2012.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso  principale  e  rigetta  quello  incidentale; cassa  la  sentenza  impugnata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  e rinvia  la  causa  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ,  del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti  processuali  per  il  versamento  da  parte  dei  ricorrenti incidentali  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari  a  quello  previsto  per  la  proposta  impugnazione,  a  norma  del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione