Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14117 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
Avv. Acc. IRES, IRAP e
IVA 2008
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15942/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1930/11/2019, depositata in data 18 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Dato atto che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA:
In data 4 settembre 2013 la RAGIONE_SOCIALE riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, n. P_IVA, relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale di Modena provvedeva a rettificare la dichiarazione fiscale per il 2008 data la contabilizzazione di fatture inesistenti per € 220.000,00; l’importo atteneva a compensi per prestazioni di consulenza fornite dalla RAGIONE_SOCIALE e veniva successivamente retrocesso dalla stessa società, su un conto corrente svizzero, all’amministratore e socio unico della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, il quale, infine, provvedeva a rimpatriare le somme secondo la normativa in materia di scudo fiscale. L’avviso di accertamento atteneva, inoltre, a costi indeducibili per consulenze in materia assicurativa da parte di diversa società e quote di ammortamento indeducibili per una macchina da giardino.
Avverso l’avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Modena; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 622/2016, accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, confermando la legittimità dell’avviso impugnato con riferimento alle quote di ammortamento indeducibili e annullandolo nella parte restante.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Emilia Romagna; si costituiva anche la società contribuente, la quale proponeva, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 1930/11/2019, depositata in data 18 ottobre 2019, la C.t.r. adita rigettava entrambi gli appelli proposti, confermando quanto statuito in primo grado e compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Emilia Romagna, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria 06/12/2022, n. 35871, la Corte rimetteva la causa in pubblica udienza affinché venisse affrontata una questione di particolare complessità, in sede civile, ossia l’estensione soggettiva del cd. scudo fiscale, con rigu ardo alle società commerciali ed ai soggetti che, in ordine ad esse, operano quali domini.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 11 della L. 23 novembre 2001, n. 409, 39, primo comma 1, lett. d), del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto estensibili gli effetti RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale della persona fisica alla persona giuridica della quale la prima è organo e socio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 e 164 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 19, quarto comma, e 19 bis , primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, quanto ai
costi per consulenza assicurativa pari a € 7.800,00, che si trattasse di un servizio “generico” ricevuto, perciò integralmente deducibile, anziché di una prestazione direttamente connessa all’autovettura Porche TARGA_VEICOLO.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che il d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13 bis (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), – convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ulteriormente modificato dal d.l. sempre del 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta convertito dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141 -, sotto la rubrica “Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, ha previsto l’istituzione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Il comma terzo della citata disposizione afferma che “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne’ comporta l’obbligo di segnalazione di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 41, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”. Il
comma 6, infine, precisa ulteriormente che l’imposta straordinaria di cui sopra “si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 (dunque, senza alcun limite per quelle detenute in data antecedente a tale data, n.d.r.) e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010”. In sintesi, dunque, la norma consente al contribuente che detiene, in violazione alle norme sul monitoraggio fiscale, attività finanziarie e patrimoniali all’estero, da una data precedente al 31 dicembre 2008, di rimpatriare (per gli Stati non appartenenti all’Unione Europea o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa) o di regolarizzare tali attività, attraverso il pagamento di un’imposta straordinaria.
2.1. Orbene, la società controricorrente non ha dimostrato in giudizio l’infondatezza della ripresa a tassazione di costi per € 220.000,00 nel bilancio 2008, ma si è limitata ad invocare a sua difesa lo «scudo fiscale» attivato dal socio unico.
Con un recente arresto (Cass. 29/02/2024, n. 5405), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto e cioè: ‘In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la ‘protezione’ di un cd. scudo fiscale attivato ex art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali -stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all’art. 11 d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001 -e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica’.
2.2. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non è rispettosa di tale principio.
Né alla contribuente potrebbe giovare l’invocazione di un certo orientamento della giurisprudenza penale di questa Suprema Corte
-cui pare alludere nel motivo -propensa ad opinare (nel linguaggio della massima) che ‘la causa di non punibilità introAVV_NOTAIOa dall’art. 13-bis D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, opera, sussistendone tutti i presupposti normativi (capienza, date, soggetti, collegamento fra scudo e reati commessi), anche nei riguardi RAGIONE_SOCIALE società di persone e di capitali, ma solo con riferimento a quei soggetti che, in virtù dei requisiti di diritto e di fatto posseduti, possono esserne considerati i ‘domin” (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261392-01). In realtà, premesso che si tratta di un orientamento non condiviso nella stessa giurisprudenza penale (cfr. ‘contra’ Sez. 4 Pen., n. 44003, del 19/07/2013, Rv. 257577-01), di poi, nonostante che la massima appena citata predichi la riferibilità della ‘causa di non punibilità’ anche alle ‘società’, ‘ma solo con riferimento ‘domini”, quel che in realtà essa vuol dire (alla luce della concreta fattispecie oggetto della sentenza: cfr.., par. 2.4 del ‘Ritenuto in fatto’, p. 5) è che la causa di non punibilità opera in favore dell’imputato anche qualora questi, avvalsosi, necessariamente come persona fisica, RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale, abbia commesso la conAVV_NOTAIOa delittuosa -in cui, notasi, per giurisprudenza costante, di per sé ‘rilevano i capitali trasferiti o posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio’ (Sez. 3 Pen., n. 50308 del 15/10/2014, Rv. 261391-01) -agendo, non di per sé, ma quale legale rappresentante di una società, a condizione che di questa disponesse ‘uti dominus’, alla stregua di un mero oggetto o strumento. È solo in presenza di tale condizione, infatti, che la causa di non punibilità, per forza di cose riferita all’agire dell’imputato quale persona fisica, è atta ad escludere la rilevanza penale di una conAVV_NOTAIOa dal medesimo compiuta in una veste soggettiva che, per quanto non ‘esclusivamente’, seguita
comunque ad essere ‘anche’ individuale, stante la sostanziale identificazione dell’imputato con la società: ragion per cui, penalisticamente, resta ossequiata la corrispondenza tra la natura individuale della causa di non punibilità e la natura (comunque ‘anche’) individuale della conAVV_NOTAIOa esentata dalla punibilità. Da siffatto insegnamento esclusivamente penalistico, tutto incentrato sulla persona fisica, soggetto del diritto e del processo penale, non è possibile invece ricavare, sul diverso piano del diritto tributario, con una ingiustificata inversione logicometodologica, l’estensione soggettiva dei benefici RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale anche in capo ad una società di capitali, esclusa per legge (come visto) dallo scudo stesso.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’accertamento in fatto del Giudice di secondae curae «il servizio di consulenza deve ritenersi generico, perché «finalizzato ad individuare le più convenienti forme di finanziamento per l’acquisito di un’autovettura, a ricercare i migliori proAVV_NOTAIOi e servizi assicurativi per il bene – l’autovettura; n.d.r. -, a fornire assistenza nella stipula RAGIONE_SOCIALE polizze – per l’autovettura; n.d.r. – e nella successiva gestione dei rapporti con l’assicuratore».
3.1. L’art. 164 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che «le spese e gli altri componenti negativi relativi» alle autovetture utilizzate nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili nella misura del 40% se non utilizzati ‘esclusivamente’ quali beni strumentali.
Non è oggetto di contestazione, e viene assunto anche dalla C.t.RAGIONE_SOCIALE., il fatto che la consulenza attivata dalla società controricorrente avesse lo scopo di: – individuare forme di finanziamento per l’acquisizione di un importante autovettura; – ricercare i migliori proAVV_NOTAIOi e servizi assicurativi per tale autovettura; – ottenere assistenza per la stipula e la gestione della polizza relativa a tale autovettura.
3.2. Nella fattispecie in esame, erra la RAGIONE_SOCIALE allorquando opina che trattasi di un servizio di un «servizio di consulenza generico», perciò integralmente deducibile. Per quanto, infatti, l’oggetto della consulenza possa essere ampio, si tratta comunque di un servizio di consulenza «relativo» all’autovettura aziendale, immediatamente e direttamente connesso a tale autovettura: alla sua scelta, alla sua assicurazione e alla sua gestione assicurativa. Esso va, dunque, deAVV_NOTAIOo al 40%.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella pubblica udienza del 3 aprile 2024.