Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8811 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2879/1/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 maggio 2016;
TributiScudo fiscale
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio -nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avvisi di accertamento relativi a IRPEF degli anni 2007 e 2008- confermava, rigettando sia l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE che l’appello incidentale proposto dal contribuente, la decisione di primo grado che aveva annullato gli atti impositivi.
In particolare, il giudice di appello, rilevato che il contribuente aveva aderito allo ‘scudo fiscale’ nell’anno 2010, con il rimpatrio di somme di denaro e il versamento di imposta sostituiva, ribadiva che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 350 del 2001, era preclusa all’Amministrazione qualsivoglia attività di accertamento, nel limite dell’importo RAGIONE_SOCIALE somme regolarizzate per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 e cioè all’1.7.2009 non risultava anco ra decorso il termine per l’azione di accertamento. Ne conseguiva, secondo la C.T.R. che i periodi di imposta 2007 e 2008, oggetto del presente contenzioso erano inaccertabili fino ad € 333.667 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art . 13 bis del d.l. n.78 del 2009 perpetrata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. laddove aveva ritenuto sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato, con la conseguenza che, per il mero fatto di avere aderito allo scudo fiscale,
il contribuente sarebbe per ciò solo al riparo dall’emanazione di atti impositivi, nei limiti della capienza dell’importo scudato.
1.1. La censura -ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso rispondendo il ricorso a tutti i requisiti richiesti dagli artt.360 e 366 cod.proc.civ.- è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui << In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. "scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio» richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello "scudo" tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività "scudate" e con essi non compatibili (Cass. n. 34577 del 30/12/2019; Cass. n. 38722 del 06/12/2021; Cass. n. 30776 del 06/11/2023).
2.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel ritenere sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato al fine di opporre al Fisco il cd. Scudo fiscale, si è discostata dai superiori principi, onde, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla Commissione di giustizia di secondo grado del
Lazio, in diversa composizione, per l'esame nel merito e il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.